{"id":61,"date":"2011-01-22T13:42:27","date_gmt":"2011-01-22T13:42:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2011\/01\/22\/codice-processo-amministrativo\/"},"modified":"2011-01-22T13:42:27","modified_gmt":"2011-01-22T13:42:27","slug":"codice-processo-amministrativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/codice-processo-amministrativo\/","title":{"rendered":"Studio Legale &#038; Tributario &#8211; Creaco: Nuovo Codice del Processo Amministrativo"},"content":{"rendered":"<div id=\"wrapper_menuattonew\">\n<div>\n<table border=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><a href=\"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/#\" onclick=\"window.print()\"><\/a><\/td>\n<td><a href=\"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/#\" onclick=\"window.close()\"><\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p> <!-- <IMG src=\"..\/img\/normattiva\/ico_go_attocompleto.png\" mce_src=\"img\/normattiva\/ico_go_attocompleto.png\" border=\"0\"> --><!--width=\"24\" height=\"19\"--><\/div><\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<\/p>\n<pre><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: book antiqua,palatino;\"> <br \/>\t        <br \/>\t      <\/span><\/span><\/pre>\n<pre style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: book antiqua,palatino;\"> <br \/>                           INDICE GENERALE <br \/> <br \/>    Allegato 1 - Codice del processo amministrativo <br \/>    Allegato 2 - Norme di attuazione <br \/>    Allegato 3 - Norme transitorie <br \/>    Allegato 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni <br \/>      <br \/>      <br \/> <br \/>                           INDICE SOMMARIO <br \/> <br \/> <br \/>                             ALLEGATO 1 <br \/> <br \/> <br \/>                 Codice del processo amministrativo <br \/> <br \/> <br \/>                             LIBRO PRIMO <br \/> <br \/> <br \/>                        DISPOSIZIONI GENERALI <br \/> <br \/>    Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa <br \/>      Capo I - Principi generali <br \/>      Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa <br \/>      Capo III - Giurisdizione amministrativa <br \/>      Capo IV - Competenza <br \/>      Capo V - Astensione e ricusazione <br \/>      Capo VI - Ausiliari del giudice <br \/>    Titolo II - Parti e difensori <br \/>    Titolo III - Azioni e domande <br \/>      Capo I - Contraddittorio e intervento <br \/>      Capo II - Azioni di cognizione <br \/>    Titolo IV - Pronunce giurisdizionali <br \/>    Titolo V - Disposizioni di rinvio <br \/> <br \/>                            LIBRO SECONDO <br \/> <br \/> <br \/>               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO <br \/> <br \/>    Titolo I - Disposizioni generali <br \/>      Capo I - Ricorso <br \/>        Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti <br \/>        Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini <br \/>    Titolo II - Procedimento cautelare <br \/>    Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria <br \/>      Capo I - Mezzi di prova <br \/>      Capo II - Ammissione e assunzione delle prove <br \/>    Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi <br \/>      Capo I - Riunione dei ricorsi <br \/>      Capo II - Discussione <br \/>      Capo III - Deliberazione <br \/>    Titolo V - Incidenti nel processo <br \/>      Capo I - Incidente di falso <br \/>      Capo II - Sospensione e interruzione del processo <br \/>    Titolo VI - Estinzione e improcedibilita' <br \/>    Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del<br \/>giudice <br \/>    Titolo VIII - Udienze <br \/>    Titolo IX - Sentenza <br \/> <br \/>                             LIBRO TERZO <br \/> <br \/> <br \/>                            IMPUGNAZIONI <br \/> <br \/>    Titolo I - Impugnazioni in generale <br \/>    Titolo II - Appello <br \/>    Titolo III - Revocazione <br \/>    Titolo IV - Opposizione di terzo <br \/>    Titolo V - Ricorso per cassazione <br \/> <br \/>                            LIBRO QUARTO <br \/> <br \/> <br \/>                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI <br \/> <br \/>    Titolo I - Giudizio di ottemperanza <br \/>    Titolo  II  -  Rito  in   materia   di   accesso   ai   documenti<br \/>amministrativi <br \/>    Titolo   III   -   Tutela   contro   l'inerzia   della   pubblica<br \/>amministrazione <br \/>    Titolo IV - Procedimento di ingiunzione <br \/>    Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie <br \/>    Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali <br \/>      Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale <br \/>      Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione  dai<br \/>procedimenti  elettorali  preparatori  per  le   elezioni   comunali,<br \/>provinciali e regionali <br \/>      Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di  comuni,<br \/>province, regioni e Parlamento europeo <br \/> <br \/>                            LIBRO QUINTO <br \/> <br \/> <br \/>                            NORME FINALI <br \/> <br \/> <br \/>                             ALLEGATO 2 <br \/> <br \/> <br \/>                         Norme di attuazione <br \/> <br \/>    Titolo I - Registri - Orario di segreteria <br \/>    Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio <br \/>    Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze <br \/>    Titolo IV - Processo amministrativo telematico <br \/>    Titolo V - Spese di giustizia <br \/> <br \/>                             ALLEGATO 3 <br \/> <br \/> <br \/>                          Norme transitorie <br \/> <br \/>    Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti  da  piu'  di  cinque<br \/>anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  codice  del  processo<br \/>amministrativo <br \/>    Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie <br \/> <br \/>                             ALLEGATO 4 <br \/> <br \/> <br \/>                Norme di coordinamento e abrogazioni <br \/> <br \/> <br \/>                                    <br \/> <br \/> <br \/>                                    <br \/> <br \/> <br \/>                         INDICE SISTEMATICO <br \/> <br \/> <br \/>                             ALLEGATO 1 <br \/> <br \/> <br \/>                 Codice del processo amministrativo <br \/> <br \/> <br \/>                             LIBRO PRIMO <br \/> <br \/> <br \/>                        DISPOSIZIONI GENERALI <br \/> <br \/>    Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa <br \/>      Capo I - Principi generali <br \/>          Art. 1 - Effettivita' <br \/>          Art. 2 - Giusto processo <br \/>          Art. 3 - Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti <br \/>      Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa <br \/>          Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi <br \/>          Art. 5 - Tribunali amministrativi regionali <br \/>          Art. 6 - Consiglio di Stato <br \/>      Capo III - Giurisdizione amministrativa <br \/>          Art. 7 - Giurisdizione amministrativa <br \/>          Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali <br \/>          Art. 9 - Difetto di giurisdizione <br \/>          Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione <br \/>          Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione <br \/>          Art. 12 - Rapporti con l'arbitrato <br \/>      Capo IV - Competenza <br \/>          Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile <br \/>          Art. 14 - Competenza funzionale inderogabile <br \/>          Art.  15  -   Rilievo   dell'incompetenza   e   regolamento<br \/>preventivo di competenza <br \/>          Art. 16 - Regime della competenza <br \/>      Capo V - Astensione e ricusazione <br \/>          Art. 17 - Astensione <br \/>          Art. 18 - Ricusazione <br \/>      Capo VI - Ausiliari del giudice <br \/>          Art. 19 - Consulente tecnico <br \/>          Art. 20 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione  del<br \/>consulente <br \/>          Art. 21 - Commissario ad acta <br \/>    Titolo II - Parti e difensori <br \/>          Art. 22 - Patrocinio <br \/>          Art. 23 - Difesa personale delle parti <br \/>          Art. 24 - Procura alle liti <br \/>          Art. 25 - Domicilio <br \/>          Art. 26 - Spese di giudizio <br \/>    Titolo III - Azioni e domande <br \/>      Capo I - Contraddittorio e intervento <br \/>          Art. 27 - Contraddittorio <br \/>          Art. 28 - Intervento <br \/>      Capo II - Azioni di cognizione <br \/>          Art. 29 - Azione di annullamento <br \/>          Art. 30 - Azione di condanna <br \/>          Art. 31 - Azione avverso  il  silenzio  e  declaratoria  di<br \/>nullita' <br \/>          Art. 32 - Pluralita'  delle  domande  e  conversione  delle<br \/>azioni <br \/>    Titolo IV - Pronunce giurisdizionali <br \/>          Art. 33 - Provvedimenti del giudice <br \/>          Art. 34 - Sentenze di merito <br \/>          Art. 35 - Pronunce di rito <br \/>          Art. 36 - Pronunce interlocutorie <br \/>          Art. 37 - Errore scusabile <br \/>    Titolo V - Disposizioni di rinvio <br \/>          Art. 38 - Rinvio interno <br \/>          Art. 39 - Rinvio esterno <br \/> <br \/>                            LIBRO SECONDO <br \/> <br \/> <br \/>               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO <br \/> <br \/>    Titolo I - Disposizioni generali <br \/>      Capo I - Ricorso <br \/>        Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti <br \/>          Art. 40 - Contenuto del ricorso <br \/>          Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari <br \/>          Art. 42 - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale <br \/>          Art. 43 - Motivi aggiunti <br \/>          Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione <br \/>          Art.  45  -  Deposito  del  ricorso  e  degli  altri   atti<br \/>processuali <br \/>          Art. 46 - Costituzione delle parti intimate <br \/>          Art. 47 - Ripartizione  delle  controversie  tra  tribunali<br \/>amministrativi regionali e sezioni staccate <br \/>          Art. 48  -  Giudizio  conseguente  alla  trasposizione  del<br \/>ricorso straordinario <br \/>          Art. 49 - Integrazione del contraddittorio <br \/>          Art. 50 - Intervento volontario in causa <br \/>          Art. 51 - Intervento per ordine del giudice <br \/>        Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini <br \/>          Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione <br \/>          Art. 53 - Abbreviazione dei termini <br \/>          Art. 54  -  Deposito  tardivo  di  memorie  e  documenti  e<br \/>sospensione dei termini <br \/>    Titolo II - Procedimento cautelare <br \/>          Art. 55 - Misure cautelari collegiali <br \/>          Art. 56 - Misure cautelari monocratiche <br \/>          Art. 57 - Spese del procedimento cautelare <br \/>          Art.  58  -  Revoca  o  modifica  delle  misure   cautelari<br \/>collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta <br \/>          Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari <br \/>          Art. 60 - Definizione del  giudizio  in  esito  all'udienza<br \/>cautelare <br \/>          Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa <br \/>          Art. 62 - Appello cautelare <br \/>    Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria <br \/>      Capo I - Mezzi di prova <br \/>          Art. 63 - Mezzi di prova <br \/>      Capo II - Ammissione e assunzione delle prove <br \/>          Art. 64 - Disponibilita', onere e valutazione della prova <br \/>          Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale <br \/>          Art. 66 - Verificazione <br \/>          Art. 67 - Consulenza tecnica d'ufficio <br \/>          Art. 68 - Termini e modalita' dell'istruttoria <br \/>          Art. 69 - Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria <br \/>    Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi <br \/>      Capo I - Riunione dei ricorsi <br \/>          Art. 70 - Riunione dei ricorsi <br \/>      Capo II - Discussione <br \/>          Art. 71 - Fissazione dell'udienza <br \/>          Art. 72 - Priorita' nella trattazione dei ricorsi  vertenti<br \/>su un'unica questione <br \/>          Art. 73 - Udienza di discussione <br \/>          Art. 74 - Sentenze in forma semplificata <br \/>      Capo III - Deliberazione <br \/>          Art. 75 - Deliberazione del collegio <br \/>          Art. 76 - Modalita' della votazione <br \/>    Titolo V - Incidenti nel processo <br \/>        Capo I - Incidente di falso <br \/>          Art. 77 - Querela di falso <br \/>          Art. 78 - Deposito della sentenza  resa  sulla  querela  di<br \/>falso <br \/>    Capo II - Sospensione e interruzione del processo <br \/>          Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo <br \/>          Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo  sospeso<br \/>o interrotto <br \/>    Titolo VI - Estinzione e improcedibilita' <br \/>          Art. 81 - Perenzione <br \/>          Art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali <br \/>          Art. 83 - Effetti della perenzione <br \/>          Art. 84 - Rinuncia <br \/>          Art.  85  -  Forma  e   rito   per   l'estinzione   e   per<br \/>l'improcedibilita' <br \/>    Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del<br \/>giudice <br \/>          Art. 86 - Procedimento di correzione <br \/>    Titolo VIII - Udienze <br \/>          Art. 87 - Udienze pubbliche e  procedimenti  in  camera  di<br \/>consiglio <br \/>    Titolo IX - Sentenza <br \/>          Art. 88 - Contenuto della sentenza <br \/>          Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza <br \/>          Art. 90 - Pubblicita' della sentenza <br \/> <br \/>                             LIBRO TERZO <br \/> <br \/> <br \/>                            IMPUGNAZIONI <br \/> <br \/>    Titolo I - Impugnazioni in generale <br \/>          Art. 91 - Mezzi di impugnazione <br \/>          Art. 92 - Termini per le impugnazioni <br \/>          Art. 93 - Luogo di notificazione dell'impugnazione <br \/>          Art. 94 - Deposito delle impugnazioni <br \/>          Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione <br \/>          Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza <br \/>          Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione <br \/>          Art. 98 - Misure cautelari <br \/>          Art. 99 - Deferimento all'adunanza plenaria <br \/>    Titolo II - Appello <br \/>          Art. 100 -  Appellabilita'  delle  sentenze  dei  tribunali<br \/>amministrativi regionali <br \/>          Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello <br \/>          Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello <br \/>    Art. 103 - Riserva facoltativa di appello <br \/>    Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni <br \/>    Art. 105 - Rimessione al primo giudice <br \/>    Titolo III - Revocazione <br \/>    Art. 106 - Casi di revocazione <br \/>    Art. 107 - Impugnazione della sentenza  emessa  nel  giudizio  di<br \/>revocazione <br \/>    Titolo IV - Opposizione di terzo <br \/>    Art. 108 - Casi di opposizione di terzo <br \/>    Art. 109 - Competenza <br \/>    Titolo V - Ricorso per cassazione <br \/>    Art. 110 - Motivi di ricorso <br \/>    Art. 111 - Sospensione della sentenza <br \/> <br \/>                            LIBRO QUARTO <br \/> <br \/> <br \/>                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI <br \/> <br \/>    Titolo I - Giudizio di ottemperanza <br \/>    Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza <br \/>    Art. 113 - Giudice dell'ottemperanza <br \/>    Art. 114 - Procedimento <br \/>    Art.  115  -  Titolo  esecutivo  e  rilascio  di   estratto   del<br \/>provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva <br \/>    Titolo  II  -  Rito  in   materia   di   accesso   ai   documenti<br \/>amministrativi <br \/>          Art.  116  -  Rito  in  materia  di  accesso  ai  documenti<br \/>amministrativi <br \/>    Titolo   III   -   Tutela   contro   l'inerzia   della   pubblica<br \/>amministrazione <br \/>          Art. 117 - Ricorsi avverso il silenzio <br \/>    Titolo IV - Procedimento di ingiunzione <br \/>          Art. 118 - Decreto ingiuntivo <br \/>    Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie <br \/>          Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie <br \/>          Art. 120  -  Disposizioni  specifiche  ai  giudizi  di  cui<br \/>all'articolo 119, comma 1, lettera a) <br \/>          Art. 121 - Inefficacia  del  contratto  in  caso  di  gravi<br \/>violazioni <br \/>          Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi <br \/>          Art. 123 - Sanzioni alternative <br \/>          Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente <br \/>          Art.  125  -  Ulteriori  disposizioni  processuali  per  le<br \/>controversie relative a infrastrutture strategiche e  alle  procedure<br \/>esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale <br \/>    Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali <br \/>      Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale <br \/>          Art. 126  -  Ambito  della  giurisdizione  sul  contenzioso<br \/>elettorale <br \/>          Art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscali <br \/>          Art. 128 - Inammissibilita' del  ricorso  straordinario  al<br \/>Presidente della Repubblica <br \/>      Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione  dai<br \/>procedimenti  elettorali  preparatori  per  le   elezioni   comunali,<br \/>provinciali e regionali <br \/>          Art. 129 - Giudizio avverso  gli  atti  di  esclusione  dal<br \/>procedimento preparatorio per le  elezioni  comunali,  provinciali  e<br \/>regionali <br \/>      Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di  comuni,<br \/>province, regioni e Parlamento europeo <br \/>          Art. 130 - Procedimento in primo grado  in  relazione  alle<br \/>operazioni elettorali  di  comuni,  province,  regioni  e  Parlamento<br \/>europeo <br \/>          Art. 131  -  Procedimento  in  appello  in  relazione  alle<br \/>operazioni elettorali di comuni, province e regioni <br \/>          Art. 132  -  Procedimento  in  appello  in  relazione  alle<br \/>operazioni elettorali di comuni, province, regioni e  del  Parlamento<br \/>europeo <br \/> <br \/>                            LIBRO QUINTO <br \/> <br \/> <br \/>                            NORME FINALI <br \/> <br \/>          Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva <br \/>          Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito <br \/>          Art. 135 - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale<br \/>amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma <br \/>          Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui  depositi<br \/>informatici <br \/>          Art. 137 - Norma finanziaria <br \/> <br \/>                             ALLEGATO 2 <br \/> <br \/> <br \/>                         Norme di attuazione <br \/> <br \/>    Titolo I - Registri - Orario di segreteria <br \/>          Art. 1 - Registro generale dei ricorsi <br \/>          Art. 2 -  Ruoli  e  registri  particolari,  collazione  dei<br \/>provvedimenti e forme di comunicazione <br \/>          Art. 3 - Registrazioni in forma automatizzata <br \/>          Art. 4 - Orario <br \/>    Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio <br \/>          Art. 5 - Formazione e  tenuta  dei  fascicoli  di  parte  e<br \/>d'ufficio.  Surrogazione  di  copie   agli   originali   mancanti   e<br \/>ricostituzione di atti <br \/>          Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del<br \/>fascicolo d'ufficio <br \/>          Art. 7 - Rilascio di copie <br \/>    Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze <br \/>          Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi <br \/>          Art. 9 - Calendario delle udienze <br \/>          Art. 10 - Toghe e divise <br \/>          Art. 11 - Direzione dell'udienza <br \/>          Art. 12 - Polizia dell'udienza <br \/>    Titolo IV - Processo amministrativo telematico <br \/>          Art. 13 - Processo telematico <br \/>    Titolo V - Spese di giustizia <br \/>          Art. 14 - Commissione  per  l'ammissione  al  patrocinio  a<br \/>spese dello Stato <br \/>          Art. 15 - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie <br \/>          Art.  16  -   Misure   straordinarie   per   la   riduzione<br \/>dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita' <br \/> <br \/>                             ALLEGATO 3 <br \/> <br \/> <br \/>                          Norme transitorie <br \/> <br \/>    Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti  da  piu'  di  cinque<br \/>anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  codice  del  processo<br \/>amministrativo <br \/>          Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienza <br \/>    Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie <br \/>          Art. 2 - Ultrattivita' della disciplina previgente <br \/>          Art. 3  -  Disposizione  particolare  per  il  giudizio  di<br \/>appello <br \/> <br \/>                             ALLEGATO 4 <br \/> <br \/> <br \/>                Norme di coordinamento e abrogazioni <br \/> <br \/>          Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di<br \/>elezioni politiche e del Parlamento europeo <br \/>          Art. 2 - Norme di coordinamento e  abrogazioni  in  materia<br \/>di  elezioni amministrative <br \/>          Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento <br \/>          Art. 4 - Ulteriori abrogazioni <br \/> <br \/>\t        <br \/>\t      <\/span><\/span><\/pre>\n<pre style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: book antiqua,palatino;\"> <br \/>                             ALLEGATO 1 <br \/> <br \/> <br \/>                 Codice del processo amministrativo <br \/> <br \/> <br \/>                             LIBRO PRIMO <br \/> <br \/> <br \/>                        DISPOSIZIONI GENERALI <br \/> <br \/> <br \/>                              Titolo I <br \/> <br \/> <br \/>        Principi e organi della giurisdizione amministrativa <br \/> <br \/> <br \/>                               Capo I <br \/> <br \/> <br \/>                          Principi generali <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 1 <br \/> <br \/> <br \/>                            Effettivita' <br \/> <br \/>    1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela  piena  ed<br \/>effettiva  secondo  i  principi  della  Costituzione  e  del  diritto<br \/>europeo. <br \/> <br \/>                               Art. 2 <br \/> <br \/> <br \/>                           Giusto processo <br \/> <br \/>    1. Il processo amministrativo  attua  i  principi  della  parita'<br \/>delle parti, del  contraddittorio  e  del  giusto  processo  previsto<br \/>dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. <br \/>    2.  Il  giudice  amministrativo  e  le  parti  cooperano  per  la<br \/>realizzazione della ragionevole durata del processo. <br \/> <br \/>                               Art. 3 <br \/> <br \/> <br \/>           Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti <br \/> <br \/>    1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato. <br \/>    2. Il giudice e le parti redigono gli atti in  maniera  chiara  e<br \/>sintetica. <br \/> <br \/>                               Capo II <br \/> <br \/> <br \/>              Organi della giurisdizione amministrativa <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 4 <br \/> <br \/> <br \/>              Giurisdizione dei giudici amministrativi <br \/> <br \/>    1. La giurisdizione amministrativa e'  esercitata  dai  tribunali<br \/>amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato  secondo  le  norme<br \/>del presente codice. <br \/> <br \/>                               Art. 5 <br \/> <br \/> <br \/>                 Tribunali amministrativi regionali <br \/> <br \/>    1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo  grado  i<br \/>tribunali  amministrativi  regionali  e  il  Tribunale  regionale  di<br \/>giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino -  Alto<br \/>Adige. <br \/>    2. Il tribunale amministrativo regionale decide con  l'intervento<br \/>di  tre  magistrati,  compreso  il  presidente.   In   mancanza   del<br \/>presidente, il collegio e' presieduto  dal  magistrato  con  maggiore<br \/>anzianita' nel ruolo. <br \/>    3. Il Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa  per  la<br \/>regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta  disciplinato  dallo<br \/>statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. <br \/> <br \/>                               Art. 6 <br \/> <br \/> <br \/>                         Consiglio di Stato <br \/> <br \/>    1. Il  Consiglio  di  Stato  e'  organo  di  ultimo  grado  della<br \/>giurisdizione amministrativa. <br \/>    2. Il Consiglio di  Stato  in  sede  giurisdizionale  decide  con<br \/>l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione  e<br \/>quattro consiglieri.  In  caso  di  impedimento  del  presidente,  il<br \/>collegio e' presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica. <br \/>    3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate  al<br \/>comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio<br \/>di Stato che la presiede e da  dodici  magistrati  del  Consiglio  di<br \/>Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali. <br \/>    4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio  di  Stato<br \/>e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu'  anziano<br \/>nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria,  in  caso  di<br \/>assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano<br \/>nella stessa qualifica della rispettiva sezione. <br \/>    5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma  di<br \/>Bolzano  del  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  si<br \/>applicano anche  le  disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle<br \/>relative norme di attuazione. <br \/>    6. Gli appelli avverso le pronunce del  Tribunale  amministrativo<br \/>regionale della Sicilia  sono  proposti  al  Consiglio  di  giustizia<br \/>amministrativa  per  la  Regione  siciliana,   nel   rispetto   delle<br \/>disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle  relative  norme  di<br \/>attuazione. <br \/> <br \/>                              Capo III <br \/> <br \/> <br \/>                    Giurisdizione amministrativa <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 7 <br \/> <br \/> <br \/>                    Giurisdizione amministrativa <br \/> <br \/>    1.   Sono   devolute   alla   giurisdizione   amministrativa   le<br \/>controversie, nelle quali si faccia questione di interessi  legittimi<br \/>e,  nelle  particolari  materie  indicate  dalla  legge,  di  diritti<br \/>soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere<br \/>amministrativo,   riguardanti   provvedimenti,   atti,   accordi    o<br \/>comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di  tale<br \/>potere, posti  in  essere  da  pubbliche  amministrazioni.  Non  sono<br \/>impugnabili  gli   atti   o   provvedimenti   emanati   dal   Governo<br \/>nell'esercizio del potere politico. <br \/>    2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si<br \/>intendono anche i soggetti ad esse equiparati o  comunque  tenuti  al<br \/>rispetto dei principi del procedimento amministrativo. <br \/>    3. La giurisdizione amministrativa si articola  in  giurisdizione<br \/>generale di legittimita', esclusiva ed estesa al merito. <br \/>    4. Sono attribuite alla giurisdizione  generale  di  legittimita'<br \/>del  giudice  amministrativo  le  controversie  relative   ad   atti,<br \/>provvedimenti o omissioni delle pubbliche  amministrazioni,  comprese<br \/>quelle relative al risarcimento del danno per  lesione  di  interessi<br \/>legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali,  pure  se<br \/>introdotte in via autonoma. <br \/>    5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge<br \/>e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai  fini<br \/>risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione<br \/>di diritti soggettivi. <br \/>    6.  Il  giudice   amministrativo   esercita   giurisdizione   con<br \/>cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e<br \/>dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale  giurisdizione  il  giudice<br \/>amministrativo puo' sostituirsi all'amministrazione. <br \/>    7. Il principio  di  effettivita'  e'  realizzato  attraverso  la<br \/>concentrazione davanti al giudice amministrativo  di  ogni  forma  di<br \/>tutela  degli  interessi  legittimi  e,  nelle  particolari   materie<br \/>indicate dalla legge, dei diritti soggettivi. <br \/>    8.  Il  ricorso  straordinario  e'  ammesso  unicamente  per   le<br \/>controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. <br \/> <br \/>                               Art. 8 <br \/> <br \/> <br \/>          Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali <br \/> <br \/>    1.  Il  giudice  amministrativo  nelle  materie  in  cui  non  ha<br \/>giurisdizione esclusiva conosce, senza  efficacia  di  giudicato,  di<br \/>tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la<br \/>cui  risoluzione  sia  necessaria  per  pronunciare  sulla  questione<br \/>principale. <br \/>    2.  Restano  riservate  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  le<br \/>questioni pregiudiziali concernenti lo stato  e  la  capacita'  delle<br \/>persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio,  e<br \/>la risoluzione dell'incidente di falso. <br \/> <br \/>                               Art. 9 <br \/> <br \/> <br \/>                      Difetto di giurisdizione <br \/> <br \/>    1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo  grado  anche<br \/>d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e'  rilevato  se  dedotto  con<br \/>specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,  in<br \/>modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. <br \/> <br \/>                               Art. 10 <br \/> <br \/> <br \/>               Regolamento preventivo di giurisdizione <br \/> <br \/>    1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali  e'<br \/>ammesso  il  ricorso  per  regolamento  preventivo  di  giurisdizione<br \/>previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si  applica<br \/>il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice. <br \/>    2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure  cautelari,<br \/>ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria<br \/>giurisdizione. <br \/> <br \/>                               Art. 11 <br \/> <br \/> <br \/>             Decisione sulle questioni di giurisdizione <br \/> <br \/>    1.  Il  giudice  amministrativo,  quando   declina   la   propria<br \/>giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che  ne  e'<br \/>fornito. <br \/>    2.   Quando   la   giurisdizione   e'   declinata   dal   giudice<br \/>amministrativo in favore di  altro  giudice  nazionale  o  viceversa,<br \/>ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono  fatti<br \/>salvi gli effetti processuali  e  sostanziali  della  domanda  se  il<br \/>processo e' riproposto innanzi al giudice  indicato  nella  pronuncia<br \/>che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi<br \/>dal suo passaggio in giudicato. <br \/>    3. Quando il giudizio e' tempestivamente  riproposto  davanti  al<br \/>giudice  amministrativo,  quest'ultimo,  alla  prima  udienza,   puo'<br \/>sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. <br \/>    4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice  le<br \/>sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di<br \/>giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice  amministrativo,<br \/>ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono  fatti<br \/>salvi gli effetti processuali e  sostanziali  della  domanda,  se  il<br \/>giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di<br \/>tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. <br \/>    5.  