COMMISSIONI TRIBUTARIE
Appartengono alla giurisdizione delle commissio
ni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari , gli interessi ed ogni altro onere accessorio.
Alle commissioni è attribuita, infine, la competenza a giudicare su varie controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la delimitazione l’estensione, il calassamento dei terreni e l’attribuzione della rendita.
Restano escluse dalla giurisdizione delle commissioni soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal ruolo.
Bollo, concessioni governative, canone Rai.
Per alcuni tributi “minori” (come l’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa) non è previsto il ricorso alle Commissioni ma occorre instaurare un contenzioso amministrativo presso la direzione regionale delle entrate (o l’ufficio delle entrate, se istituito), oppure rivolgersi al giudice civile.
Le opposizioni alle ingiunzioni dell’URAR in materia di abbonamenti alla RAI-TV devono essere presentate presso il Tribunale di Torino entro 30 giorni dalla notifica e con l’assistenza di un avvocato.

