Il Diritto Internazionale è talvolta scolasticamente suddiviso in Diritto internazionale pubblico e Diritto internazionale privato.

L’essenza del diritto internazionale è il suo essere ‘internazionale’, quindi con giurisdizione su una pluralità di Stati o nei luoghi non regolati dalle legislazioni nazionali, ad esempio il mare e il cosmo. Spesso per ‘diritto privato internazionale’ si intende la discussione su questioni economiche e commerciali che possono ricadere nel diritto commerciale internazionale, regolato da appositi trattati internazionali e da organi preposti delle Nazioni Unite e degli organismi sovranazionali quali la Commissione Europea e il Parlamento Europeo.

Operare una distinzione netta tra diritto privato e diritto pubblico in ambito internazionale è piuttosto complicato in quanto si parla principalmente del dibattimento di questioni che richiedono la disamina di un complesso di norme più o meno ascrivibili al diritto nazionale ma generalmente riferite al complesso delle norme e dei trattati internazionali che regolano i rapporti tra Stati, le questioni relative ad organizzazioni sovranazionali, le dispute ‘extraterritoriali’ e le relazioni tra società che agiscono in ambito internazionale, ovvero in più nazioni.

Tra le varie tipologie di diritto internazionale si annoverano, ad esempio, la Lex mercatoria, e il diritto internazionale privato.

La suddivisione tra ‘diritto internazionale pubblico’ e ‘diritto internazionale privato’ è però contestata da numerosa dottrina. Il Diritto internazionale privato, nonostante l’appellativo di internazionale, è infatti l’insieme delle norme di diritto interno (quindi, proprie di un ordinamento statale, e promulgate con le modalità previste dall’ordinamento dello Stato stesso) che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili ad un medesimo rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale. Si applicano quindi per il diritto internazionale privato le apposite norme interne (per l’Italia una legge specifica ha riordinato la materia, in precedenza dispersa sui quattro Codici). Ne risulta che le due tipologie si riferiscono a rami dell’ordinamento completamente differenti, il cosiddetto pubblico all’ordinamento della Comunità degli Stati (o internazionale), mentre quello privato all’ordinamento interno di ciascuno stato.

Per quanto sopra, anche l’appellativo pubblico per il Diritto Internazionale in senso proprio viene criticato, in quanto la definizione di pubblico può afferire soltanto ad un ordinamento statuale.

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