Nei  giudizi  riproposti,  il  giudice,  con  riguardo   alle<br \/>preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione  in<br \/>termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. <br \/>    6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo,  le<br \/>prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione<br \/>possono essere valutate come argomenti di prova. <br \/>    7. Le misure cautelari perdono la loro  efficacia  trenta  giorni<br \/>dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara  il  difetto  di<br \/>giurisdizione del  giudice  che  le  ha  emanate.  Le  parti  possono<br \/>riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. <br \/> <br \/>                               Art. 12 <br \/> <br \/> <br \/>                      Rapporti con l'arbitrato <br \/> <br \/>    1. Le controversie concernenti diritti soggettivi  devolute  alla<br \/>giurisdizione  del  giudice  amministrativo  possono  essere  risolte<br \/>mediante arbitrato rituale di diritto. <br \/> <br \/>                               Capo IV <br \/> <br \/> <br \/>                             Competenza <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 13 <br \/> <br \/> <br \/>                Competenza territoriale inderogabile <br \/> <br \/>    1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi  o<br \/>comportamenti  di  pubbliche  amministrazioni   e'   inderogabilmente<br \/>competente  il   tribunale   amministrativo   regionale   nella   cui<br \/>circoscrizione   territoriale   esse   hanno   sede.   Il   tribunale<br \/>amministrativo  regionale  e'  comunque  inderogabilmente  competente<br \/>sulle  controversie  riguardanti  provvedimenti,  atti,   accordi   o<br \/>comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono<br \/>limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha<br \/>sede. <br \/>    2.  Per  le  controversie  riguardanti  pubblici  dipendenti   e'<br \/>inderogabilmente competente il  tribunale  nella  cui  circoscrizione<br \/>territoriale e' situata la sede di servizio. <br \/>    3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli  atti<br \/>statali, il Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,  sede  di<br \/>Roma e,  per  gli  atti  dei  soggetti  pubblici  a  carattere  ultra<br \/>regionale,  il   tribunale   amministrativo   regionale   nella   cui<br \/>circoscrizione ha sede il soggetto. <br \/>    4.  La  competenza  territoriale  del  tribunale   amministrativo<br \/>regionale non e' derogabile. <br \/> <br \/>                               Art. 14 <br \/> <br \/> <br \/>                 Competenza funzionale inderogabile <br \/> <br \/>    1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile  del<br \/>Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma,  le<br \/>controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge. <br \/>    2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile  del<br \/>Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede  di  Milano,<br \/>le controversie relative  ai  poteri  esercitati  dall'Autorita'  per<br \/>l'energia elettrica e il gas. <br \/>    3. La competenza e' funzionalmente inderogabile  altresi'  per  i<br \/>giudizi di cui agli articoli  113  e  119,  nonche'  per  ogni  altro<br \/>giudizio per il quale la legge o il presente  codice  individuino  il<br \/>giudice competente con criteri diversi da quelli di cui  all'articolo<br \/>13. <br \/> <br \/>                               Art. 15 <br \/> <br \/> <br \/>  Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza <br \/> <br \/>    1. Il difetto di competenza e'  rilevato  in  primo  grado  anche<br \/>d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e'  rilevato  se  dedotto<br \/>con specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,<br \/>in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. <br \/>    2. Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna  parte<br \/>puo' chiedere al Consiglio di Stato di regolare  la  competenza.  Non<br \/>rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui<br \/>all'articolo  36,  comma  1,  ne'  quelle  che  respingono  l'istanza<br \/>cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il<br \/>regolamento e' proposto con istanza notificata  alle  altre  parti  e<br \/>depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere,<br \/>entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la  segreteria<br \/>del Consiglio di Stato. <br \/>    3. Il Consiglio di  Stato  decide  in  camera  di  consiglio  con<br \/>ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese  del  regolamento.<br \/>La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche  dopo  la  sentenza<br \/>che definisce il giudizio, salvo <br \/>    diversa statuizione espressa nella sentenza. Al  procedimento  si<br \/>applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8. <br \/>    4. La pronuncia  del  Consiglio  di  Stato  vincola  i  tribunali<br \/>amministrativi  regionali.  Se  viene  indicato  come  competente  un<br \/>tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere  riassunto<br \/>nel  termine  perentorio  di  trenta   giorni   dalla   notificazione<br \/>dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero  entro  sessanta<br \/>giorni dalla sua pubblicazione. <br \/>    5. Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale  adito,  ove<br \/>non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e  14,<br \/>non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere  ai  sensi<br \/>dell'articolo 16, comma 2,  richiede  d'ufficio,  con  ordinanza,  il<br \/>regolamento  di  competenza,  indicando  il  tribunale   che   reputa<br \/>competente. <br \/>    6.  L'ordinanza  con  cui  e'   richiesto   il   regolamento   e'<br \/>immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della<br \/>segreteria.  Della  camera  di  consiglio  fissata  per  regolare  la<br \/>competenza ai sensi del comma 4 e' dato avviso, almeno  dieci  giorni<br \/>prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al  Consiglio  di<br \/>Stato. Fino a due giorni liberi  prima  e'  ammesso  il  deposito  di<br \/>memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori<br \/>che ne facciano richiesta. <br \/>    7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6,  il  ricorrente<br \/>puo' riproporre le  istanze  cautelari  al  tribunale  amministrativo<br \/>regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il  quale  decide<br \/>in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma<br \/>8. <br \/>    8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato<br \/>incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data<br \/>di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. <br \/>    9. Le parti possono sempre riproporre  le  istanze  cautelari  al<br \/>giudice dichiarato competente. <br \/>    10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle  pronunce<br \/>sull'istanza  cautelare  rese  dal  giudice  privato  del  potere  di<br \/>decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui  all'articolo<br \/>47, comma 2. <br \/> <br \/>                               Art. 16 <br \/> <br \/> <br \/>                       Regime della competenza <br \/> <br \/>    1. La competenza di cui agli articoli 13  e  14  e'  inderogabile<br \/>anche in ordine alle misure cautelari. <br \/>    2. Il difetto di competenza e'  rilevato,  anche  d'ufficio,  con<br \/>ordinanza  che  indica  il  giudice  competente.  Se,   nel   termine<br \/>perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la<br \/>causa e' riassunta  davanti  al  giudice  dichiarato  competente,  il<br \/>processo segue davanti al nuovo giudice. <br \/>    3. L'ordinanza con cui  il  giudice  adito  dichiara  la  propria<br \/>competenza o incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni<br \/>dalla  notificazione,   ovvero   di   sessanta   giorni   dalla   sua<br \/>pubblicazione, con il regolamento di competenza di  cui  all'articolo<br \/>15. Il regolamento puo'  essere  altresi'  richiesto  d'ufficio,  con<br \/>ordinanza,  dal  giudice  dinanzi  al  quale  il  giudizio  e'  stato<br \/>riassunto ai sensi del comma 2; in tale  caso  si  procede  ai  sensi<br \/>dell'articolo 15, comma 6. <br \/>    4.  Durante  la  pendenza  del  regolamento  di  competenza,   il<br \/>ricorrente puo' sempre  proporre  l'istanza  cautelare  al  tribunale<br \/>amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2  o<br \/>in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale  decide  in  ogni<br \/>caso  sulla  domanda  cautelare,  fermo  restando   quanto   previsto<br \/>dall'articolo 15, comma 8. <br \/> <br \/>                               Capo V <br \/> <br \/> <br \/>                      Astensione e ricusazione <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 17 <br \/> <br \/> <br \/>                             Astensione <br \/> <br \/>    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita'<br \/>di astensione previste dal codice di procedura civile. <br \/> <br \/>                               Art. 18 <br \/> <br \/> <br \/>                             Ricusazione <br \/> <br \/>    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione<br \/>previste dal codice di procedura civile. <br \/>    2.  La  ricusazione  si  propone,   almeno   tre   giorni   prima<br \/>dell'udienza designata, con domanda  diretta  al  presidente,  quando<br \/>sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso<br \/>contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima  prima  della<br \/>discussione. <br \/>    3. La domanda deve indicare i motivi  ed  i  mezzi  di  prova  ed<br \/>essere  firmata  dalla  parte  o  dall'avvocato  munito  di   procura<br \/>speciale. <br \/>    4.  Proposta  la  ricusazione,  il   collegio   investito   della<br \/>controversia puo' disporre la prosecuzione del  giudizio,  se  ad  un<br \/>sommario  esame  ritiene  l'istanza  inammissibile  o  manifestamente<br \/>infondata. <br \/>    5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata,<br \/>entro trenta giorni  dalla  sua  proposizione,  dal  collegio  previa<br \/>sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito. <br \/>    6.  I  componenti  del  collegio  chiamato   a   decidere   sulla<br \/>ricusazione non sono ricusabili. <br \/>    7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara  inammissibile  o<br \/>respinge l'istanza  di  ricusazione,  provvede  sulle  spese  e  puo'<br \/>condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria  non<br \/>superiore ad euro cinquecento. <br \/>    8. La ricusazione o l'astensione non  hanno  effetto  sugli  atti<br \/>anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli<br \/>atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del  giudice<br \/>ricusato. <br \/> <br \/>                               Capo VI <br \/> <br \/> <br \/>                        Ausiliari del giudice <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 19 <br \/> <br \/> <br \/>                  Verificatore e consulente tecnico <br \/> <br \/>    1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di  singoli<br \/>atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero,  se<br \/>indispensabile, da uno o piu' consulenti. <br \/>    2. L'incarico di consulenza puo'  essere  affidato  a  dipendenti<br \/>pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui  all'articolo  13<br \/>delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o<br \/>altri soggetti aventi particolare  competenza  tecnica.  Non  possono<br \/>essere nominati coloro che prestano attivita' in favore  delle  parti<br \/>del giudizio. La verificazione e' affidata a un  organismo  pubblico,<br \/>estraneo alle parti del giudizio,  munito  di  specifiche  competenze<br \/>tecniche. <br \/>    3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che  sono<br \/>loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i  chiarimenti<br \/>richiesti. <br \/> <br \/>                               Art. 20 <br \/> <br \/> <br \/>     Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente <br \/> <br \/>    1. Il verificatore e il consulente, se scelto  tra  i  dipendenti<br \/>pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo  13  delle<br \/>disposizioni per l'attuazione del codice di procedura  civile,  hanno<br \/>l'obbligo  di  prestare  il  loro  ufficio,  tranne  che  il  giudice<br \/>riconosca l'esistenza di un giustificato motivo. <br \/>    2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere  ricusato  dalle<br \/>parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di  procedura<br \/>civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato. <br \/> <br \/>                               Art. 21 <br \/> <br \/> <br \/>                         Commissario ad acta <br \/> <br \/>    1.  Nell'ambito   della   propria   giurisdizione,   il   giudice<br \/>amministrativo,  se  deve   sostituirsi   all'amministrazione,   puo'<br \/>nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta.  Si  applica<br \/>l'articolo 20, comma 2. <br \/> <br \/>                              Titolo II <br \/> <br \/> <br \/>                          Parti e difensori <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 22 <br \/> <br \/> <br \/>                             Patrocinio <br \/> <br \/>    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai<br \/>tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il  patrocinio  di<br \/>avvocato. <br \/>    2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il<br \/>ministero  di   avvocato   ammesso   al   patrocinio   innanzi   alle<br \/>giurisdizioni superiori. <br \/>    3. La parte o  la  persona  che  la  rappresenta,  quando  ha  la<br \/>qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura<br \/>presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di<br \/>altro difensore. <br \/> <br \/>                               Art. 23 <br \/> <br \/> <br \/>                    Difesa personale delle parti <br \/> <br \/>    1.  Le  parti  possono  stare  in  giudizio  personalmente  senza<br \/>l'assistenza del difensore nei giudizi  in  materia  di  accesso,  in<br \/>materia elettorale e nei giudizi relativi al  diritto  dei  cittadini<br \/>dell'Unione  europea  e  dei  loro  familiari  di  circolare   e   di<br \/>soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. <br \/> <br \/>                               Art. 24 <br \/> <br \/> <br \/>                          Procura alle liti <br \/> <br \/>    1. La procura rilasciata  per  agire  e  contraddire  davanti  al<br \/>giudice si intende conferita anche per  proporre  motivi  aggiunti  e<br \/>ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto. <br \/> <br \/>                               Art. 25 <br \/> <br \/> <br \/>                              Domicilio <br \/> <br \/>    1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali,  la<br \/>parte,  se  non  elegge  domicilio  nel  comune  sede  del  tribunale<br \/>amministrativo regionale o  della  sezione  staccata  dove  pende  il<br \/>ricorso,  si  intende  domiciliata,  ad  ogni  effetto,   presso   la<br \/>segreteria del tribunale amministrativo  regionale  o  della  sezione<br \/>staccata. <br \/>    2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la  parte,  se  non<br \/>elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata,  ad  ogni  effetto,<br \/>presso la segreteria del Consiglio di Stato. <br \/> <br \/>                               Art. 26 <br \/> <br \/> <br \/>                          Spese di giudizio <br \/> <br \/>    1. Quando emette una decisione, il giudice provvede  anche  sulle<br \/>spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97  del<br \/>codice di procedura civile. <br \/>    2.  