{"id":129,"date":"2015-01-15T10:54:06","date_gmt":"2015-01-15T10:54:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2015\/01\/15\/notifiche-pec-cosa-succede-se-lallegato-non-e-visualizzabile\/"},"modified":"2015-01-15T10:54:06","modified_gmt":"2015-01-15T10:54:06","slug":"notifiche-pec-cosa-succede-se-lallegato-non-e-visualizzabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/notifiche-pec-cosa-succede-se-lallegato-non-e-visualizzabile\/","title":{"rendered":"Notifiche pec: cosa succede se l&#8217;allegato non \u00e8 visualizzabile?"},"content":{"rendered":"<div id=\"ctl00_Contenuto_divAbs\" style=\"font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; line-height: 22px; font-size: 13px; color: #474747; padding-bottom: 5px; clear: both; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px; max-width: 615px;\"><span id=\"ctl00_Contenuto_lblAbstract\">Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte di quest&#8217;ultimo analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall&#8217;art. 1335 c.c.; sicch\u00e9 spetta a lui, in un&#8217;ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficolt\u00e0 di cognizione del contenuto della comunicazione legate all&#8217;utilizzo dello strumento telematico \u00a0(continua&#8230;)  <!--more-->  <br \/><\/span><\/div>\n<div id=\"ctl00_Contenuto_divTesto\" style=\"font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; color: #555555; font-size: 13px; line-height: 21px; max-width: 615px; float: left;\"><span id=\"ctl00_Contenuto_lblTesto\"> <\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">Con la sentenza in forma semplificata<strong> 3 dicembre 2014, n. 610<\/strong>, la Sez. I del G.A. di Trieste \u2013 prendendo le mosse dallo scrutinio di legittimit\u00e0 di un provvedimento concernente il\u00a0<strong>divieto di prosecuzione di un\u2019attivit\u00e0 oggetto di SCIA<\/strong> disposto, fra l\u2019altro, perch\u00e9 uno dei file digitali contenenti la documentazione allegata alla segnalazione\u00a0<strong>non risultava apribile e dunque visionabile<\/strong> &#8211; ha chiarito come la trasmissione a mezzo PEC di istanze e dichiarazioni, se effettuata con il\u00a0<strong>rispetto dei requisiti formali e normativamente fissati<\/strong>, determini una presunzione di conoscenza del contenuto della comunicazione in capo al destinatario. Da tale premessa ha tratto, quale logico corollario, il principio per cui incombe sul destinatario l\u2019onere di informare il mittente nel caso in cui il contenuto del messaggio non risulti visionabile, non potendo tale problema tecnico legittimare l\u2019adozione di un provvedimento negativo nei confronti del\u00a0<strong>mittente incolpevole<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\"><strong>Analisi del caso<\/strong><\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">Una societ\u00e0 di telecomunicazioni ha compulsato il competente T.A.R. al fine di ottenere l\u2019annullamento del provvedimento con cui il Comune gli aveva\u00a0<strong>inibito la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 avviata a seguito di presentazione a mezzo PEC di una SCIA<\/strong>. Il divieto era motivato, tra l\u2019altro, con riferimento al fatto che uno dei file, contenente la documentazione allegata alla segnalazione, non risultava apribile e dunque visionabile.<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">Varie le censure dedotte dalla ricorrente avverso tale capo motivazionale del provvedimento. Ha in particolar modo lamentato una\u00a0<strong>violazione della disciplina della cd. \u201camministrazione digitale\u201d<\/strong>, oltrech\u00e9 dei principi del giusto procedimento, di buona fede, buon andamento e trasparenza dell\u2019azione amministrativa, invero significando come l\u2019Ente avrebbe dovuto, dinanzi a un\u2019<strong>inaccessibilit\u00e0 del file digitale<\/strong>, avvalersi non gi\u00e0 dei poteri inibitori, bens\u00ec di quelli\u00a0<strong>istruttori<\/strong>, chiedendo la produzione \u2013 anche in formato cartaceo \u2013 dei documenti mancanti.<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">La civica P.A. si \u00e8 costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, allegando a sostegno della legittimit\u00e0 del proprio operato la convinzione circa l\u2019<strong>inefficacia della SCIA in caso di incompletezza documentale<\/strong>, da cui scaturirebbe il legittimo esercizio dei poteri inibitori, per contro non sussistendo \u2013 in tale caso \u2013 alcun obbligo per l\u2019Amministrazione di domandare l\u2019integrazione documentale.