{"id":101,"date":"2012-02-20T16:28:47","date_gmt":"2012-02-20T16:28:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2012\/02\/20\/studi-di-settore-alcune-novita\/"},"modified":"2012-02-20T16:28:47","modified_gmt":"2012-02-20T16:28:47","slug":"studi-di-settore-alcune-novita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/studi-di-settore-alcune-novita\/","title":{"rendered":"STUDI DI SETTORE: ALCUNE NOVITA&#8217;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Sono previsti alcuni interventi in materia di studi di settore per correggere alcune storture delle manovre precedenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dl 98\/2011 ha introdotto misure mirate a garantire una maggiore fedelt\u00e0 dei dati comunicati attraverso il modello. Varie disposizioni hanno stabilito un generale inasprimento delle sanzioni, in particolare nei casi di omissione del modello. Si \u00e8 per\u00f2 anche intervenuto con una previsione un p\u00f2 troppo sopra le righe, stabilendo che chi omette il modello o lo presenta con un&#8217;infedelt\u00e0 superiore al 10% del reddito dichiarato pu\u00f2 essere sottoposto ad un accertamento induttivo cos\u00ec detto &#8220;puro&#8221;, cio\u00e8 basato su meri indizi, in sostanza su presunzioni semplici sprovviste dei necessari requisiti di gravit\u00e0, precisione e concordanza. Si tratta di una disposizione eccessiva, se si ricorda che tale dipologia di accertamento viene ammessa per le violazioni pi\u00f9 gravi sotto il profilo amministrativo-tributario, e cio\u00e8 se si omette la dichiarazione, non si tengono le scritture contabili, oppure si commettono violazioni tali da rendere inattendibile nel complesso la contabilit\u00e0. Equiparare tali violazioni con l&#8217;irregolare compilazione del modello degli studi, peraltro con uno scarto cos\u00ec ridotto come quello del 10%, vista la complessit\u00e0 e la numerosit\u00e0 dei dati richiesti, non appare certo coerente e sistematico. (Continua&#8230;)<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco che, quindi, va considerato con favore l&#8217;intervento che ridimensiona tale previsione. Si tratta di capire, per\u00f2, se verr\u00e0 solo elevato il tetto del 10% oppure se verr\u00e0 tolta deltutto la possibilit\u00e0 di effettuare una misura stringente come quella dell&#8217;induttivo &#8220;puro&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un altro intervento che ha a che vedere con la correttezza dei dati sugli studi \u00e8 quello effettuato con il decreto Salva-Italia, Dl 201\/2011. In particolare sono stati stabiliti dei significativi vantaggi per i soggetti che risultano &#8220;congrui e coerenti&#8221;. Nei confronti di questi ultimi \u00e8 stato stabilito che, dal periodo di imposta 2011, risultano inibiti tutti gli accertamenti \u00a0di tipo analitico-induttivo, eliminando il precedente limite del 40% dei ricavi dichiarati e dei 50mila euro. Inoltre, \u00e8 stato previsto che risultano anticipati di un anno i termini per l&#8217;accertamento e che lo scostamento possibile per effettuare il &#8220;sintetico&#8221; risulta pari ad un terzo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questi vantaggi sono condizionati per\u00f2 al fatto che il contribuente indichi fedelmente i dati degli studi. Quindi qualsiasi tipo di errore, \u00a0anche non incidente nella congruit\u00e0, pu\u00f2 fare saltare i benefici.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sono previsti alcuni interventi in materia di studi di settore per correggere alcune storture delle manovre precedenti. 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