Il  giudice,  nel  pronunciare  sulle  spese,  puo'  altresi'<br \/>condannare, anche d'ufficio, la parte  soccombente  al  pagamento  in<br \/>favore dell'altra  parte  di  una  somma  di  denaro  equitativamente<br \/>determinata, quando la decisione e' fondata su  ragioni  manifeste  o<br \/>orientamenti giurisprudenziali consolidati. <br \/> <br \/>                             Titolo III <br \/> <br \/> <br \/>                          Azioni e domande <br \/> <br \/> <br \/>                               Capo I <br \/> <br \/> <br \/>                    Contraddittorio e intervento <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 27 <br \/> <br \/> <br \/>                           Contraddittorio <br \/> <br \/>    1. Il contraddittorio e' integralmente costituito  quando  l'atto<br \/>introduttivo e'  notificato  all'amministrazione  resistente  e,  ove<br \/>esistenti, ai controinteressati. <br \/>    2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune  delle  parti  e<br \/>non  si  e'  verificata   alcuna   decadenza,   il   giudice   ordina<br \/>l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un<br \/>termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del  contraddittorio<br \/>il giudice puo' pronunciare provvedimenti cautelari interinali. <br \/> <br \/>                               Art. 28 <br \/> <br \/> <br \/>                             Intervento <br \/> <br \/>    1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti<br \/>nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono<br \/>intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa. <br \/>    2. Chiunque non  sia  parte  del  giudizio  e  non  sia  decaduto<br \/>dall'esercizio delle relative azioni, ma  vi  abbia  interesse,  puo'<br \/>intervenire accettando lo stato e il grado  in  cui  il  giudizio  si<br \/>trova. <br \/>    3.  Il  giudice,  anche  su  istanza  di  parte,  quando  ritiene<br \/>opportuno che il processo si svolga nei confronti  di  un  terzo,  ne<br \/>ordina l'intervento. <br \/> <br \/>                               Capo II <br \/> <br \/> <br \/>                        Azioni di cognizione <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 29 <br \/> <br \/> <br \/>                       Azione di annullamento <br \/> <br \/>    1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza<br \/>ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di  sessanta<br \/>giorni. <br \/> <br \/>                               Art. 30 <br \/> <br \/> <br \/>                         Azione di condanna <br \/> <br \/>    1. L'azione di condanna puo' essere proposta  contestualmente  ad<br \/>altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e  nei  casi<br \/>di cui al presente articolo, anche in via autonoma. <br \/>    2. Puo' essere chiesta la  condanna  al  risarcimento  del  danno<br \/>ingiusto   derivante   dall'illegittimo   esercizio    dell'attivita'<br \/>amministrativa o dal mancato esercizio di  quella  obbligatoria.  Nei<br \/>casi di giurisdizione  esclusiva  puo'  altresi'  essere  chiesto  il<br \/>risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi.  Sussistendo<br \/>i presupposti previsti dall'articolo 2058  del  codice  civile,  puo'<br \/>essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. <br \/>    3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi  legittimi<br \/>e' proposta entro  il  termine  di  decadenza  di  centoventi  giorni<br \/>decorrente dal giorno in cui il fatto si e' verificato  ovvero  dalla<br \/>conoscenza del provvedimento  se  il  danno  deriva  direttamente  da<br \/>questo. Nel determinare il risarcimento il giudice  valuta  tutte  le<br \/>circostanze di fatto e il comportamento complessivo  delle  parti  e,<br \/>comunque, esclude il risarcimento dei danni che si  sarebbero  potuti<br \/>evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso  l'esperimento<br \/>degli strumenti di tutela previsti. <br \/>    4. Per il risarcimento dell'eventuale  danno  che  il  ricorrente<br \/>comprovi di aver subito in  conseguenza  dell'inosservanza  dolosa  o<br \/>colposa del termine di conclusione del procedimento,  il  termine  di<br \/>cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura  l'inadempimento.  Il<br \/>termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere  dopo  un  anno<br \/>dalla scadenza del termine per provvedere. <br \/>    5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di  annullamento  la<br \/>domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio  o,<br \/>comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in  giudicato  della<br \/>relativa sentenza. <br \/>    6. Di ogni domanda di  condanna  al  risarcimento  di  danni  per<br \/>lesioni di interessi legittimi  o,  nelle  materie  di  giurisdizione<br \/>esclusiva, di diritti soggettivi conosce  esclusivamente  il  giudice<br \/>amministrativo. <br \/> <br \/>                               Art. 31 <br \/> <br \/> <br \/>        Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita' <br \/> <br \/>    1.  Decorsi  i  termini  per  la  conclusione  del   procedimento<br \/>amministrativo, chi vi  ha  interesse  puo'  chiedere  l'accertamento<br \/>dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. <br \/>    2.  L'azione  puo'   essere   proposta   fintanto   che   perdura<br \/>l'inadempimento e, comunque, non oltre un  anno  dalla  scadenza  del<br \/>termine  di  conclusione  del  procedimento.  E'   fatta   salva   la<br \/>riproponibilita'  dell'istanza  di  avvio  del  procedimento  ove  ne<br \/>ricorrano i presupposti. <br \/>    3. Il giudice puo' pronunciare  sulla  fondatezza  della  pretesa<br \/>dedotta in giudizio solo quando si tratta di  attivita'  vincolata  o<br \/>quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della<br \/>discrezionalita' e non  sono  necessari  adempimenti  istruttori  che<br \/>debbano essere compiuti dall'amministrazione. <br \/>    4. La domanda  volta  all'accertamento  delle  nullita'  previste<br \/>dalla legge si propone entro il termine di decadenza  di  centottanta<br \/>giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla  parte<br \/>resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.  Le  disposizioni<br \/>del presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo<br \/>114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le  disposizioni<br \/>del Titolo I del Libro IV. <br \/> <br \/>                               Art. 32 <br \/> <br \/> <br \/>         Pluralita' delle domande e conversione delle azioni <br \/> <br \/>    1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande<br \/>connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni  sono<br \/>soggette a riti diversi, si applica quello  ordinario,  salvo  quanto<br \/>previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV. <br \/>    2. Il  giudice  qualifica  l'azione  proposta  in  base  ai  suoi<br \/>elementi sostanziali. Sussistendone i  presupposti  il  giudice  puo'<br \/>sempre disporre la conversione delle azioni. <br \/> <br \/>                              Titolo IV <br \/> <br \/> <br \/>                      Pronunce giurisdizionali <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 33 <br \/> <br \/> <br \/>                      Provvedimenti del giudice <br \/> <br \/>    1. Il giudice pronuncia: <br \/>    a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio; <br \/>    b) ordinanza quando assume  misure  cautelari  o  interlocutorie,<br \/>ovvero decide sulla competenza; <br \/>    c) decreto nei casi previsti dalla legge. <br \/>    2. Le sentenze di primo grado sono esecutive. <br \/>    3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza  o  in<br \/>camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono  comunicati<br \/>alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma<br \/>3. <br \/>    4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il<br \/>giudice competente. <br \/> <br \/>                               Art. 34 <br \/> <br \/> <br \/>                         Sentenze di merito <br \/> <br \/>    1. In caso di accoglimento del ricorso  il  giudice,  nei  limiti<br \/>della domanda: <br \/>    a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; <br \/>    b) ordina  all'amministrazione,  rimasta  inerte,  di  provvedere<br \/>entro un termine; <br \/>    c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche  a  titolo<br \/>di  risarcimento  del  danno,  all'adozione  delle  misure  idonee  a<br \/>tutelare la situazione giuridica soggettiva  dedotta  in  giudizio  e<br \/>dispone  misure  di  risarcimento  in  forma   specifica   ai   sensi<br \/>dell'articolo 2058 del codice civile; <br \/>    d) nei casi di giurisdizione di merito,  adotta  un  nuovo  atto,<br \/>ovvero modifica o riforma quello impugnato; <br \/>    e) dispone  le  misure  idonee  ad  assicurare  l'attuazione  del<br \/>giudicato e delle pronunce non sospese,  compresa  la  nomina  di  un<br \/>commissario ad acta, che puo' avvenire anche in  sede  di  cognizione<br \/>con  effetto   dalla   scadenza   di   un   termine   assegnato   per<br \/>l'ottemperanza. <br \/>    2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con  riferimento  a<br \/>poteri amministrativi non ancora esercitati.  Salvo  quanto  previsto<br \/>dal comma 3  e  dall'articolo  30,  comma  3,  il  giudice  non  puo'<br \/>conoscere della legittimita' degli atti  che  il  ricorrente  avrebbe<br \/>dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29. <br \/>    3.  Quando,  nel   corso   del   giudizio,   l'annullamento   del<br \/>provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente,  il<br \/>giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai<br \/>fini risarcitori. <br \/>    4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo',  in  mancanza<br \/>di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai  quali  il<br \/>debitore deve proporre a favore del creditore  il  pagamento  di  una<br \/>somma entro un congruo termine.  Se  le  parti  non  giungono  ad  un<br \/>accordo, ovvero non adempiono agli  obblighi  derivanti  dall'accordo<br \/>concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV,  possono<br \/>essere  chiesti  la  determinazione   della   somma   dovuta   ovvero<br \/>l'adempimento degli obblighi ineseguiti. <br \/>    5. Qualora nel corso  del  giudizio  la  pretesa  del  ricorrente<br \/>risulti  pienamente  soddisfatta,  il  giudice  dichiara  cessata  la<br \/>materia del contendere. <br \/> <br \/>                               Art. 35 <br \/> <br \/> <br \/>                          Pronunce di rito <br \/> <br \/>    1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: <br \/>    a) irricevibile se accerta la tardivita'  della  notificazione  o<br \/>del deposito; <br \/>    b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre<br \/>ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; <br \/>    c) improcedibile quando nel corso  del  giudizio  sopravviene  il<br \/>difetto di interesse delle parti alla  decisione,  o  non  sia  stato<br \/>integrato  il   contraddittorio   nel   termine   assegnato,   ovvero<br \/>sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. <br \/>    2. Il giudice dichiara estinto il giudizio: <br \/>    a)  se,  nei  casi  previsti  dal  presente  codice,  non   viene<br \/>proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla  legge  o<br \/>assegnato dal giudice; <br \/>    b) per perenzione; <br \/>    c) per rinuncia. <br \/> <br \/>                               Art. 36 <br \/> <br \/> <br \/>                       Pronunce interlocutorie <br \/> <br \/>    1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice<br \/>provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non  definisce  nemmeno<br \/>in parte il giudizio. <br \/>    2. Il giudice pronuncia sentenza  non  definitiva  quando  decide<br \/>solo  su  alcune  delle  questioni,  anche  se  adotta  provvedimenti<br \/>istruttori per l'ulteriore trattazione della causa. <br \/> <br \/>                               Art. 37 <br \/> <br \/> <br \/>                          Errore scusabile <br \/> <br \/>    1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio,  la  rimessione  in<br \/>termini per errore scusabile in  presenza  di  oggettive  ragioni  di<br \/>incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. <br \/> <br \/>                              Titolo V <br \/> <br \/> <br \/>                       Disposizioni di rinvio <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 38 <br \/> <br \/> <br \/>                           Rinvio interno <br \/> <br \/>    1. Il processo amministrativo si svolge secondo  le  disposizioni<br \/>del Libro II che, se non espressamente derogate, si  applicano  anche<br \/>alle impugnazioni e ai riti speciali. <br \/> <br \/>                               Art. 39 <br \/> <br \/> <br \/>                           Rinvio esterno <br \/> <br \/>    1. Per quanto non disciplinato dal presente codice  si  applicano<br \/>le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili<br \/>o espressione di principi generali. <br \/>    2. Le notificazioni degli atti del processo  amministrativo  sono<br \/>comunque disciplinate dal codice di procedura civile  e  dalle  leggi<br \/>speciali  concernenti  la  notificazione  degli  atti  giudiziari  in<br \/>materia civile. <br \/> <br \/>                            LIBRO SECONDO <br \/> <br \/> <br \/>               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO <br \/> <br \/> <br \/>                              Titolo I <br \/> <br \/> <br \/>                        Disposizioni generali <br \/> <br \/> <br \/>                               Capo I <br \/> <br \/> <br \/>                               Ricorso <br \/> <br \/> <br \/>                              Sezione I <br \/> <br \/> <br \/>                 Ricorso e costituzione delle parti <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 40 <br \/> <br \/> <br \/>                        Contenuto del ricorso <br \/> <br \/>    1. Il ricorso deve contenere: <br \/>    a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo  difensore<br \/>e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; <br \/>    b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso  l'atto<br \/>o il provvedimento eventualmente  impugnato,  e  la  data  della  sua<br \/>notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; <br \/>    c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si<br \/>fonda  il  ricorso,  l'indicazione  dei  mezzi   di   prova   e   dei<br \/>provvedimenti chiesti al giudice; <br \/>    d) la sottoscrizione del ricorrente,  se  esso  sta  in  giudizio<br \/>personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,<br \/>della procura speciale. <br \/> <br \/>                               Art. 41 <br \/> <br \/> <br \/>            Notificazione del ricorso e suoi destinatari <br \/> <br \/>    1.  Le  domande  si  introducono   con   ricorso   al   tribunale<br \/>amministrativo regionale competente. <br \/>    2. Qualora sia proposta azione di annullamento  il  ricorso  deve<br \/>essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione<br \/>che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei  controinteressati<br \/>che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto  dalla<br \/>legge,  decorrente  dalla  notificazione,   comunicazione   o   piena<br \/>conoscenza, ovvero,  per  gli  atti  di  cui  non  sia  richiesta  la<br \/>notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto  il  termine<br \/>della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla<br \/>legge.  Qualora  sia  proposta  azione  di  condanna,  anche  in  via<br \/>autonoma,  il  ricorso  e'   notificato   altresi'   agli   eventuali<br \/>beneficiari dell'atto illegittimo, ai  sensi  dell'articolo  102  del<br \/>codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede  ai  sensi<br \/>dell'articolo 49. <br \/>    3.   La   notificazione   dei   ricorsi   nei   confronti   delle<br \/>amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo  le  norme  vigenti<br \/>per la difesa in giudizio delle stesse. <br \/>    4. Quando la notificazione del  ricorso  nei  modi  ordinari  sia<br \/>particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare  in<br \/>giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato<br \/>il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione<br \/>sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. <br \/>    5. Il termine per la notificazione del ricorso  e'  aumentato  di<br \/>trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro  Stato<br \/>d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa. <br \/> <br \/>                               Art. 42 <br \/> <br \/> <br \/>            Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale <br \/> <br \/>    1. Le parti resistenti e  i  controinteressati  possono  proporre<br \/>domande il cui interesse sorge in dipendenza della  domanda  proposta<br \/>in via principale, a mezzo di  ricorso  incidentale.  