<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\"><strong>La soluzione<\/strong><\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">Il Tribunale, respinta l\u2019eccezione sollevata dal Comune di difetto di interesse della ricorrente alla proposizione del gravame, \u00e8 passato a vagliare la legittimit\u00e0 del provvedimento impugnato, segnatamente concludendo per la\u00a0<strong>fondatezza delle doglianze dedotte dalla societ\u00e0<\/strong> interessata avverso le ragioni giustificatrici portate dall\u2019Ente a sostegno del divieto.<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">E cos\u00ec il Collegio ha, fra le altre cose, censurato la ritenuta idoneit\u00e0, da parte della P.A., delle difficolt\u00e0 cognitive riscontrate in relazione a uno dei file digitali a sorreggere l\u2019inibizione all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0. Dopo aver posto l\u2019accento sull\u2019<strong>equiparazione<\/strong>, quanto al valore giuridico,\u00a0<strong>della PEC alla posta cartacea raccomandata<\/strong> ha difatti osservato come, a fronte di una SCIA presentata in via telematica, l\u2019Amministrazione procedente sia innanzitutto tenuta al rispetto delle regole che ordinariamente informano i rapporti con i privati e, fra queste, del\u00a0<strong>principio di leale collaborazione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">Ha in particolar modo posto in rilievo come comportamento conforme a tale principio sarebbe quello dell\u2019Amministrazione che, trovatasi dinanzi a un messaggio telematico non visionabile, proceda a\u00a0<strong>informare il mittente delle difficolt\u00e0 riscontrate<\/strong>, atteso che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario, viene a determinarsi una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte di quest\u2019ultimo analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall\u2019art. 1335 c.c..<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">Sicch\u00e9, ha osservato il G.A., nel caso di specie il Comune avrebbe dovuto informare la societ\u00e0 del disguido riscontrato fissandole nel contempo un\u00a0<strong>termine per ovviare al problema<\/strong>, con l\u2019avvertimento che il mancato tempestivo adempimento dell\u2019incombente avrebbe determinato l\u2019esercizio dei poteri inibitori. Il tutto si sarebbe peraltro tradotto non gi\u00e0 in una richiesta di integrazione documentale, considerato che i documenti erano stati gi\u00e0 inviati, ma in una\u00a0<strong>sollecitazione alla riproduzione degli stessi<\/strong> in formato visionabile dall\u2019Amministrazione.<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\"><strong>I precedenti e i possibili impatti pratico-operativi<\/strong><\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">Solitamente, a finire sotto la lente del Giudice, sono le questioni concernenti la validit\u00e0 delle notifiche e delle comunicazioni effettuate via PEC all\u2019interno del processo. Nella pronuncia in esame, invece, la posta elettronica certificata viene scrutinata da un diverso angolo visuale, ossia quello relativo all\u2019<strong>utilizzo della stessa nei rapporti tra privati o imprese da un lato e pubblica Amministrazione dall\u2019altro<\/strong>. \u00c8 ormai a tutti noto il radicale mutamento determinatosi, nell\u2019azione amministrativa, a seguito dell\u2019<strong>impiego di nuovi strumenti legati allo sviluppo tecnologico<\/strong>; e, ugualmente noto, \u00e8 il\u00a0<strong>potenziamento del cd. \u201ce-government\u201d<\/strong> che ne \u00e8 scaturito. Non pu\u00f2 a tal proposito non citarsi il padre legislativo di tale cambiamento di rotta, ossia il\u00a0<strong>D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82<\/strong> contenente il\u00a0<strong>Codice dell\u2019amministrazione digitale<\/strong>. Se infatti \u00e8 vero che gi\u00e0 anteriormente a esso era possibile ritrovare all\u2019interno dell\u2019ordinamento giuridico dei riferimenti normativi all\u2019uso dell\u2019informatica pubblica \u2013 si pensi ad esempio all\u2019<strong>art. 3-bis\u00a0inserito dalla L. n. 15\/2005 nella L n. 241\/1990<\/strong> o, procedendo pi\u00f9 a ritroso nel tempo, all\u2019<strong>art. 1 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39<\/strong> \u2013 \u00e8 altres\u00ec vero che tali disposizioni, attualmente in vigore, si traducevano in affermazioni di principio\u00a0<strong>meramente programmatiche<\/strong>, di certo lontane dal corpo verosimilmente\u00a0<strong>organico