Sono previsti alcuni interventi in materia di studi di settore per correggere alcune storture delle manovre precedenti.

Il dl 98/2011 ha introdotto misure mirate a garantire una maggiore fedeltà dei dati comunicati attraverso il modello. Varie disposizioni hanno stabilito un generale inasprimento delle sanzioni, in particolare nei casi di omissione del modello. Si è però anche intervenuto con una previsione un pò troppo sopra le righe, stabilendo che chi omette il modello o lo presenta con un’infedeltà superiore al 10% del reddito dichiarato può essere sottoposto ad un accertamento induttivo così detto “puro”, cioè basato su meri indizi, in sostanza su presunzioni semplici sprovviste dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. Si tratta di una disposizione eccessiva, se si ricorda che tale dipologia di accertamento viene ammessa per le violazioni più gravi sotto il profilo amministrativo-tributario, e cioè se si omette la dichiarazione, non si tengono le scritture contabili, oppure si commettono violazioni tali da rendere inattendibile nel complesso la contabilità. Equiparare tali violazioni con l’irregolare compilazione del modello degli studi, peraltro con uno scarto così ridotto come quello del 10%, vista la complessità e la numerosità dei dati richiesti, non appare certo coerente e sistematico. (Continua…)

 

Ecco che, quindi, va considerato con favore l’intervento che ridimensiona tale previsione. Si tratta di capire, però, se verrà solo elevato il tetto del 10% oppure se verrà tolta deltutto la possibilità di effettuare una misura stringente come quella dell’induttivo “puro”.

Un altro intervento che ha a che vedere con la correttezza dei dati sugli studi è quello effettuato con il decreto Salva-Italia, Dl 201/2011. In particolare sono stati stabiliti dei significativi vantaggi per i soggetti che risultano “congrui e coerenti”. Nei confronti di questi ultimi è stato stabilito che, dal periodo di imposta 2011, risultano inibiti tutti gli accertamenti  di tipo analitico-induttivo, eliminando il precedente limite del 40% dei ricavi dichiarati e dei 50mila euro. Inoltre, è stato previsto che risultano anticipati di un anno i termini per l’accertamento e che lo scostamento possibile per effettuare il “sintetico” risulta pari ad un terzo.

Questi vantaggi sono condizionati però al fatto che il contribuente indichi fedelmente i dati degli studi. Quindi qualsiasi tipo di errore,  anche non incidente nella congruità, può fare saltare i benefici.

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