Importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo; infatti la sez. n. 10 si è espressa con sentenza 92/10/10, accogliendo il ricorso tributario di un contribuente e annullando una cartella di pagamento in favore del ricorrente pronunciandosi a suo favore anche per le spese giudiziali per un ammontare di € 1500 più accessori.

Ma vediamo i fatti:

Un controbuente si era avvalso del condono fiscale del biennio 2003/04, pagando tutte le rate dovute ma omettendo il pagamento dell’ultima rata dovuta a seguito del condono tombale di cui all’art. 9 del d.l. 289/2002.
nel febbraio del 2009 al contribuente veniva notificata la cartella di pagamento attraverso la quale veniva richiesto il pagamento dell’ultima rata omessa, con sanzioni ed interessi.
Il contribuente, considerato che la cartella di pagamento era stata notificata dopo il 31 dicembre 2008, presentava ricorso contro l’Aenzia delle Etrate e contro l’agente della riscossione.

Al riguardo va detto che l’agenzia delle entrate ha eccepito il difetto di legittimazione passivae che la Serit Sicilia SPA, ha chiesto il rigetto del ricorso del contribuente.
Nel ricorso il contribuente aveva chiesto l’annullamento della cartella di pagamento per decadenza dei termini, inquanto notificata oltre il termine previsto a pena di decadenza.

Se i versamenti relativi al condono non hanno condotto alla integrale definizione dei debiti risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate, il legislatore ha individuato  il termine del 31 dicembre 2008 per la notifica delle cartelle di pagamento dei debiti d’imposta che non hanno formato oggetto di definizio.

La disposizione si è posta, pertnto, la precipua duplice finalità di garantire al contribuente la conoscenza della effettiva pretesa tributaria e, nel tempo, di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari a fronte della verifica dell’idoneità del ricorso al condono a definire i debiti originari.

La conseguenza è che, in caso di cartelle notificate dopo il 31 dicembre 2008, l’amministrazione finanziaria perde il diritto ad incassare  le somme dovute e non pagate dai contibuenti, come nel caso in esame.

Nella sentenza in esame, i giudici tributari, osservano che ne l’agenzia delle entrate, ne il concessionario, contestano l’eccezzione del ricorrente; ma addirittura l’agente della riscossione, riconoscendo l’errore commesso, si duole che quest’ultima non abbia consentito che l’errore venisse corretto, alla luce dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria!

Per i giudici tributari è evidente che il ricorso sia meritevole di accoglimento, con la condanna al pagamento di € 1500 oltre accessori.

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