Il  ricorso  si<br \/>propone nel termine di  sessanta  giorni  decorrente  dalla  ricevuta<br \/>notificazione del ricorso principale. Per i soggetti  intervenuti  il<br \/>termine decorre  dall'effettiva  conoscenza  della  proposizione  del<br \/>ricorso principale. <br \/>    2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi  dell'articolo  41<br \/>alle  controparti  personalmente   o,   se   costituite,   ai   sensi<br \/>dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i  contenuti  di<br \/>cui all'articolo 40  ed  e'  depositato  nei  termini  e  secondo  le<br \/>modalita' previste dall'articolo 45. <br \/>    3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti<br \/>nei termini e secondo le modalita' previsti dall'articolo 46. <br \/>    4. La cognizione del ricorso incidentale e' attribuita al giudice<br \/>competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con<br \/>il ricorso incidentale sia devoluta  alla  competenza  del  Tribunale<br \/>amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma,  ovvero  alla<br \/>competenza funzionale di un tribunale  amministrativo  regionale,  ai<br \/>sensi dell'articolo  14;  in  tal  caso  la  competenza  a  conoscere<br \/>dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del<br \/>Lazio, sede di Roma, ovvero  al  tribunale  amministrativo  regionale<br \/>avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14. <br \/>    5. Nelle controversie in  cui  si  faccia  questione  di  diritti<br \/>soggettivi le  domande  riconvenzionali  dipendenti  da  titoli  gia'<br \/>dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le  modalita'  di<br \/>cui al presente articolo. <br \/> <br \/>                               Art. 43 <br \/> <br \/> <br \/>                           Motivi aggiunti <br \/> <br \/>    1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con<br \/>motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte,<br \/>ovvero domande nuove purche' connesse  a  quelle  gia'  proposte.  Ai<br \/>motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi<br \/>compresa quella relativa ai termini. <br \/>    2. Le notifiche alle controparti costituite  avvengono  ai  sensi<br \/>dell'articolo 170 del codice di procedura civile. <br \/>    3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e'  stata  proposta  con<br \/>ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il  giudice  provvede<br \/>alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70. <br \/> <br \/>                               Art. 44 <br \/> <br \/> <br \/>               Vizi del ricorso e della notificazione <br \/> <br \/>    1. Il ricorso e' nullo: <br \/>    a) se manca la sottoscrizione; <br \/>    b)  se,  per  l'inosservanza   delle   altre   norme   prescritte<br \/>nell'articolo  40,  vi  e'  incertezza  assoluta  sulle   persone   o<br \/>sull'oggetto della domanda. <br \/>    2.  Se  il  ricorso  contiene  irregolarita',  il  collegio  puo'<br \/>ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato. <br \/>    3.  La  costituzione  degli  intimati  sana  la  nullita'   della<br \/>notificazione del ricorso, salvi i  diritti  acquisiti  anteriormente<br \/>alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2. <br \/>    4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e  il  destinatario<br \/>non si costituisca in giudizio, il giudice, se  ritiene  che  l'esito<br \/>negativo della notificazione  dipenda  da  causa  non  imputabile  al<br \/>notificante,  fissa  al  ricorrente   un   termine   perentorio   per<br \/>rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. <br \/> <br \/>                               Art. 45 <br \/> <br \/> <br \/>         Deposito del ricorso e degli altri atti processuali <br \/> <br \/>    1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a  preventiva<br \/>notificazione  sono  depositati  nella  segreteria  del  giudice  nel<br \/>termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal  momento  in  cui<br \/>l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche  per<br \/>il destinatario. I termini di cui al presente  comma  sono  aumentati<br \/>nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. <br \/>    2. E' fatta salva  la  facolta'  della  parte  di  effettuare  il<br \/>deposito dell'atto, anche se non ancora  pervenuto  al  destinatario,<br \/>sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per<br \/>il notificante. <br \/>    3. La parte che si avvale della facolta' di cui  al  comma  2  e'<br \/>tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in  cui  la<br \/>notificazione si  e'  perfezionata  anche  per  il  destinatario.  In<br \/>assenza di tale prova le domande introdotte con  l'atto  non  possono<br \/>essere esaminate. <br \/>    4. La mancata produzione, da parte del  ricorrente,  della  copia<br \/>del provvedimento impugnato e della  documentazione  a  sostegno  del<br \/>ricorso non implica decadenza. <br \/> <br \/>                               Art. 46 <br \/> <br \/> <br \/>                  Costituzione delle parti intimate <br \/> <br \/>    1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei  propri<br \/>confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate  possono<br \/>costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare  i  mezzi  di<br \/>prova di cui intendono valersi e produrre documenti. <br \/>    2. L'amministrazione,  nel  termine  di  cui  al  comma  1,  deve<br \/>produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli  atti  e  i<br \/>documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato,  quelli  in  esso<br \/>citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. <br \/>    3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione  alle<br \/>parti costituite a cura della segreteria. <br \/>    4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei  casi<br \/>e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. <br \/> <br \/>                               Art. 47 <br \/> <br \/> <br \/>Ripartizione  delle   controversie   tra   tribunali   amministrativi<br \/>                    regionali e sezioni staccate <br \/> <br \/>    1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai  criteri<br \/>di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato  presso<br \/>la  segreteria  della  sezione  staccata.  Fuori  dei  casi  di   cui<br \/>all'articolo 14,  non  e'  considerata  questione  di  competenza  la<br \/>ripartizione  delle   controversie   tra   tribunale   amministrativo<br \/>regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata. <br \/>    2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che  il  ricorso<br \/>debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale  con  sede<br \/>nel capoluogo anziche' dalla  sezione  staccata,  o  viceversa,  deve<br \/>eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto  depositato<br \/>non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine  di  cui  articolo<br \/>46, comma 1. Il presidente  del  tribunale  amministrativo  regionale<br \/>provvede sulla eccezione  con  ordinanza  motivata  non  impugnabile,<br \/>udite le parti che ne facciano  richiesta.  Se  sono  state  disposte<br \/>misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9. <br \/>    3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del  comma  2,  alla<br \/>ripartizione di cui al presente articolo non  si  applica  l'articolo<br \/>15. <br \/> <br \/>                               Art. 48 <br \/> <br \/> <br \/>  Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario <br \/> <br \/>    1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto  ricorso<br \/>straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti  del  decreto  del<br \/>Presidente della Repubblica  24  novembre  1971,  n.  1199,  proponga<br \/>opposizione, il giudizio segue dinanzi  al  tribunale  amministrativo<br \/>regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio  di  sessanta<br \/>giorni dal  ricevimento  dell'atto  di  opposizione,  deposita  nella<br \/>relativa segreteria  l'atto  di  costituzione  in  giudizio,  dandone<br \/>avviso mediante notificazione alle altre parti. <br \/>    2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede  straordinaria<br \/>perdono efficacia alla scadenza del  sessantesimo  giorno  successivo<br \/>alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio  previsto<br \/>dal  comma  1.  Il  ricorrente  puo'  comunque  riproporre  l'istanza<br \/>cautelare al tribunale amministrativo regionale. <br \/>    3.  Qualora  l'opposizione  sia   inammissibile,   il   tribunale<br \/>amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la<br \/>prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. <br \/> <br \/>                               Art. 49 <br \/> <br \/> <br \/>                  Integrazione del contraddittorio <br \/> <br \/>    1. Quando il ricorso sia stato proposto solo  contro  taluno  dei<br \/>controinteressati, il presidente o il collegio ordina  l'integrazione<br \/>del contraddittorio nei confronti degli altri. <br \/>    2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in<br \/>cui  il  ricorso  sia  manifestamente  irricevibile,   inammissibile,<br \/>improcedibile o infondato; in tali  casi  il  collegio  provvede  con<br \/>sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74. <br \/>    3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del  contraddittorio,<br \/>fissa il relativo termine, indicando le parti  cui  il  ricorso  deve<br \/>essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono  i  presupposti,<br \/>la notificazione per pubblici proclami prescrivendone  le  modalita'.<br \/>Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e'  tempestivamente<br \/>notificato e depositato, il giudice provvede ai  sensi  dell'articolo<br \/>35. <br \/>    4. I soggetti nei cui confronti e' integrato  il  contraddittorio<br \/>ai sensi del comma 1 non sono  pregiudicati  dagli  atti  processuali<br \/>anteriormente compiuti. <br \/> <br \/>                               Art. 50 <br \/> <br \/> <br \/>                   Intervento volontario in causa <br \/> <br \/>    1. L'intervento e' proposto con atto diretto  al  giudice  adito,<br \/>recante l'indicazione delle  generalita'  dell'interveniente.  L'atto<br \/>deve contenere le ragioni su cui si  fonda,  con  la  produzione  dei<br \/>documenti  giustificativi,  e  deve  essere  sottoscritto  ai   sensi<br \/>dell'articolo 40, comma 1, lettera d). <br \/>    2. L'atto di intervento e' notificato  alle  altre  parti  ed  e'<br \/>depositato nei termini di  cui  all'articolo  45;  nei  confronti  di<br \/>quelle costituite e' notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice<br \/>di procedura civile. <br \/>    3. Il deposito dell'atto di intervento di  cui  all'articolo  28,<br \/>comma 2, e' ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza. <br \/> <br \/>                               Art. 51 <br \/> <br \/> <br \/>                  Intervento per ordine del giudice <br \/> <br \/>    1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo  28,<br \/>comma 3,  ordina  alla  parte  di  chiamare  il  terzo  in  giudizio,<br \/>indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. <br \/>    2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita'<br \/>di cui all'articolo 46. Si applica  l'articolo  49,  comma  3,  terzo<br \/>periodo. <br \/> <br \/>                             Sezione II <br \/> <br \/> <br \/>          Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 52 <br \/> <br \/> <br \/>              Termini e forme speciali di notificazione <br \/> <br \/>    1. I termini assegnati dal  giudice,  salva  diversa  previsione,<br \/>sono perentori. <br \/>    2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso  o<br \/>di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo<br \/>idoneo,  compresi  quelli  per  via  telematica  o  fax,   ai   sensi<br \/>dell'articolo 151 del codice di procedura civile. <br \/>    3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine  fissato  dalla<br \/>legge o dal giudice per l'adempimento  e'  prorogato  di  diritto  al<br \/>primo giorno seguente non festivo. <br \/>    4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza  e'  anticipata<br \/>al giorno antecedente non festivo. <br \/>    5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai  termini  che<br \/>scadono nella giornata del sabato. <br \/> <br \/>                               Art. 53 <br \/> <br \/> <br \/>                      Abbreviazione dei termini <br \/> <br \/>    1. Nei casi d'urgenza,  il  presidente  del  tribunale  puo',  su<br \/>istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini  previsti  dal<br \/>presente  codice  per  la  fissazione  di  udienze  o  di  camere  di<br \/>consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i  termini<br \/>per le difese della relativa fase. <br \/>    2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla<br \/>domanda, e' notificato, a cura  della  parte  che  lo  ha  richiesto,<br \/>all'amministrazione  intimata  e  ai  controinteressati;  il  termine<br \/>abbreviato  comincia  a  decorrere  dall'avvenuta  notificazione  del<br \/>decreto. <br \/> <br \/>                               Art. 54 <br \/> <br \/> <br \/>  Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini <br \/> <br \/>    1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su  richiesta<br \/>di parte,  puo'  essere  eccezionalmente  autorizzata  dal  collegio,<br \/>assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle  controparti<br \/>al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine  di<br \/>legge risulta estremamente difficile. <br \/>    2. I termini  processuali  sono  sospesi  dal  1\u00b0  agosto  al  15<br \/>settembre di ciascun anno. <br \/>    3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica<br \/>al procedimento cautelare. <br \/> <br \/>                              Titolo II <br \/> <br \/> <br \/>                       Procedimento cautelare <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 55 <br \/> <br \/> <br \/>                     Misure cautelari collegiali <br \/> <br \/>    1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio  grave  e<br \/>irreparabile durante il tempo necessario a  giungere  alla  decisione<br \/>sul  ricorso,  chiede  l'emanazione  di  misure  cautelari,  compresa<br \/>l'ingiunzione a pagare una somma in via  provvisoria,  che  appaiono,<br \/>secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente  gli<br \/>effetti della decisione sul ricorso, il  collegio  si  pronuncia  con<br \/>ordinanza emessa in camera di consiglio. <br \/>    2. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare  derivino<br \/>effetti irreversibili, il collegio puo' disporre  la  prestazione  di<br \/>una  cauzione,  anche  mediante  fideiussione,  cui  subordinare   la<br \/>concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o  il<br \/>diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione<br \/>quando la domanda cautelare  attenga  a  diritti  fondamentali  della<br \/>persona o ad  altri  beni  di  primario  rilievo  costituzionale.  Il<br \/>provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo  di<br \/>prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita. <br \/>    3. La domanda cautelare puo' essere proposta con  il  ricorso  di<br \/>merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti. <br \/>    4.  La  domanda  cautelare  e'  improcedibile  finche'   non   e'<br \/>presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo  che<br \/>essa debba essere fissata d'ufficio. <br \/>    5. Sulla domanda cautelare  il  collegio  pronuncia  nella  prima<br \/>camera   di   consiglio   successiva   al   ventesimo   giorno    dal<br \/>perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione<br \/>e, altresi', al decimo giorno dal  deposito  del  ricorso.  