e precettivo<\/strong> cui il Codice dell\u2019amministrazione digitale ha dato vita. \u00c8 invero con esso che i cittadini e le imprese sono stati forniti di\u00a0<strong>rilevanti diritti<\/strong> in materia, primo fra tutti del diritto, giurisdizionalmente tutelato, di\u00a0<strong>richiedere e ottenere l\u2019uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni<\/strong> con le pubbliche Amministrazioni (art. 3). Un diritto che poi con il passare degli anni ha via via assunto contorni pi\u00f9 definiti. E cos\u00ec, il\u00a0<strong>D.Lgs. n. 235\/2010<\/strong> ha provveduto a inserire nel Codice l\u2019<strong>art. 5-bis<\/strong>,\u00a0il quale prevede che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici,\u00a0<strong>tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche<\/strong> avvenga\u00a0<strong>esclusivamente<\/strong> utilizzando le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione e che le Amministrazioni debbano, con le medesime modalit\u00e0, adottare e comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. Ancora, lo stesso decreto ha provveduto a\u00a0<strong>modificare il contenuto dell\u2019art. 6 del Codice<\/strong> rubricato \u201cUtilizzo della posta elettronica certificata\u201d, il quale ora prevede che per le comunicazioni di cui all\u2019art. 48, comma 1 \u2013 ossia per quelle telematiche che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna \u2013 e con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche Amministrazioni utilizzano la\u00a0<strong>posta elettronica certificata<\/strong>. Quest\u2019ultima modalit\u00e0 di trasmissione, peraltro, deve alla stregua di quanto previsto dal gi\u00e0 citato\u00a0<strong>art. 48, comma 1<\/strong> del Codice \u2013 nella versione risultante a seguito delle modifiche portate dal D.Lgs. n. 235\/2010 \u2013 essere utilizzata da chiunque si trovi a effettuare una comunicazione che necessiti di una ricevuta di invio, nonch\u00e9 di consegna. La norma, dunque, procede a delimitare i contenuti dell\u2019obbligo di utilizzo della PEC avendo riguardo\u00a0<strong>all\u2019obiettivo che con la comunicazione<\/strong> <strong>si vuole raggiungere<\/strong> e non gi\u00e0 ai soggetti che si accingono a effettuarla. Trattasi peraltro di un metodo di trasmissione che, come innanzi rilevato,\u00a0<strong>equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta<\/strong> (art. 48, comma 2); il che \u00e8 quanto dire che la consegna si perfeziona nel momento in cui il messaggio perviene nella casella di posta elettronica del destinatario. In particolar modo la comunicazione effettuata a mezzo PEC si intende avvenuta nella\u00a0<strong>data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna<\/strong> fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, atteso che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata \u00e8\u00a0<strong>effettivamente pervenuto<\/strong>all&#8217;indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, certificando il momento della consegna mediante un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. \u00c8 dunque pienamente condivisibile l\u2019assimilazione \u2013 forgiata dalla pronuncia che qui si annota &#8211; fra presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, che punto viene a determinarsi nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa alla casella del destinatario, e quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall\u2019art. 1335 c.c.. Come altrettanto condivisibile \u00e8 la conclusione che da tale assunto il Giudice ha tratto. \u00c8 infatti indubbio che cos\u00ec stando le cose, il destinatario debba, nel caso in cui riscontri delle difficolt\u00e0 nella presa visione dei documenti trasmessi via PEC, informare il mittente di una tale circostanza, onde fornirgli la\u00a0<strong>possibilit\u00e0 di rimediare a tale inconveniente<\/strong>. Una diversa soluzione, invero, oltre a porsi in contrasto con i basilari principi di civilt\u00e0 giuridica, verrebbe a collidere con alcune disposizioni presenti nel sistema che, seppur normando altri e diversi aspetti, paiono comunque dettare delle\u00a0<strong>linee guida<\/strong> da seguire in questa fattispecie che presenta i caratteri dell\u2019atipicit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">Per quel che ad esempio concerne la SCIA, \u00e8 sufficiente soffermarsi sul contenuto del\u00a0<strong>comma 3 dell\u2019art. 19 della L. n. 241\/1990<\/strong> per rendersi conto di quanto fondata sia la conclusione attinta nel