{"id":102,"date":"2012-05-01T18:55:36","date_gmt":"2012-05-01T18:55:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2012\/05\/01\/la-mediazione-civile-non-e-obbligatoria-per-le-controversie-di-competenza-del-giudice-di-pace\/"},"modified":"2012-05-01T18:55:36","modified_gmt":"2012-05-01T18:55:36","slug":"la-mediazione-civile-non-e-obbligatoria-per-le-controversie-di-competenza-del-giudice-di-pace","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/la-mediazione-civile-non-e-obbligatoria-per-le-controversie-di-competenza-del-giudice-di-pace\/","title":{"rendered":"La mediazione civile non \u00e8 obbligatoria per le controversie di competenza del giudice di pace"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #333399;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">(Giudice di Pace di Napoli, Sez. II, 23\/03\/2012 )<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attesa di leggere su tutti i portali giuridici del web &#8211; si spera, quanto prima &#8211; la notizia dell&#8217;eliminazione, ad opera della Corte Costituzionale, dell&#8217;obbligatoriet\u00e0 della mediazione civile, ci si consola, intanto, con l&#8217;apprendere che il giudice di Pace di Napoli, in una sua recente pronuncia (Giudice di Pace di Napoli, Sez. II, sent. del 23\/03\/2012), ha ritenuto che la procedura di mediazione di cui al D.lgs n. 28\/2010 \u00e8 da considerare, con riferimento alle controversie rientranti nella competenza del giudice di pace, come inutile &#8220;doppione&#8221;, da disapplicare, rispetto alla previsione dell&#8217;art. 322 c.p.c., che gi\u00e0 contempla il tentativo di conciliazione (non obbligatorio) da poter esperire in sede non contenziosa dinanzi allo stesso giudice (continua&#8230;)<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Il ragionamento seguito dal Giudice Partenopeo muove, difatti, proprio dalla necessit\u00e0 di risolvere l&#8217;evidente conflitto normativo (antinomia) venutosi a creare tra il dettato del menzionato art. 322 c.p.c. e le sopravvenute disposizioni di cui al cit. D.lgs n. 28\/2010, che &#8211; com&#8217;\u00e8 noto &#8211; prevedono l&#8217;obbligatoriet\u00e0 della mediazione civile in via generale, per tutte le controversie relative a diritti disponibili e senza operare alcuna distinzione tra controversie di competenza del tribunale e controversie di competenza del giudice di pace. Tale conflitto normativo viene risolto, nella pronuncia in esame, nel senso di ritenere prevalente la norma codicistica, siccome anteriore e speciale, sulle anzidette disposizioni generali in materia di mediazione obbligatoria, in applicazione del noto principio ermeneutico secondo cui &#8220;lex posterior generalis non derogat priori speciali&#8221;. Soluzione, questa, sicuramente da condividere, dato che la stessa Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 21418\/08), ha stabilito che le disposizioni di cui al cit. art. 311 c.p.c. (secondo cui &#8220;il procedimento dinanzi al giudice di pace per tutto ci\u00f2 che non \u00e8 regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, \u00e8 retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili&#8221;) si pongono in evidente rapporto di specialit\u00e0 rispetto alle altre norme generali che regolano il procedimento dinanzi al tribunale, con la conseguenza che una sopravvenuta norma processuale di carattere generale potrebbe essere applicata nel procedimento dinanzi al giudice di pace soltanto nel caso in cui la stessa lo preveda espressamente o disponga l&#8217;abrogazione della precedente disciplina processuale speciale. Su tali premesse, il Giudice di Pace di Napoli afferma, quindi, nella pronuncia de qua, che la generale disposizione di valenza processuale dettata dall&#8217;art. 5 del D.Lgs n. 28\/2010, che prevede, a pena di improcedibilit\u00e0 della domanda, l&#8217;obbligatoriet\u00e0 della