{"id":43,"date":"2010-12-16T09:09:51","date_gmt":"2010-12-16T09:09:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2010\/12\/16\/prtrib\/"},"modified":"2010-12-16T09:09:51","modified_gmt":"2010-12-16T09:09:51","slug":"prtrib","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/prtrib\/","title":{"rendered":"Studio Legale &#038; Tributario &#8211; Creaco: Processo Tributario"},"content":{"rendered":"<p>Qui di seguito si spiega, per somme linee, il funzionamento del processo tributario, in modo da: render chiara al cliente, la sostanziale differenza con un procedimento di ordinaria cognizione e aiutare coloro i quali han bisogno di determinate delucidazioni.<\/p>\n<p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>IL PROCESSO TRIBUTARIO<br \/><\/strong><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">1. Gli atti impugnabili<img decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-42\" src=\"https:\/\/lnx.creacodigrazia.it\/site\/wp-content\/uploads\/2010\/12\/statuagiustizia.jpg\" border=\"0\" alt=\"Il processo\" width=\"167\" height=\"301\" style=\"margin: 10px; float: right;\" \/><\/span><\/span><\/p>\n<p>Gli atti contro i quali \u00e8 possibile ricorrere sono:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>a-<\/strong><\/span> l\u2019avviso di accertamento<br \/><strong><span style=\"color: #3366ff;\">b-<\/span><\/strong> l\u2019avviso di liquidazione<br \/><strong><span style=\"color: #3366ff;\">c-<\/span><\/strong> il provvedimento che irroga le sanzioni<br \/><strong><span style=\"color: #3366ff;\">d-<\/span><\/strong> il ruolo e la cartella di pagamento<br \/><strong><span style=\"color: #3366ff;\">e-<\/span><\/strong> l\u2019avviso di mora<br \/><strong><span style=\"color: #3366ff;\">f-<\/span><\/strong> gli atti relativi ad alcune operazioni catastali<br \/><strong><span style=\"color: #3366ff;\">g-<\/span><\/strong> il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non dovuti<br \/><strong><span style=\"color: #3366ff;\">h-<\/span><\/strong> i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonch\u00e9 i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari<br \/><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>i-<\/strong> <span style=\"color: #333333;\">Il preavviso di fermo e il fermo stesso se scaturiscono da tributi <br \/><\/span><\/span><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>l-<\/strong><\/span> ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile.<\/p>\n<p>Il termine per ricorrere \u00e8 di 60 giorni dalla notifica dell\u2019atto. Se \u00e8 stato notificato un avviso di accertamento e il contribuente presenta la domanda di concordato, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.<\/p>\n<p>Per agevolare il contribuente, la legge prevede che tutti gli atti impugnabili debbano contenere le seguenti indicazioni:<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #3366ff;\">1-<\/span><\/strong> Termine entro il quale il ricorso va proposto<br \/><strong><span style=\"color: #3366ff;\">2-<\/span><\/strong> Commissione tributaria competente<br \/><strong><span style=\"color: #3366ff;\">3-<\/span><\/strong> Procedure da seguire.<\/p>\n<p><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">2. Assistenza tecnica<\/span><\/span><\/p>\n<p>Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 5 milioni \u00e8 indispensabile l\u2019assistenza di un difensore abilitato. Per valore si intende l\u2019importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore \u00e8 dato dalla somma di queste).<\/p>\n<p>Attenzione:<\/p>\n<p>Qualunque sia il loro valore, l&#8217;assistenza tecnica non \u00e8 richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio.<\/p>\n<p>Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell&#8217;assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non \u00e8 obbligatoria.<br \/>Per le cause gi\u00e0 pendenti davanti alle vecchie Commissioni tributarie l&#8217;assistenza tecnica non \u00e8 obbligatoria ma pu\u00f2 essere disposta dalla Commissione.<\/p>\n<p>Anche quando non \u00e8 obbligatoria l&#8217;assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessit\u00e0 degli adempimenti previsti dalla nuova procedura (con la quale il contenzioso tributario viene di fatto ad essere assimilato al giudizio civile), e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.<\/p>\n<p>Ai non abbienti \u00e8 assicurata l\u2019assistenza gratuita; alla Commissione per il gratuito patrocinio, istituita presso ogni Commissione tributaria, \u00e8 affidata la verifica del possesso delle condizioni richieste (che potranno anche essere autocertificate).<\/p>\n<p><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">3. La condanna alle spese<\/span><\/span><\/p>\n<p>Con la sentenza che definisce il giudizio la Commissione potr\u00e0 anche condannare la parte perdente al pagamento delle spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in parte).<\/p>\n<p><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">4.\u00a0Sospensione dell\u2019atto impugnato<\/span><\/span><\/p>\n<p>Se dall\u2019atto impugnato pu\u00f2 derivargli un danno grave e irreparabile, il ricorrente pu\u00f2 chiedere alla Commissione provinciale la sospensione della sua esecuzione.<br \/>La richiesta motivata pu\u00f2 essere inserita nel ricorso o proposta con atto separato (che va notificato alle altre parti e depositato presso la segreteria della Commissione).<\/p>\n<p><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">5. Trattazione del ricorso e notifica della sentenza<\/span><\/span><\/p>\n<p>La controversia \u00e8 trattata di norma in &#8220;Camera di consiglio&#8221; (senza la presenza delle parti); se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite. L\u2019istanza di pubblica udienza pu\u00f2 anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.<\/p>\n<p>Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza. Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sar\u00e0 la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre).<br \/>La parte che ha provveduto alla notifica dovr\u00e0 depositare nella segreteria della Commissione l\u2019originale (o copia autentica) della sentenza notificata.<\/p>\n<p><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">6. Pagamenti e rimborsi<\/span><\/span><\/p>\n<p>Le norme processuali prevedono meccanismi di pagamento dei tributi e di rimborso delle somme non dovute pi\u00f9 favorevoli al contribuente. Pertanto, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi d\u2019imposta, nei casi in cui \u00e8 prevista la riscossione frazionata i tributi devono essere pagati:<\/p>\n<p>per due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;<\/p>\n<p>per l\u2019ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;<\/p>\n<p>per il residuo ammontare determinato dalla commissione tributaria regionale.<\/p>\n<p>Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gi\u00e0 corrisposto.<\/p>\n<p>Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d\u2019ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.<\/p>\n<p>Le imposte suppletive devono essere corrisposte dopo l\u2019ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di proposizione di un ricorso contro il rifiuto o il silenzio-rifiuto a provvedere ad un rimborso, se la Commissione condanna l\u2019ufficio al pagamento di somme, e solo se la relativa sentenza \u00e8 passata in giudicato, la segreteria della Commissione che l\u2019ha emessa, a richiesta dell\u2019interessato, rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell\u2019art. 475 del C.p.c. La sentenza delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale spedita in forma esecutiva \u00e8 titolo per le azioni esecutive previste dallo stesso C.p.c..<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"font-size: x-small;\"> <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qui di seguito si spiega, per somme linee, il funzionamento del processo tributario, in modo da: render chiara al cliente, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":42,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-43","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}