{"id":58,"date":"2011-01-20T08:01:09","date_gmt":"2011-01-20T08:01:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2011\/01\/20\/problematiche-tia\/"},"modified":"2011-01-20T08:01:09","modified_gmt":"2011-01-20T08:01:09","slug":"problematiche-tia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/problematiche-tia\/","title":{"rendered":"Studio Legale &#038; Tributario &#8211; Creaco: La T.I.A., problematiche connesse"},"content":{"rendered":"<p>Da qualche anno a questa parte, la TARSU (Tassa sui rifiuti solidi urbani) inizia ad essere affiancata e in alcuni casi addirittura sostituita dalla TIA (tariffa igene ambientale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tassa sui rifiuti si calcola, attualmente, secondo due modalit\u00e0. Nei Comuni che applicano ancora la Tarsu il calcolo viene fatto in base alle dimensioni dell&#8217;immobile per cui si paga una tariffa prestabilita per metro quadro. Dove esiste la Tia (tassa sull&#8217;igiene ambientale) il calcolo viene effettuato in base al numero di componenti il nucleo familiare e alla grandezza dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare se si tratta di privati cittadini mentre nel caso delle aziende si prendono in considerazione la superficie dei locali e la tipologia di attivit\u00e0 produttiva. La Tia si compone di una parte fissa, che copre i costi per lo spazzamento e la pulizia delle strade, gli ammortamenti e gli investimenti del Comune nell&#8217;ambito della tutela igienica e ambientale, e una variabile che fa riferimento ai costi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: Swiss721BT-LightCondensed; color: #343537; font-size: x-small;\"><span style=\"font-family: Swiss721BT-LightCondensed; color: #343537; font-size: x-small;\"><span style=\"font-family: Swiss721BT-LightCondensed; color: #343537; font-size: x-small;\"> <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In linea generale si pu\u00f2 affermare che la legge modifica il concetto di rifiuto, non pi\u00f9 considerato come scarto da distruggere, bens\u00ec come risorsa, materia, o sostanza da recuperare. Il suo principio ispiratore \u00e8, dunque, la riduzione della produzione dei rifiuti. Per la determinazione delle tariffe per tipologia familiare(utenze domestiche) e per gruppo di attivit\u00e0 economica (utenze non domestiche) il Comune ha utilizzato i principi del D.P.R. n. 158 del 27\/4\/1999 che ha approvato il \u201cRegolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani\u201d, della Circolare del Ministero dell\u2019Ambiente (Direttiva del 7\/10\/1997, prot. gen. n. 42475\/99), inerente l\u2019applicazione del suddetto Regolamento, dei provvedimenti correttivi (D.Lgs. n. 389\/97, Legge n. 426\/98 e Legge n. 488\/99), nonch\u00e9 dei risultati degli studi di settore effettuati\u00a0dai vari comuni\u00a0al fine di rilevare direttamente la quantit\u00e0 e qualit\u00e0 media dei rifiuti urbani prodotti da ogni singola tipologia di utenza. Ne risulta\u00a0 che, in media, a pagare meno rispetto alla Tarsu saranno i nuclei familiari con due componenti, mentre pagheranno qualcosa in pi\u00f9 tutti gli altri, dall\u20191% in pi\u00f9 dei nuclei di tre persone al 20% dei nuclei con sei e pi\u00f9 componenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Novit\u00e0 anche per le attivit\u00e0 economiche. Il risultato generale, comunque, \u00e8 chevi \u00e8 una redistribuzione dei carichi tariffari fra le famiglie e tra le diverse tipologie di imprese che lascia inalterato ilgettito complessivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #3366ff;\">PROBLEMATICHE GIURIDICHE<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La TIA si compone di una copertura dei costi relativi agli investimenti per la realizzazione di opere, all\u2019attivit\u00e0 di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi di gestione e amministrativi, compresi quelli relativi all\u2019accertamento e alla riscossione, e di una variabile quantit\u00e0 di rifiuti urbani e assimilati conferiti, nonch\u00e9 quelli relativi al servizio fornito e alla gestione della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e riciclo dei rifiuti urbani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il calcolo della tariffa non si basa pi\u00f9 esclusivamente, come avveniva con la TARSU, sulla superficie dei locali ma, per le utenze domestiche, anche sul numero dei componenti e, per le utenze non domestiche, sui coefficienti di produzione dei rifiuti specifici dell\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I\u00a0vari Comuni\u00a0 affidano l\u2019applicazione e la riscossione della TIA a societ\u00e0 terze (per la Sicilia Orientale la ATO e la Engineering). La cartella esattoriale della TARSU \u00e8 sostituita da una fattura che\u00a0queste societ\u00e0\u00a0invieranno ai propri utenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da qui derivano i forti contrasti tra Amministrazione e Utenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo \u00e8 messo in forte dubbio il potere dei soggetti concessionari di accertare l'&#8221;imposta&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il potere di accertamento, infatti \u00e8 un potere con forti connotati pubblicistici che non possono essere di certo soddisfatti da imprese terze e private. Insomma il Comune o \u00a0l&#8217;Agenzia delle Entrate (ente pubblico) ha il potere di stabilire tariffe,\u00a0accertare delle somme e di iscriverle a ruolo ai fini della riscossione; L&#8217;Engineering o la ATO non hanno questo potere e, nel caso di un accertamento da parte di questi soggetti vi son ben forti motivi per impugnare il provvedimento e averne ragione in giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da qui il secondo problema.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il D.lgs. 78\/2010 afferma incontrovertibilmente che la T.I.A. non \u00e8 un&#8217;imposta, bens\u00ec una semplice tariffa (non si capirebbe, se no, come mai viene calcolata IVA sulla somma dovuta &#8211; L&#8217;IVA \u00e8 un&#8217;imposta e non si applica ad altre imposte) e pertanto,\u00a0<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">la giurisdizione sulle \u00a0controversie scaturenti \u00e8 del giudice ordinario e non della Commissione Tributaria. <\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di questo, non si capisce perch\u00e8, le societ\u00e0 concessionarie non vogliono tener conto, inducendo in errore il &#8220;contribuente&#8221; direzionando la sua possibile opposizione verso la Commissione Tributaria che, per\u00f2, si dichiarer\u00e0 inesorbilmente <strong>incompetente in materia<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo Studio Creaco, ha recentemente accolto con favore sentenze su casi, da noi patrocinati, dove il giudice ornidario, dichiarandosi competente,\u00a0 faceva soccombere\u00a0 le societ\u00e0 concessionarie e condannava loro a spese esemplari per l&#8217;induzione in errore del contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sperando finalmente di poter assistere ad un confronto normale dove i dettati di legge siano effettivamente rispettati e i cittadini non pi\u00f9 costretti a controversie che, con un p\u00f2 pi\u00f9 di rispetto e meno voglia di prevalere (anche a torto spudorato) potrebbero benissimo essere evitate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p> <\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da qualche anno a questa parte, la TARSU (Tassa sui rifiuti solidi urbani) inizia ad essere affiancata e in alcuni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-58","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}