caso di specie dal Collegio triestino. Siffatta disposizione disciplina, fra l\u2019altro, il potere di inibizione di cui l\u2019Amministrazione dispone per sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione. Si prevede, in particolar modo, che ove in tale lasso di tempo la P.A. riscontri una\u00a0<strong>carenza dei requisiti e dei presupposti normativi<\/strong> per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 oggetto di segnalazione, essa debba adottare un\u00a0<strong>motivato divieto di prosecuzione<\/strong> della stessa e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Se, dunque, il potere inibitorio pu\u00f2 essere esercitato soltanto in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti normativi di cui al comma 1 della medesima norma, non pu\u00f2 che apparire\u00a0<strong>eccedente da tale potere<\/strong> il provvedimento di inibizione sorretto da una\u00a0<strong>mera difficolt\u00e0 di consultazione<\/strong>, da parte della P.A., della documentazione tempestivamente allegata alla SCIA ma non visionabile, se non altro perch\u00e9 appare difficile in tal caso parlare di\u00a0<strong>carenza in senso tecnico<\/strong>; senza peraltro considerare che seppur di carenza, magari in senso atecnico, voglia parlarsi essa non sarebbe neanche imputabile al segnalante. Ma v\u2019\u00e8 di pi\u00f9. Se, infatti, si prosegue nella lettura del comma 3 succitato si legge come l\u2019Amministrazione possa, ove possibile, e in alternativa alla comminatoria del divieto di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0, invitare l\u2019interessato a\u00a0<strong>conformare l\u2019attivit\u00e0 e i suoi effetti alla normativa vigente<\/strong> entro un termine stabilito dall\u2019Amministrazione, comunque non inferiore a trenta giorni. Sicch\u00e9 \u00e8 evidente che se il legislatore ha consentito una sanatoria da parte dell\u2019interessato, bench\u00e9 ove possibile e su invito dell\u2019Amministrazione, nel caso in cui a venire in rilievo sia la difformit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 iniziata e dei suoi effetti rispetto alla normativa vigente, non si possa poi negare al soggetto incolpevole la possibilit\u00e0 di sanare un mero disguido collegato all\u2019utilizzo di uno strumento, la PEC, il cui utilizzo \u00e8 peraltro\u00a0ex lege\u00a0imposto.<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">Allargando l\u2019orizzonte non si pu\u00f2 poi fare a meno di rilevare come, anche in altri ambiti, la\u00a0voluntas legissia orientata a un\u00a0<strong>favor\u00a0nei confronti del soggetto<\/strong> che con l\u2019Amministrazione viene a confrontarsi. Si pensi ad esempio al\u00a0<strong>soccorso istruttorio<\/strong> disciplinato in termini generali dall\u2019<strong>art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241\/1990<\/strong> e, in relazione alle gare d\u2019appalto, dal\u00a0<strong>combinato disposto dei commi 2-bisdell\u2019art. 38 e 1-ter\u00a0dell\u2019art. 46 del D.Lgs. n. 163\/2006<\/strong>, per come recentemente introdotti dal D.L. n. 90\/2014 conv. dalla L. n. 114\/2014. Non ci si vuole in questa sede soffermare sul contenuto specifico di tali disposizioni. Preme soltanto dire ch\u2019esse paiono creare l\u2019<strong>immagine di un\u2019Amministrazione pronta a concedere una seconda\u00a0chance<\/strong> (pi\u00f9 o meno gratuita) a coloro che nell\u2019interfacciarsi con essa si siano resi responsabili\u00a0<strong>di irregolarit\u00e0, omissioni, dimenticanze<\/strong>. Un\u2019immagine che, a parere di chi scrive, non pare potersi legittimamente dissolvere quando, come nel caso qui esaminato, il soggetto non sia reso responsabile di alcunch\u00e9 bens\u00ec risulti soltanto vittima incolpevole di un inconveniente facilmente rimediabile.<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"color: #444444; margin: 1em 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; text-align: justify;\">fonte: quotidiano giuridico WK<\/p>\n<p> <\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[73],"tags":[],"class_list":["post-129","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-avv-creaco"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/129","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=129"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/129\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=129"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=129"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=129"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}