Il contribuente risponde del reato di omessa dichiarazione IVA anche se la mancata trasmissione dei dati al fisco sia imputabile a negligenza del commercialista. È questo il principio affermato nella sentenza n. 16958 dell’8 maggio 2012 con cui la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 inflitta dalla Corte d’Appello al legale rappresentante di una società per aver omesso di presentare le prescritte dichiarazioni IVA per i periodi di imposta relativi agli anni 1999, 2000, 2002 e 2003.
L’imputato era ricorso in Cassazione allegando il difetto dell’elemento soggettivo del reato in questione, in quanto l’omessa trasmissione delle dichiarazioni era dovuta «a colpa e/o negligenza del proprio commercialista», cui era stata affidata per quegli anni la tenuta della contabilità.