Le  parti<br \/>possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima<br \/>della camera di consiglio. <br \/>    6. Ai  fini  del  giudizio  cautelare,  se  la  notificazione  e'<br \/>effettuata a mezzo del servizio postale, il  ricorrente,  se  non  e'<br \/>ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare  la  data<br \/>di   perfezionamento    della    notificazione    producendo    copia<br \/>dell'attestazione di consegna  del  servizio  di  monitoraggio  della<br \/>corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova<br \/>contraria. <br \/>    7. Nella camera di consiglio le parti  possono  costituirsi  e  i<br \/>difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La  trattazione  si<br \/>svolge oralmente e in modo sintetico. <br \/>    8.  Il  collegio,  per  gravi  ed   eccezionali   ragioni,   puo'<br \/>autorizzare la produzione in camera di consiglio  di  documenti,  con<br \/>consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di discussione. <br \/>    9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine  alla  valutazione  del<br \/>pregiudizio allegato e indica i profili che, ad  un  sommario  esame,<br \/>inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. <br \/>    10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare,  se<br \/>ritiene  che  le   esigenze   del   ricorrente   siano   apprezzabili<br \/>favorevolmente  e   tutelabili   adeguatamente   con   la   sollecita<br \/>definizione del giudizio nel merito, fissa con  ordinanza  collegiale<br \/>la data di discussione del ricorso nel  merito.  Nello  stesso  senso<br \/>puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando  sulle  ragioni  per<br \/>cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal<br \/>caso,  la  pronuncia   di   appello   e'   trasmessa   al   tribunale<br \/>amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza  di<br \/>merito. <br \/>    11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la<br \/>data di discussione del  ricorso  nel  merito.  In  caso  di  mancata<br \/>fissazione dell'udienza,  il  Consiglio  di  Stato,  se  conferma  in<br \/>appello la misura cautelare, dispone che il tribunale  amministrativo<br \/>regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A  tal<br \/>fine l'ordinanza e'  trasmessa  a  cura  della  segreteria  al  primo<br \/>giudice. <br \/>    12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio  adotta,<br \/>su istanza di parte, i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  la<br \/>completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio. <br \/>    13. Il giudice adito  puo'  disporre  misure  cautelari  solo  se<br \/>ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli  13<br \/>e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6. <br \/> <br \/>                               Art. 56 <br \/> <br \/> <br \/>                    Misure cautelari monocratiche <br \/> <br \/>    1. Prima della trattazione della domanda cautelare da  parte  del<br \/>collegio, in caso  di  estrema  gravita'  ed  urgenza,  tale  da  non<br \/>consentire neppure la  dilazione  fino  alla  data  della  camera  di<br \/>consiglio, il  ricorrente  puo',  con  la  domanda  cautelare  o  con<br \/>distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al  presidente<br \/>del tribunale  amministrativo  regionale,  o  della  sezione  cui  il<br \/>ricorso e' assegnato, di disporre misure  cautelari  provvisorie.  La<br \/>domanda  cautelare  e'  improcedibile  finche'  non   e'   presentata<br \/>l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba<br \/>essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla  domanda  solo<br \/>se ritiene la  competenza  del  tribunale  amministrativo  regionale,<br \/>altrimenti rimette le parti al collegio per i  provvedimenti  di  cui<br \/>all'articolo 55, comma 13. <br \/>    2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che  la<br \/>notificazione del ricorso  si  sia  perfezionata  nei  confronti  dei<br \/>destinatari  o  almeno  della   parte   pubblica   e   di   uno   dei<br \/>controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La<br \/>notificazione puo' avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax.<br \/>Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza  cautelare  non<br \/>consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni,  per<br \/>cause non imputabili  al  ricorrente,  il  presidente  puo'  comunque<br \/>provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto  necessario<br \/>il  presidente,  fuori  udienza  e  senza  formalita',  sente,  anche<br \/>separatamente,  le  parti  che  si  siano  rese   disponibili   prima<br \/>dell'emanazione del decreto. <br \/>    3. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare  derivino<br \/>effetti irreversibili, il presidente puo' subordinare la  concessione<br \/>o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione,<br \/>anche mediante fideiussione,  determinata  con  riguardo  all'entita'<br \/>degli effetti irreversibili che possono prodursi per  le  parti  e  i<br \/>terzi. <br \/>    4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la  camera<br \/>di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento<br \/>e' efficace sino a  detta  camera  di  consiglio.  Il  decreto  perde<br \/>efficacia se il collegio non provvede sulla domanda  cautelare  nella<br \/>camera di consiglio di cui  al  periodo  precedente.  Fino  a  quando<br \/>conserva efficacia, il decreto e' sempre revocabile o modificabile su<br \/>istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2. <br \/>    5. Se la parte si avvale della facolta' di cui al secondo periodo<br \/>del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il  ricorso  non<br \/>viene  notificato  per  via  ordinaria  entro  cinque  giorni   dalla<br \/>richiesta delle misure cautelari provvisorie. <br \/> <br \/>                               Art. 57 <br \/> <br \/> <br \/>                  Spese del procedimento cautelare <br \/> <br \/>    1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il  giudice  provvede<br \/>sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle  spese  conserva<br \/>efficacia anche dopo la sentenza che  definisce  il  giudizio,  salvo<br \/>diversa statuizione espressa nella sentenza. <br \/> <br \/>                               Art. 58 <br \/> <br \/> <br \/>Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e  riproposizione<br \/>                  della domanda cautelare respinta <br \/> <br \/>    1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o<br \/>chiedere  la  revoca  o  la  modifica  del  provvedimento   cautelare<br \/>collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano<br \/>fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente  al<br \/>provvedimento cautelare. In tale  caso,  l'istante  deve  fornire  la<br \/>prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. <br \/>    2. La revoca puo' essere  altresi'  richiesta  nei  casi  di  cui<br \/>all'articolo 395 del codice di procedura civile. <br \/> <br \/>                               Art. 59 <br \/> <br \/> <br \/>                  Esecuzione delle misure cautelari <br \/> <br \/>    1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto<br \/>o in parte, l'interessato, con istanza  motivata  e  notificata  alle<br \/>altre parti, puo' chiedere al tribunale amministrativo  regionale  le<br \/>opportune misure attuative. Il tribunale esercita i  poteri  inerenti<br \/>al giudizio di ottemperanza di  cui  al  Titolo  I  del  Libro  IV  e<br \/>provvede sulle spese. La liquidazione delle spese  operata  ai  sensi<br \/>del presente comma prescinde da quella  conseguente  al  giudizio  di<br \/>merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. <br \/> <br \/>                               Art. 60 <br \/> <br \/> <br \/>       Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare <br \/> <br \/>    1. In sede di decisione della domanda  cautelare,  purche'  siano<br \/>trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del  ricorso,<br \/>il  collegio,  accertata  la  completezza   del   contraddittorio   e<br \/>dell'istruttoria,  sentite  sul  punto  le  parti  costituite,   puo'<br \/>definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza  in  forma<br \/>semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre<br \/>motivi aggiunti, ricorso incidentale  o  regolamento  di  competenza,<br \/>ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende<br \/>proporre regolamento di competenza o  di  giurisdizione,  il  giudice<br \/>assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano  i<br \/>presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o<br \/>il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti,  ricorso<br \/>incidentale, regolamento di competenza o  di  giurisdizione  e  fissa<br \/>contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. <br \/> <br \/>                               Art. 61 <br \/> <br \/> <br \/>                Misure cautelari anteriori alla causa <br \/> <br \/>    1. In caso  di  eccezionale  gravita'  e  urgenza,  tale  da  non<br \/>consentire neppure la previa notificazione del ricorso e  la  domanda<br \/>di  misure  cautelari  provvisorie  con  decreto  presidenziale,   il<br \/>soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per  l'adozione<br \/>delle misure interinali e  provvisorie  che  appaiono  indispensabili<br \/>durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito<br \/>e della domanda cautelare in corso di causa. <br \/>    2.  L'istanza,  notificata  con  le  forme  prescritte   per   la<br \/>notificazione del ricorso, si propone  al  presidente  del  tribunale<br \/>amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente  o<br \/>un magistrato da lui delegato,  accertato  il  perfezionamento  della<br \/>notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite,  ove<br \/>necessario, le parti e omessa ogni altra formalita'. La notificazione<br \/>puo' essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora  l'esigenza<br \/>cautelare  non  consenta  l'accertamento  del  perfezionamento  delle<br \/>notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il  presidente<br \/>puo'  comunque  provvedere,  fatto  salvo  il  potere  di  revoca  da<br \/>esercitare nelle forme di cui  all'articolo  56,  comma  4,  terzo  e<br \/>quarto periodo. <br \/>    3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio. <br \/>    4. Il decreto che rigetta l'istanza non e' impugnabile;  tuttavia<br \/>la stessa puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito<br \/>con le forme delle domande cautelari in corso di causa. <br \/>    5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato dal richiedente<br \/>alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non<br \/>superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del  provvedimento<br \/>cautelare emanato ai sensi del  presente  articolo  derivino  effetti<br \/>irreversibili il presidente  puo'  disporre  la  prestazione  di  una<br \/>cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione<br \/>della  misura  cautelare.  Il  provvedimento  di  accoglimento  perde<br \/>comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua  emanazione  non<br \/>venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non  sia<br \/>depositato nei successivi  cinque  giorni  corredato  da  istanza  di<br \/>fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai  sensi  del<br \/>presente articolo perde effetto con il  decorso  di  sessanta  giorni<br \/>dalla sua emissione, dopo di che  restano  efficaci  le  sole  misure<br \/>cautelari che siano confermate o  disposte  in  corso  di  causa.  Il<br \/>provvedimento di accoglimento non e' appellabile ma,  fino  a  quando<br \/>conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile su istanza di<br \/>parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2. <br \/>    6.  Per  l'attuazione  del  provvedimento  cautelare  e  per   la<br \/>pronuncia in ordine alle  spese  si  applicano  le  disposizioni  sui<br \/>provvedimenti cautelari in corso di causa. <br \/>    7. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  ai<br \/>giudizi in grado di appello. <br \/> <br \/>                               Art. 62 <br \/> <br \/> <br \/>                          Appello cautelare <br \/> <br \/>    1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al  Consiglio<br \/>di  Stato,  da  proporre  nel  termine   di   trenta   giorni   dalla<br \/>notificazione dell'ordinanza, ovvero di  sessanta  giorni  dalla  sua<br \/>pubblicazione. <br \/>    2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo  45,  e'<br \/>deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano<br \/>gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57. <br \/>    3. L'ordinanza di accoglimento che dispone  misure  cautelari  e'<br \/>trasmessa a cura  della  segreteria  al  primo  giudice,  anche  agli<br \/>effetti dell'articolo 55, comma 11. <br \/>    4. Nel giudizio di cui al presente  articolo  e'  rilevata  anche<br \/>d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma  2,<br \/>13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4,  e  55,  comma  13.  Se  rileva  la<br \/>violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42,  comma  4,  e  55,<br \/>comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone  la<br \/>questione al contraddittorio delle parti ai sensi  dell'articolo  73,<br \/>comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo  15,<br \/>comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale  amministrativo<br \/>regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure  cautelari<br \/>emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma<br \/>7. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo  15,<br \/>comma 9. <br \/> <br \/>                             Titolo III <br \/> <br \/> <br \/>               Mezzi di prova e attivita' istruttoria <br \/> <br \/> <br \/>                               Capo I <br \/> <br \/> <br \/>                           Mezzi di prova <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 63 <br \/> <br \/> <br \/>                           Mezzi di prova <br \/> <br \/>    1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico,  il  giudice<br \/>puo' chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. <br \/>    2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche  a  terzi  di<br \/>esibire in giudizio i documenti o quanto  altro  ritenga  necessario,<br \/>secondo il disposto degli articoli  210  e  seguenti  del  codice  di<br \/>procedura  civile;  puo'  altresi'  disporre  l'ispezione  ai   sensi<br \/>dell'articolo 118 dello stesso codice. <br \/>    3. Su istanza  di  parte  il  giudice  puo'  ammettere  la  prova<br \/>testimoniale, che e' sempre assunta in forma  scritta  ai  sensi  del<br \/>codice di procedura civile. <br \/>    4.  Qualora  reputi  necessario   l'accertamento   di   fatti   o<br \/>l'acquisizione di valutazioni che richiedono  particolari  competenze<br \/>tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione di una  verificazione<br \/>ovvero, se indispensabile, puo' disporre una consulenza tecnica. <br \/>    5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli altri  mezzi<br \/>di  prova  previsti  dal  codice   di   procedura   civile,   esclusi<br \/>l'interrogatorio formale e il giuramento. <br \/> <br \/>                               Capo II <br \/> <br \/> <br \/>                 Ammissione e assunzione delle prove <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 64 <br \/> <br \/> <br \/>           Disponibilita', onere e valutazione della prova <br \/> <br \/>    1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che<br \/>siano  nella  loro  disponibilita'  riguardanti  i  fatti   posti   a<br \/>fondamento delle domande e delle eccezioni. <br \/>    2. Salvi i casi previsti dalla legge, il  giudice  deve  porre  a<br \/>fondamento della decisione le prove proposte dalle  parti  nonche'  i<br \/>fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. <br \/>    3. Il giudice  amministrativo  puo'  disporre,  anche  d'ufficio,<br \/>l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere<br \/>che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione. <br \/>    4. Il giudice deve valutare le  prove  secondo  il  suo  prudente<br \/>apprezzamento e puo' desumere argomenti di  prova  dal  comportamento<br \/>tenuto dalle parti nel corso del processo. <br \/> <br \/>                               Art. 65 <br \/> <br \/> <br \/>               Istruttoria presidenziale e collegiale <br \/> <br \/>    1. Il presidente della sezione o un magistrato  da  lui  delegato<br \/>adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti  necessari  per<br \/>assicurare la completezza dell'istruttoria. <br \/>    2. Quando l'istruttoria e' disposta dal collegio, questo provvede<br \/>con ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la  data  della<br \/>successiva udienza di trattazione del  ricorso.  