procedura di mediazione per tutte le controversie in materia di diritti disponibili, non contenendo alcun espresso riferimento al procedimento dinanzi al giudice di pace e non avendo abrogato l&#8217;art. 322 c.p.c., non possa trovare applicazione nelle controversie di competenza del giudice di pace, per le quali \u00e8 gi\u00e0 prevista, dall&#8217;antecedente norma processuale speciale di cui all&#8217;art. 322 c.p.c., la possibilit\u00e0 della conciliazione (non obbligatoria) in sede non contenziosa (possibilit\u00e0 non contemplata, invece, per i giudizi dinanzi al Tribunale). Tali affermazioni sono state subito contestate da autorevole voce, sostenendosi che il richiamo al principio di specialit\u00e0 operato dal Giudice di Pace di Napoli sarebbe da ritenere incongruente, in quanto il d.lgs. 28\/2010 e l&#8217;art. 311 c.p.c. regolerebbero materie diverse, l&#8217;uno ci\u00f2 che accade prima del processo, l&#8217;altro ci\u00f2 che accade durante il processo (Cfr. BUFFONE, &#8220;Non \u00e8 sostenibile la tesi della inapplicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28\/2010, all&#8217;Ufficio del Giudice di Pace, in virt\u00f9 degli artt. 311 e 322 c.p.c.&#8221;, Diritto e Giustizia 06 aprile 2012). In altri termini, il cit. D.lgs. 28\/2010 non avrebbe introdotto &#8220;norme sul processo&#8221; modificative o abrogative delle norme processuali applicabili dinanzi al giudice di pace, ma un istituto &#8220;pre-trial&#8221; che condizionerebbe, in via generale, l&#8217;accesso alla giurisdizione, anche con riferimento alle controversie di competenza del giudice di pace. Secondo tale tesi contraria, altro argomento (di carattere apagogico), che dimostrerebbe la debolezza della tesi del Giudice Partenopeo, sarebbe costituito, poi, dalle assurde conseguenze cui essa condurrebbe con riferimento alle altre condizioni di procedibilit\u00e0 o proponibilit\u00e0 previste dalle leggi speciali, le quali, in virt\u00f9 dell&#8217;asserita intangibilit\u00e0 dell&#8217;art. 311 c.p.c.., risulterebbero tutte conseguentemente ed inammissibilmente inapplicabili nei giudizi di competenza del giudice di pace. In definitiva, la coesistenza, nel nostro ordinamento, degli istituti della conciliazione in sede non contenziosa di cui all&#8217;art. 322 c.p.c. e della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28\/2010, non darebbe luogo ad alcuna antinomia normativa, stante la completa diversit\u00e0 strutturale e funzionale dei due istituti. A sommesso parere di chi scrive, le eleganti e penetranti critiche mosse alla coraggiosa pronuncia del Giudice di Pace di Napoli, non colgono nel segno, risultando agevolmente superabili sulla scorta di alcune semplici considerazioni di carattere generale. Innanzitutto &#8211; senza volersi minimamente addentrare nella irrisolta disputa dottrinale circa la differenza tra norme processuali e norme sostanziali o extraprocessuali &#8211; sembra che la natura processuale di una norma debba essere stabilita avendo riguardo, non tanto alla sua formale collocazione nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento giuridico ed all&#8217;oggetto di sua immediata regolamentazione, quanto invece agli effetti, anche indiretti e differiti, che essa produce &#8220;sul&#8221; o &#8220;nel&#8221; processo. Di talch\u00e9, non pu\u00f2 certamente negarsi che abbiano &#8220;valenza processuale&#8221; norme, quali quelle contenute nel D.Lgs. n. 28\/2001, che subordinano la stessa possibilit\u00e0 di svolgimento e\/o di continuazione del processo (art. 5), volte tendenzialmente ad incidere sulla valutazione delle prove e sulla decisione finale del giudice (art. 8 co. 5), nonch\u00e9 sul regime delle spese processuali, e ad introdurre sinanche meccanismi di tipo sanzionatorio (art. 13). Sotto diverso profilo, \u00e8 poi da considerare che, se si aderisce alla tesi che nega