Nella sentenza n.8958 depositata il 17 novembre il Tar Lazio, sez. III ter, coglie l’occasione per puntualizzare alcuni assunti teorici in materia di ricorso incidentale.
In linea generale, nell’ambito del sistema giurisdizionale amministrativo, il ricorso incidentale opera come una eccezione processuale in senso tecnico e pertanto va esaminato dopo quello principale. Tuttavia, in caso di riconosciuta ed astratta fondatezza di quest’ultimo, sono state in sede pretoria individuate talune fattispecie in cui l’esame del ricorso incidentale può, o deve, precedere la valutazione del ricorso principale.
In particolare, nel caso in cui sia proposto un ricorso incidentale tendente a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale, si è tradizionalmente ritenuto che il giudice debba dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, quali sono le questioni che incidono sull’esistenza della legittimazione o dell’interesse a ricorrere del ricorrente principale, perché esse, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione, e quindi su una questione di rito (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. V, 1367/1997). (Continua…)

 

Da ultimo in sede di Adunanza plenaria è stato chiarito che il giudice ha il dovere di decidere gradualisticamente la controversia secondol’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione (A.p., 31 aprile 2011, n. 4).
Da ciò discende, puntualizzano i giudici amministrativi, che, qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale. E la sua accertata fondatezza preclude, al giudice, l’esame del merito delle domande proposte dal ricorrente. (Articolo di Lilla Laperuta, tratto da diritto.it)

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