Preliminare: possibile per le parti chiedere la risoluzione del contratto

Secondo l’orientamento espresso dalla seconda sezione civile della Cassazione (sent. n. 24564 del 31 ottobre 2013), in caso di inadempimento del preliminare di compravendita di un immobile, il promittente venditore, sebbene abbia chiesto in giudizio l’adempimento, può scegliere in corso di causa di avvalersi della clausola risolutiva espressa, e ottenere quindi lo scioglimento.
Anche la Corte d’appello aveva sottolineato come non potesse essere respinta la domanda di risoluzione del contratto preliminare del promittente venditore; infatti, nulla impedisce che il creditore, che ha già chiesto in giudizio l’adempimento della prestazione, possa cambiare idea nel corso della causa che ha azionato per ottenere la manutenzione del contratto, a patto che intenda dichiarare di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in esso.

Non è per nulla inammissibile, invero, la variazione della domanda di adempimento in quella di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
Lo strumento negoziale, continuano gli ermellini, si risolve di diritto quando una parte dichiara all’altra di volersi avvalere dell’opportuna norma contrattuale.
Chiedere in prima battuta l’adempimento non preclude la facoltà di agire giudizialmente con la risoluzione ex art. 1453 c.c., e neanche la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa.
Diverso sarebbe, concludono i giudici, dapprima proporre l’azione di inadempimento ex art. 1453 c.c. e successivamente quella di risoluzione in applicazione dell’articolo 1456 (clausola risolutiva), differente dalla prima quanto a presupposti, carattere e natura.

 

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