natura o valenza processuale alle anzidette norme sulla mediazione civile obbligatoria sul presupposto che esse prevedono una procedura stragiudiziale di conciliazione, bisogna poi conseguentemente riconoscere che, per la stessa ragione, nemmeno la disposizione dell&#8217;art. 322 c.p.c. potrebbe qualificarsi come norma di natura o valenza processuale. Difatti, anch&#8217;essa, sebbene inserita nel contesto codicistico, introduce un istituto \u2018pre-trial&#8217;, ossia una forma di conciliazione non contenziosa (e, peraltro, nemmeno obbligatoria), che si pone completamente al di fuori del processo e sullo stesso non produce alcun effetto, n\u00e9 immediato e n\u00e9 differito. Di conseguenza, tra detta ultima norma e quella di cui all&#8217;art 5 del pi\u00f9 volte citato D.lgs n. 28\/2010, verrebbe egualmente a crearsi un evidente conflitto normativo, da risolvere con l&#8217;applicazione del principio di specialit\u00e0, dato che dette norme andrebbero a prevedere due istituti, quello della conciliazione in sede non contenziosa dinanzi al giudice di pace e quello della mediazione civile obbligatoria, ambedue &#8220;pre-trial&#8221;, volti similarmente a provocare la conciliazione delle parti e ad evitare il processo e, quindi, tra loro incompatibili. Sembra, dunque, che il Giudice di Pace di Napoli &#8211; contrariamente a quanto sostengono i detrattori della sua tesi &#8211; non abbia incongruamente applicato il principio secondo cui &#8220;lex posterior generalis non derogat priori speciali&#8221;, dal momento che, per quanto appena detto, l&#8217;antinomia tra gli anzidetti istituti si verifica, indipendentemente dalla qualificazione della norma di cui all&#8217;art. 5 del D.Lgs n. 28\/2010 come norma di natura processuale o extraprocessuale, semplicemente perch\u00e9 tale ultima norma prevede e regola, in via generale, la fattispecie della conciliazione stragiudiziale delle controversie riguardanti i diritti disponibili, gi\u00e0 disciplinata con previsioni di carattere speciale (che ne escludono l&#8217;obbligatoriet\u00e0) dall&#8217;art. 322 c.p.c. Quanto, infine, all&#8217;argomento &#8220;apagogico&#8221; addotto ad ulteriore critica della pronuncia in esame, non si riesce, invero, a vedere l&#8217;assurdit\u00e0 delle conseguenze che sarebbero connesse all&#8217;eventuale applicazione del principio di specialit\u00e0 anche con riferimento ad altre ipotesi di condizioni di procedibilit\u00e0 o proponibilit\u00e0 (controversia in materia di sinistri stradali, tra utenti ed operatori telefonici etc&#8230;). A tale ultimo riguardo, anzi, \u00e8 da dire che la possibile conseguenza di una pi\u00f9 generale eliminazione di dette condizioni, laddove giustificata dall&#8217;esigenza di evitare inutili duplicazioni di procedure conciliative ed ulteriori antinomie di sistema, pi\u00f9 che assurda, risulterebbe opportuna e necessaria. L&#8217;auspicio che si formula, tuttavia, \u00e8 che la coraggiosa tesi del Giudice di Pace di Napoli sia ben presto superata ed archiviata, ovviamente non per le critiche che ad essa sono state rivolte, ma per la (ormai imminente, si spera) declaratoria di incostituzionalit\u00e0 dell&#8217;art. 5 del D.Lgs. n. 28\/2012, con conseguente eliminazione dal nostro ordinamento, in via generale e non soltanto per le controversie di competenza del giudice di pace, della mostruosit\u00e0 giuridica della mediazione civile obbligatoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fonte: StudioCastaldi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Giudice di Pace di Napoli, Sez. II, 23\/03\/2012 ) In attesa di leggere su tutti i portali giuridici del web [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[73],"tags":[],"class_list":["post-102","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-avv-creaco"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}