{"id":104,"date":"2012-05-08T12:31:52","date_gmt":"2012-05-08T12:31:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2012\/05\/08\/impugnazione-congiunta-di-cartella-di-pagamento-e-atto-presupposto\/"},"modified":"2012-05-08T12:31:52","modified_gmt":"2012-05-08T12:31:52","slug":"impugnazione-congiunta-di-cartella-di-pagamento-e-atto-presupposto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/impugnazione-congiunta-di-cartella-di-pagamento-e-atto-presupposto\/","title":{"rendered":"IMPUGNAZIONE CONGIUNTA DI CARTELLA DI PAGAMENTO E ATTO PRESUPPOSTO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #3366ff;\">IL CONTRIBUENTE DEVE IMPUGNARE CONGIUNTAMENTE SIA LA CARTELLA DI PAGAMENTO CHE L&#8217;ATTO IMPOSITIVO A QUESTA PRESUPPOSTO SE AFFETTO DA NULLITA&#8217; DELLA NOTIFICA<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec ha deciso la sezione tributaria civile della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 6721 depositata il 4 maggio 2012, pronunciandosi su di un ricorso proposto dall\u2019Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione Tribunale Regionale.<br \/>In particolare, la predetta Commissione aveva rigettato l\u2019appello proposto dalla stessa Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso della parte contribuente sul presupposto che l\u2019atto di accertamento (relativo, nella fattispecie, ad ILOR) non fosse stato notificato alla societ\u00e0 contribuente.<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza impugnata aveva ritenuto, infatti, che la procedura di notifica dell\u2019avviso di accertamento fosse stata fatta in violazione delle prescrizioni dell\u2019art. 145 c.p.c. (non essendosi verificata l\u2019impossibilit\u00e0 di eseguire la consegna n\u00e9 per irreperibilit\u00e0, n\u00e9 per incapacit\u00e0, n\u00e9 per rifiuto) ed in ogni caso per omessa indicazione della relata di notifica degli elementi imposti dagli artt. 138, 139 e 145 del c.p.c. La stessa Commissione aveva, altres\u00ec, evidenziato che l\u2019inidoneit\u00e0 della procedura di notifica non avrebbe potuto essere avanzata in occasione della notifica della cartella esattoriale \u201cin quanto i vizi di notifica dell\u2019atto presupposto ne avrebbero comunque inficiato la validit\u00e0\u201d.<br \/>L\u2019Agenzia, ricorrendo in cassazione, aveva rilevato, tra l\u2019altro, che il giudice di appello aveva omesso di rilevare che, pur dandosi per presupposto come inidonea la procedura di notifica dell\u2019avviso di accertamento, quest\u2019ultimo avrebbe potuto essere comunque impugnato unitamente alla consequenziale cartella di pagamento.<br \/>La Suprema Corte ha ribadito un principio che, sebbene dettato in materia di avviso di mora, risulta estensibile ad ogni fattispecie di correlazione tra atto presupposto ed atto consequenziale. In tema di riscossione delle imposte, l\u2019avviso di mora assolve a due funzioni: la prima, avente carattere necessario, consiste nell\u2019accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell\u2019intimare al contribuente l\u2019effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l\u2019avvertenza che in mancanza si proceder\u00e0 ad esecuzione forzata. La seconda funzione \u00e8 eventuale, ha natura sostanziale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove l\u2019avviso di mora non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell\u2019avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell\u2019avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l\u2019onere di impugnare congiuntamente sia l\u2019avviso di mora, sia gli atti da questi presupposti e non notificatigli. In difetto, egli decade dal potere di impugnare i successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall\u2019amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia del primo, per mancato inizio dell\u2019espropriazione nel termine di legge. Dunque, la Corte, affermando che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la definitivit\u00e0 del provvedimento impositivo impugnato, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CONTRIBUENTE DEVE IMPUGNARE CONGIUNTAMENTE SIA LA CARTELLA DI PAGAMENTO CHE L&#8217;ATTO IMPOSITIVO A QUESTA PRESUPPOSTO SE AFFETTO DA NULLITA&#8217; [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[73],"tags":[],"class_list":["post-104","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-avv-creaco"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=104"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}