{"id":59,"date":"2011-01-20T19:25:39","date_gmt":"2011-01-20T19:25:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2011\/01\/20\/problematiche-simulazione\/"},"modified":"2011-01-20T19:25:39","modified_gmt":"2011-01-20T19:25:39","slug":"problematiche-simulazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/problematiche-simulazione\/","title":{"rendered":"Studio Legale &#038; Tributario &#8211; Creaco: Sulla simulazione &#8211; problematiche"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Di fondamentale importanza nell&#8217;ordinamento giuridico Italiano \u00e8 l&#8217;istituto della simulazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una dichiarazione negoziale \u00e8<em> simulata <\/em>quando il dichiarante e il destinatario di essa sono daccordo nel <strong>non volerne <\/strong>gli effetti. Essa, invero, costituisce una vera e propria finzione destinata ad ingannare i terzi. Dietro questa dichiarazione apparente si cela una controdichiarazione occulta, che esprime la volont\u00e0 effettiva delle parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La simulazione pu\u00f2 essere assoluta o relativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La simulazione \u00e8 assoluta quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realt\u00e0 non ne voglio nessuno; ad esempio: un debitore finge di vendere alcuni beni ad un amico compiacente, al fine di sottrali all&#8217;imminente azione esecutiva dei creditori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La simulazione si dice invece relativa quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realt\u00e0 ne vogliono un altro, risultante dalla controdichiarazione. La diversit\u00e0 tra il negozio apparente (simulato) e quello effettivo (dissimulato) pu\u00f2 stare nella natura del negozio (ad es. donazione dissimulata dietro un&#8217;apparente compravendita) oppure nell&#8217;oggetto ( ad es. di dichiara di vendere mille, ma si controdichiara che il prezzo \u00e8 in realt\u00e0 di duemila). Oppure ancora, la diversit\u00e0 pu\u00f2 riguardare i soggetti: Tizio finge di vendere a Caio, ma in realt\u00e0 vende a Sempronio; in questo caso vi sar\u00e0 la presenza di un interposto o prestanome (Caio) per il realizzarsi del disegno negoziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La simulazione \u00e8 possibile, oltre che nei contratti, nei negozi unilaterali recettizi (ad es. una promessa di pagamento). In tal caso la controdichiarazione interviene tra il cliente e il destinatario della dichiarazione; la simulazione non \u00e8 invece realizzabile quando si tratta di dichiarazioni negoziali non recettizie, cio\u00e8 destinate non gi\u00e0 a persone definite, bens\u00ec al pubblico, o che comunque attengano agli interessi di una pluralit\u00e0 indeterminata di persone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo scopo della simulazione \u00e8, perlopi\u00f9, quello di recare pregiudizio ai diritti di terzi o di occultare la violazione di norme imperative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un&#8217;alienazione apparente di beni, ad esempio, pu\u00f2 essere fatta allo scopo di sottrarli alle azioni esecutive dei creditori. Oppure, con donazioni dissimulate dietro inattaccabili compravendite, si possono frodare i diritti degli eredi necessari sulla quota loro riservata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Assai spesso lo scopo \u00e8 quello della frode fiscale: cos\u00ec, in\u00a0una compravendita l&#8217;indicazione di un corrispettivo pi\u00f9 basso pu\u00f2 essere fatta allo scopo di occultare un profitto conseguito dal venditore, e l&#8217;intestazione di un bene ad un prestanome pu\u00f2 essere fatta allo scopo di occultare al fisco la propria agiatezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso, la simulazione pu\u00f2 avere anche scopi leciti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\">GLI EFFETTI DELLA SIMULAZIONE FRA LE PARTI<br \/><span style=\"color: #333333;\">L&#8217;atto simulato non produce alcun effetto fra le parti (art. 1414 cc), per la ragione che esso non \u00e8 effettivamente voluto. Cos\u00ec per esempio, se una compravendita \u00e8 simulata, e si tratta di simulazione assoluta, la propriet\u00e0 della cosa venduta non si trasmette all&#8217;apparente compratore, ne questi diviene debitore del prezzo.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #333333;\">Se si tratta di una simulazione relativa, fra le parti ha effetto il diverso contratto che essi hanno voluto effettivamente concludere, purch\u00e8, si badi bene, ne sussistano tutti i requisiti di validit\u00e0.