La  decisione  sulla<br \/>consulenza tecnica e  sulla  verificazione  e'  sempre  adottata  dal<br \/>collegio. <br \/>    3.  Ove  l'amministrazione   non   provveda   al   deposito   del<br \/>provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46,<br \/>il presidente o un magistrato da  lui  delegato  ovvero  il  collegio<br \/>ordina, anche su istanza di parte,  l'esibizione  degli  atti  e  dei<br \/>documenti nel termine e nei modi opportuni. <br \/> <br \/>                               Art. 66 <br \/> <br \/> <br \/>                            Verificazione <br \/> <br \/>    1. Il collegio, quando dispone la  verificazione,  con  ordinanza<br \/>individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa<br \/>un termine per il suo compimento e per il  deposito  della  relazione<br \/>conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se<br \/>il giudice ha autorizzato la delega, e' responsabile  del  compimento<br \/>di tutte le operazioni. <br \/>    2.  L'ordinanza  e'  comunicata  dalla  segreteria  all'organismo<br \/>verificatore. <br \/>    3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il  collegio  puo'  disporre<br \/>che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo  delegato,<br \/>un anticipo sul compenso. <br \/>    4. Terminata la verificazione, su istanza  dell'organismo  o  del<br \/>suo <br \/>    delegato,  il  presidente  liquida  con   decreto   il   compenso<br \/>complessivamente <br \/>    spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di<br \/>una delle <br \/>    parti. Si applicano le tariffe stabilite  dalle  disposizioni  in<br \/>materia  di  spese  di  giustizia,  ovvero,  se   inferiori,   quelle<br \/>eventualmente   stabilite   per   i   servizi   resi   dall'organismo<br \/>verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio  il  Collegio<br \/>regola definitivamente il relativo onere. <br \/> <br \/>                               Art. 67 <br \/> <br \/> <br \/>                    Consulenza tecnica d'ufficio <br \/> <br \/>    1.  Con  l'ordinanza  con  cui  dispone  la  consulenza   tecnica<br \/>d'ufficio, il collegio nomina il  consulente,  formula  i  quesiti  e<br \/>fissa il termine entro cui il consulente  incaricato  deve  comparire<br \/>dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere  l'incarico  e<br \/>prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza  e'  comunicata<br \/>al consulente tecnico a cura della segreteria. <br \/>    2.  Le  eventuali  istanze  di  astensione  e   ricusazione   del<br \/>consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro  il  termine  di<br \/>cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato<br \/>con decreto non impugnabile. <br \/>    3. Il collegio, con la  stessa  ordinanza  di  cui  al  comma  1,<br \/>assegna termini successivi, prorogabili ai  sensi  dell'articolo  154<br \/>del codice di procedura civile, per: <br \/>    a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo<br \/>compenso; <br \/>    b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario,<br \/>di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a  poter  assistere<br \/>alle operazioni del consulente  del  giudice  e  a  interloquire  con<br \/>questo, possono partecipare all'udienza e alla  camera  di  consiglio<br \/>ogni volta che e' presente il consulente del giudice per  chiarire  e<br \/>svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le  loro  osservazioni<br \/>sui risultati delle indagini tecniche; <br \/>    c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di<br \/>uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai<br \/>loro consulenti tecnici; <br \/>    d)  la  trasmissione  al  consulente  tecnico   d'ufficio   delle<br \/>eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; <br \/>    e) il deposito in segreteria della relazione finale,  in  cui  il<br \/>consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni  e<br \/>delle conclusioni dei consulenti di  parte  e  prende  specificamente<br \/>posizione su di esse. <br \/>    4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al  magistrato  a<br \/>tal fine delegato, secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  193<br \/>del codice di procedura civile. <br \/>    5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio<br \/>e' liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66,<br \/>comma 4, primo e terzo periodo. <br \/> <br \/>                               Art. 68 <br \/> <br \/> <br \/>                Termini e modalita' dell'istruttoria <br \/> <br \/>    1. Il presidente o il magistrato delegato,  ovvero  il  collegio,<br \/>nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare<br \/>e ne determinano il luogo e il modo  dell'assunzione  applicando,  in<br \/>quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. <br \/>    2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e'  delegato<br \/>uno dei componenti del collegio, il quale  procede  con  l'assistenza<br \/>del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario  comunica<br \/>alle parti almeno cinque giorni prima il giorno,  l'ora  e  il  luogo<br \/>delle operazioni. <br \/>    3. Se  il  mezzo  istruttorio  deve  essere  eseguito  fuori  dal<br \/>territorio della  Repubblica,  la  richiesta  e'  formulata  mediante<br \/>rogatoria o per delega al console competente, ai sensi  dell'articolo<br \/>204 del codice di procedura civile. <br \/>    4. Il segretario comunica alle parti l'avviso  che  l'istruttoria<br \/>disposta e' stata eseguita e che  i  relativi  atti  sono  presso  la<br \/>segreteria a loro disposizione. <br \/> <br \/>                               Art. 69 <br \/> <br \/> <br \/>          Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria <br \/> <br \/>    1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina  di  altro<br \/>magistrato  che  debba   sostituirlo   in   qualche   atto   relativo<br \/>all'esecuzione  della  prova  e'  disposta  con   provvedimento   del<br \/>presidente, ancorche' la  delega  abbia  avuto  luogo  con  ordinanza<br \/>collegiale. <br \/> <br \/>                              Titolo IV <br \/> <br \/> <br \/>            Riunione, discussione e decisione dei ricorsi <br \/> <br \/> <br \/>                               Capo I <br \/> <br \/> <br \/>                        Riunione dei ricorsi <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 70 <br \/> <br \/> <br \/>                        Riunione dei ricorsi <br \/> <br \/>    1. Il collegio puo', su istanza di parte o d'ufficio, disporre la<br \/>riunione di ricorsi connessi. <br \/> <br \/>                               Capo II <br \/> <br \/> <br \/>                             Discussione <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 71 <br \/> <br \/> <br \/>                       Fissazione dell'udienza <br \/> <br \/>    1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere  chiesta<br \/>da  una  delle  parti  con  apposita  istanza,  non  revocabile,   da<br \/>presentare entro il termine massimo  di  un  anno  dal  deposito  del<br \/>ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. <br \/>    2. La parte puo'  segnalare  l'urgenza  del  ricorso  depositando<br \/>istanza di prelievo. <br \/>    3. Il presidente, decorso il termine per  la  costituzione  delle<br \/>altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso. <br \/>    4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e  la<br \/>proposizione  del  regolamento  di  competenza  non   precludono   la<br \/>fissazione dell'udienza di discussione ne' la decisione del  ricorso,<br \/>anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine  di  cui<br \/>all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza  di<br \/>regolamento di competenza notificata ai sensi dello  stesso  articolo<br \/>15, comma 2. In tal caso, il giudice puo' differire la decisione fino<br \/>alla decisione del regolamento di competenza. <br \/>    5. Il decreto di fissazione e' comunicato a cura dell'ufficio  di<br \/>segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al<br \/>ricorrente che alle parti costituite in  giudizio.  Tale  termine  e'<br \/>ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza<br \/>di merito e' fissata a seguito di rinuncia alla definizione  autonoma<br \/>della domanda cautelare. <br \/>    6. Il presidente designa il relatore almeno trenta  giorni  prima<br \/>della data di udienza. <br \/> <br \/>                               Art. 72 <br \/> <br \/> <br \/>Priorita'  nella  trattazione  dei  ricorsi  vertenti   su   un'unica<br \/>                              questione <br \/> <br \/>    1.  Se  al  fine  della  decisione  della  controversia   occorre<br \/>risolvere una singola  questione  di  diritto,  anche  a  seguito  di<br \/>rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti  concordano  sui<br \/>fatti di causa,  il  presidente  fissa  con  priorita'  l'udienza  di<br \/>discussione. <br \/>    2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di  cui<br \/>al comma 1, dispone con ordinanza  che  la  trattazione  della  causa<br \/>prosegua con le modalita' ordinarie. <br \/> <br \/>                               Art. 73 <br \/> <br \/> <br \/>                       Udienza di discussione <br \/> <br \/>    1. Le parti possono produrre documenti  fino  a  quaranta  giorni<br \/>liberi prima dell'udienza, memorie fino  a  trenta  giorni  liberi  e<br \/>presentare repliche fino a venti giorni liberi. <br \/>    2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente. <br \/>    3. Se ritiene di porre  a  fondamento  della  sua  decisione  una<br \/>questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone<br \/>atto  a  verbale.  Se  la  questione  emerge  dopo  il  passaggio  in<br \/>decisione, il giudice riserva quest'ultima e  con  ordinanza  assegna<br \/>alle parti un termine non superiore a trenta giorni per  il  deposito<br \/>di memorie. <br \/> <br \/>                               Art. 74 <br \/> <br \/> <br \/>                   Sentenze in forma semplificata <br \/> <br \/>    1. Nel caso in cui ravvisi  la  manifesta  fondatezza  ovvero  la<br \/>manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',   improcedibilita'   o<br \/>infondatezza del ricorso, il giudice decide  con  sentenza  in  forma<br \/>semplificata. La motivazione della sentenza  puo'  consistere  in  un<br \/>sintetico riferimento  al  punto  di  fatto  o  di  diritto  ritenuto<br \/>risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. <br \/> <br \/>                              Capo III <br \/> <br \/> <br \/>                            Deliberazione <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 75 <br \/> <br \/> <br \/>                     Deliberazione del collegio <br \/> <br \/>    1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa. <br \/>    2. La decisione puo' essere  differita  a  una  delle  successive<br \/>camere di consiglio. <br \/> <br \/>                               Art. 76 <br \/> <br \/> <br \/>                      Modalita' della votazione <br \/> <br \/>    1. Possono essere presenti in camera di  consiglio  i  magistrati<br \/>designati per l'udienza. <br \/>    2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei<br \/>soli componenti del collegio. <br \/>    3. Il presidente raccoglie  i  voti.  La  decisione  e'  presa  a<br \/>maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo<br \/>componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti<br \/>al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi  il  meno<br \/>anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente. <br \/>    4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2,<br \/>del codice di procedura civile e gli articoli 114,  quarto  comma,  e<br \/>118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice  di<br \/>procedura civile. <br \/> <br \/>                              Titolo V <br \/> <br \/> <br \/>                       Incidenti nel processo <br \/> <br \/> <br \/>                               Capo I <br \/> <br \/> <br \/>                         Incidente di falso <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 77 <br \/> <br \/> <br \/>                          Querela di falso <br \/> <br \/>    1. Chi deduce la falsita' di un documento deve  provare  che  sia<br \/>stata gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione  di<br \/>un termine entro cui possa proporla innanzi  al  tribunale  ordinario<br \/>competente. <br \/>    2. Qualora la controversia possa essere decisa  indipendentemente<br \/>dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia<br \/>sulla controversia. <br \/>    3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso  e'<br \/>depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza  del<br \/>termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente  fissa<br \/>l'udienza di discussione. <br \/>    4. Proposta la querela, il collegio sospende  la  decisione  fino<br \/>alla definizione del giudizio di falso. <br \/> <br \/>                               Art. 78 <br \/> <br \/> <br \/>         Deposito della sentenza resa sulla querela di falso <br \/> <br \/>    1. Definito il giudizio di falso, la  parte  che  ha  dedotto  la<br \/>falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria. <br \/>    2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita  la<br \/>copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo  passaggio<br \/>in giudicato. <br \/> <br \/>                               Capo II <br \/> <br \/> <br \/>               Sospensione e interruzione del processo <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 79 <br \/> <br \/> <br \/>               Sospensione e interruzione del processo <br \/> <br \/>    1. La sospensione del processo  e'  disciplinata  dal  codice  di<br \/>procedura  civile,  dalle  altre  leggi  e  dal  diritto  dell'Unione<br \/>europea. <br \/>    2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni<br \/>del codice di procedura civile. <br \/>    3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo  295<br \/>del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e'  deciso<br \/>in camera di consiglio. <br \/> <br \/>                               Art. 80 <br \/> <br \/> <br \/>    Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto <br \/> <br \/>    1. In caso di sospensione del giudizio, per la  sua  prosecuzione<br \/>deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta<br \/>giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della<br \/>sospensione. <br \/>    2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui  confronti<br \/>si e' verificato l'evento  interruttivo  presenta  nuova  istanza  di<br \/>fissazione di udienza. <br \/>    3. Se non avviene la  prosecuzione  ai  sensi  del  comma  2,  il<br \/>processo deve essere riassunto, a cura della  parte  piu'  diligente,<br \/>con apposito atto notificato a tutte  le  altre  parti,  nel  termine<br \/>perentorio di novanta  giorni  dalla  conoscenza  legale  dell'evento<br \/>interruttivo,  acquisita  mediante  dichiarazione,  notificazione   o<br \/>certificazione. <br \/> <br \/>                              Titolo VI <br \/> <br \/> <br \/>                    Estinzione e improcedibilita' <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 81 <br \/> <br \/> <br \/>                             Perenzione <br \/> <br \/>    1. Il ricorso si considera perento se nel corso di  un  anno  non<br \/>sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine  non  decorre  dalla<br \/>presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche'<br \/>non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo<br \/>82. <br \/> <br \/>                               Art. 82 <br \/> <br \/> <br \/>              Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali <br \/> <br \/>    1. Dopo il decorso di cinque anni  dalla  data  di  deposito  del<br \/>ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso<br \/>in virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare  nuova<br \/>istanza di fissazione di udienza, sottoscritta  dalla  parte  che  ha<br \/>rilasciato la procura di cui all'articolo 24  e  dal  suo  difensore,<br \/>entro centottanta giorni dalla  data  di  ricezione  dell'avviso.  