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #333333;\">Occorre in particolare che l&#8217;atto dissimulato sia lecito.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\">EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI<br \/><span style=\"color: #333333;\">Ai terzi \u00e8 sempre concesso di far valere, nei confronti delle parti, la realt\u00e0 nascosta del negozio simulato. Cos\u00ec il creditore potr\u00e0 sottopore all&#8217;esecuzione forzata anche quei beni che il debitore abbia finto di alienare ad altri. Cos\u00ec ancora se A ha alienato simulatamente un bene a B e poi lo ha alienato effettivamente a C, quest&#8217;ultimo pu\u00f2 pretendere da B la cosa facendo accertare, ove ci\u00f2 si renda necessario, che B \u00e8 proprietario solo in apparenza.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #333333;\">Altro esempio, quanto mai ricorrente: il fisco pu\u00f2 far accertare che una determinata alienazione compiuta dal de cuius mentre era in vita su simulata, cos\u00ec che il bene resta compreso nel patrimonio ereditario e deve venire assoggettato ad un&#8217;eventuale assoggettato alle imposte del caso. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #333333;\">In questi casi, ed in altri simili, si tratta di terzi che hanno interesse a far prevalere la realt\u00e0 sull&#8217;apparenza. Ma vi sono anche terzi che hanno interesse a far prevalere l&#8217;apparenza. Gli effetti della simulazione rispetto a costoro sono regolati diversamente secondo che si tratti di terzi aventi causa, di terzi creditori, o di altri terzi.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\">OPPONIBILIT\u00e0 DELLA SIMULAZIONE AI TERZI AVENTI CAUSA<br \/><span style=\"color: #333333;\">Prendiamo in consierazione l&#8217;impotesi che A alieni dimulatamente a B e questi, approfittando disonestamente della falsa apparenza cos\u00ec creata, lo venda ad un terzo di buona fede. Se si stesse al principio generale, per il quale solo il titolare pu\u00f2 disporre efficacemente di un diritto, si dovrebbe concludere che il terzo non \u00e8 diventato proprietario, avendo contratto con B che proprietario non era avendo contratto in apparenza.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #333333;\">Proprietario effettivo resterebbe A che, quindi, potrebbe var valere il suo diritto anche verso il terzo.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #333333;\">Ma questa conseguenza, che implica la delusione dell&#8217;affidamento del terzo, \u00e8 inaccettabile. Poich\u00e8 l&#8217;apparenza ingannevole \u00e8 stata consapevolmente creata dalla parti del negozio simulato, e dunque anche dal simulato alienante, \u00e8 questi, e non il terzo, a doverne subire le conseguenze dannose. Perci\u00f2 la legge dispone che la simulazione non pu\u00f2 essere opposta a terzi che in buona fede hanno acquistato il diritto dal titolare apparente.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #333333;\">Ne segue che, nel nostro esempio, A perde la propriet\u00e0 della cosa.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #333333;\">Se si tratta di beni immobili, o di altri comunque iscritti nei pubblici registri, il principio pocanzi illustrato va combinato con le regole in tema di trascrizione.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #333333;\">La regola generale che fa salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede si esprime anche dicendo che la simulazione non pu\u00f2 essere opposta ai terzi di buona fede aventi causa dal simulato acquirente.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"color: #3366ff;\">COME FACCIO A PROVARE UNA SIMULAZIONE?<br \/><span style=\"color: #333333;\">La prova della simulazione \u00e8 sottoposta ad alcuni limiti. L&#8217;accertamento della simulazione pu\u00f2 essere domandato da un terzio: Si pensi al creditore del simulato alienante, il quale intenda assoggettare il bene all&#8217;esecuzione forzata; in questi ed in casi simili, pu\u00f2 essere usata illimitatamente la prova per testimoni che, dunque, resta insieme a quella delle presunzioni i soli mezzi di prova dei quali i terzi possono disporre.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di fondamentale importanza nell&#8217;ordinamento giuridico Italiano \u00e8 l&#8217;istituto della simulazione. 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