In<br \/>difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento. <br \/>    2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma  1,  e'  comunicato<br \/>alle parti l'avviso di fissazione  dell'udienza  di  discussione  nel<br \/>merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in<br \/>udienza a mezzo  del  proprio  difensore,  di  avere  interesse  alla<br \/>decisione;  altrimenti  e'  dichiarato  perento  dal  presidente  del<br \/>collegio con decreto. <br \/> <br \/>                               Art. 83 <br \/> <br \/> <br \/>                      Effetti della perenzione <br \/> <br \/>    1. La perenzione opera di diritto e puo'  essere  rilevata  anche<br \/>d'ufficio.  Ciascuna  delle  parti  sopporta  le  proprie  spese  nel<br \/>giudizio. <br \/> <br \/>                               Art. 84 <br \/> <br \/> <br \/>                              Rinuncia <br \/> <br \/>    1. La parte puo' rinunciare al ricorso  in  ogni  stato  e  grado<br \/>della  controversia,  mediante  dichiarazione  sottoscritta  da  essa<br \/>stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso<br \/>la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata<br \/>nel relativo verbale. <br \/>    2. Il rinunciante deve pagare le spese degli  atti  di  procedura<br \/>compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a  ogni  circostanza,<br \/>ritenga di compensarle. <br \/>    3. La rinuncia deve essere notificata  alle  altre  parti  almeno<br \/>dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla<br \/>prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. <br \/>    4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai  commi  precedenti<br \/>il giudice puo' desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo<br \/>la proposizione del ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti<br \/>argomenti  di  prova  della  sopravvenuta  carenza  d'interesse  alla<br \/>decisione della causa. <br \/> <br \/>                               Art. 85 <br \/> <br \/> <br \/>       Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita' <br \/> <br \/>    1. L'estinzione  e  l'improcedibilita'  di  cui  all'articolo  35<br \/>possono essere  pronunciate  con  decreto  dal  presidente  o  da  un<br \/>magistrato da lui delegato. <br \/>    2.  Il  decreto  e'  depositato  in  segreteria,   che   ne   da'<br \/>comunicazione alle parti costituite. <br \/>    3. Nel termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione  ciascuna<br \/>delle parti costituite puo' proporre  opposizione  al  collegio,  con<br \/>atto notificato a tutte le altre parti. <br \/>    4. Il giudizio di opposizione si svolge  ai  sensi  dell'articolo<br \/>87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di  accoglimento<br \/>dell'opposizione, fissa l'udienza di merito. <br \/>    5.  In  caso  di  rigetto,  le  spese   sono   poste   a   carico<br \/>dell'opponente  e  vengono  liquidate  dal  collegio   nella   stessa<br \/>ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. <br \/>    6.  L'ordinanza  e'  depositata  in  segreteria,   che   ne   da'<br \/>comunicazione alle parti costituite. <br \/>    7. Avverso l'ordinanza che decide  sull'opposizione  puo'  essere<br \/>proposto appello. <br \/>    8. Il giudizio di appello procede secondo le regole  ordinarie  e<br \/>l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'. <br \/>    9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza<br \/>se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione. <br \/> <br \/>                             Titolo VII <br \/> <br \/> <br \/>    Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 86 <br \/> <br \/> <br \/>                     Procedimento di correzione <br \/> <br \/>    1. Ove  occorra  correggere  omissioni  o  errori  materiali,  la<br \/>domanda per la correzione deve essere  proposta  al  giudice  che  ha<br \/>emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle  parti,<br \/>dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione. <br \/>    2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda  di  correzione<br \/>pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio. <br \/>    3.  La  correzione  si  effettua  a  margine  o   in   calce   al<br \/>provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza<br \/>che l'ha disposta. <br \/> <br \/>                             Titolo VIII <br \/> <br \/> <br \/>                               Udienze <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 87 <br \/> <br \/> <br \/>       Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio <br \/> <br \/>    1. Le udienze sono pubbliche a pena  di  nullita',  salvo  quanto<br \/>previsto dal comma 2. <br \/>    2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si  trattano  in<br \/>camera di consiglio: <br \/>    a) i giudizi cautelari e  quelli  relativi  all'esecuzione  delle<br \/>misure cautelari collegiali; <br \/>    b) il giudizio in materia di silenzio; <br \/>    c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; <br \/>    d) i giudizi di ottemperanza; <br \/>    e)  i  giudizi  in  opposizione  ai   decreti   che   pronunciano<br \/>l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio. <br \/>    3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi  di<br \/>cui alla lettera a),  tutti  i  termini  processuali  sono  dimezzati<br \/>rispetto a quelli  del  processo  ordinario,  tranne  quelli  per  la<br \/>notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei<br \/>motivi aggiunti. La camera di consiglio  e'  fissata  d'ufficio  alla<br \/>prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente  dalla<br \/>scadenza del termine di  costituzione  delle  parti  intimate.  Nella<br \/>camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. <br \/>    4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce  motivo  di<br \/>nullita' della decisione. <br \/> <br \/>                              Titolo IX <br \/> <br \/> <br \/>                              Sentenza <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 88 <br \/> <br \/> <br \/>                      Contenuto della sentenza <br \/> <br \/>    1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e  reca<br \/>l'intestazione &lt; &lt; Repubblica italiana &gt; &gt; . <br \/>    2. Essa deve contenere: <br \/>    a) l'indicazione del  giudice  adito  e  del  collegio  che  l'ha<br \/>pronunciata; <br \/>    b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati; <br \/>    c) le domande; <br \/>    d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto  della<br \/>decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi; <br \/>    e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese; <br \/>    f)  l'ordine  che  la  decisione  sia   eseguita   dall'autorita'<br \/>amministrativa; <br \/>    g) l'indicazione del  giorno,  mese,  anno  e  luogo  in  cui  la<br \/>decisione e' pronunciata; <br \/>    h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore. <br \/>    3. Si applica l'articolo 118, comma  3,  delle  disposizioni  per<br \/>l'attuazione del codice di procedura civile. <br \/>    4. Se il presidente non puo'  sottoscrivere  per  morte  o  altro<br \/>impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu'  anziano<br \/>del collegio,  purche'  prima  della  sottoscrizione  sia  menzionato<br \/>l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza  per<br \/>morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del  solo<br \/>presidente,  purche'  prima  della  sottoscrizione   sia   menzionato<br \/>l'impedimento. <br \/> <br \/>                               Art. 89 <br \/> <br \/> <br \/>            Pubblicazione e comunicazione della sentenza <br \/> <br \/>    1.   La   sentenza   deve   essere   redatta   non    oltre    il<br \/>quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. <br \/>    2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo  la  sua<br \/>sottoscrizione, e' immediatamente  resa  pubblica  mediante  deposito<br \/>nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. <br \/>    3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi<br \/>appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione<br \/>alle parti costituite. <br \/> <br \/>                               Art. 90 <br \/> <br \/> <br \/>                     Pubblicita' della sentenza <br \/> <br \/>    1. Qualora la pubblicita'  della  sentenza  possa  contribuire  a<br \/>riparare il danno, compreso quello derivante per  effetto  di  quanto<br \/>previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il  giudice,<br \/>su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese  del  soccombente,<br \/>mediante inserzione  per  estratto,  ovvero  mediante  comunicazione,<br \/>nelle  forme  specificamente  indicate,  in  una   o   piu'   testate<br \/>giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet  da  lui<br \/>designati. Se l'inserzione non  avviene  nel  termine  stabilito  dal<br \/>giudice, puo' procedervi la parte  a  favore  della  quale  e'  stata<br \/>disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato. <br \/> <br \/>                             LIBRO TERZO <br \/> <br \/> <br \/>                            IMPUGNAZIONI <br \/> <br \/> <br \/>                              Titolo I <br \/> <br \/> <br \/>                      Impugnazioni in generale <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 91 <br \/> <br \/> <br \/>                        Mezzi di impugnazione <br \/> <br \/>    1. I mezzi di impugnazione  delle  sentenze  sono  l'appello,  la<br \/>revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i<br \/>soli motivi inerenti alla giurisdizione. <br \/> <br \/>                               Art. 92 <br \/> <br \/> <br \/>                     Termini per le impugnazioni <br \/> <br \/>    1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di<br \/>legge, le impugnazioni si propongono  con  ricorso  e  devono  essere<br \/>notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni  decorrenti<br \/>dalla notificazione della sentenza. <br \/>    2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6  del<br \/>primo comma dell'articolo 395 del codice di  procedura  civile  e  di<br \/>opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine  di<br \/>cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo  o<br \/>la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento  o  e'<br \/>passata in giudicato la sentenza di cui  al  numero  6  del  medesimo<br \/>articolo 395. <br \/>    3. In difetto della notificazione della sentenza,  l'appello,  la<br \/>revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395  del  codice  di<br \/>procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati<br \/>entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. <br \/>    4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  quando  la<br \/>parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto<br \/>conoscenza del processo a causa della nullita' del  ricorso  o  della<br \/>sua notificazione. <br \/>    5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma  3,  l'ordinanza<br \/>cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso  anche  sulla<br \/>competenza  e'   appellabile   ai   sensi   dell'articolo   62.   Non<br \/>costituiscono  decisione  implicita  sulla  competenza  le  ordinanze<br \/>istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo  36,  comma  1,  ne'<br \/>quelle  che  disattendono  l'istanza  cautelare   senza   riferimento<br \/>espresso alla questione di  competenza.  La  sentenza  che,  in  modo<br \/>implicito o esplicito, ha pronunciato sulla  competenza  insieme  col<br \/>merito e' appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi<br \/>1, 3 e 4. <br \/> <br \/>                               Art. 93 <br \/> <br \/> <br \/>              Luogo di notificazione dell'impugnazione <br \/> <br \/>    1.  L'impugnazione  deve  essere   notificata   nella   residenza<br \/>dichiarata  o  nel  domicilio  eletto  dalla   parte   nell'atto   di<br \/>notificazione della sentenza o, in difetto,  presso  il  difensore  o<br \/>nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il  giudizio  e<br \/>risultante dalla sentenza. <br \/>    2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche' il<br \/>domiciliatario  si  e'  trasferito  senza  notificare   una   formale<br \/>comunicazione  alle  altre  parti,  la  parte  che  intende  proporre<br \/>l'impugnazione  puo'   presentare   al   presidente   del   tribunale<br \/>amministrativo regionale o al  presidente  del  Consiglio  di  Stato,<br \/>secondo il giudice adito con  l'impugnazione,  un'istanza,  corredata<br \/>dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di  un<br \/>termine perentorio per il completamento della notificazione o per  la<br \/>rinnovazione dell'impugnazione. <br \/> <br \/>                               Art. 94 <br \/> <br \/> <br \/>                     Deposito delle impugnazioni <br \/> <br \/>    1. Nei giudizi di appello, di revocazione  e  di  opposizione  di<br \/>terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del  giudice<br \/>adito,  a  pena  di  decadenza,  entro  trenta   giorni   dall'ultima<br \/>notificazione ai sensi dell'articolo  45,  unitamente  ad  una  copia<br \/>della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. <br \/> <br \/>                               Art. 95 <br \/> <br \/> <br \/>                 Parti del giudizio di impugnazione <br \/> <br \/>    1.   L'impugnazione   deve   essere   notificata,   nelle   cause<br \/>inscindibili, a tutte le parti in causa e,  negli  altri  casi,  alle<br \/>parti che hanno interesse a contraddire. <br \/>    2.   L'impugnazione   deve   essere   notificata   a   pena    di<br \/>inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno  una<br \/>delle parti interessate a contraddire. <br \/>    3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti  di  tutte<br \/>le parti di cui al comma 1,  il  giudice  ordina  l'integrazione  del<br \/>contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione  deve<br \/>essere eseguita, nonche' la successiva udienza di trattazione. <br \/>    4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile  se  nessuna  delle<br \/>parti  provvede  all'integrazione  del  contraddittorio  nel  termine<br \/>fissato dal giudice. <br \/>    5. Il Consiglio di Stato,  se  riconosce  che  l'impugnazione  e'<br \/>manifestamente   irricevibile,   inammissibile,    improcedibile    o<br \/>infondata, puo'  non  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio,<br \/>quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa. <br \/>    6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma<br \/>1. <br \/> <br \/>                               Art. 96 <br \/> <br \/> <br \/>              Impugnazioni avverso la medesima sentenza <br \/> <br \/>    1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la  stessa<br \/>sentenza devono essere riunite in un solo processo. <br \/>    2. Possono essere proposte  impugnazioni  incidentali,  ai  sensi<br \/>degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile. <br \/>    3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del  codice<br \/>di procedura civile puo' essere  rivolta  contro  qualsiasi  capo  di<br \/>sentenza e deve essere proposta dalla  parte  entro  sessanta  giorni<br \/>dalla notificazione della sentenza o, se  anteriore,  entro  sessanta<br \/>giorni  dalla  prima  notificazione  nei  suoi  confronti  di   altra<br \/>impugnazione. <br \/>    4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo<br \/>334 del codice di procedura civile  possono  essere  impugnati  anche<br \/>capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione  principale<br \/>e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione  incidentale  perde  ogni<br \/>efficacia. <br \/>    5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del  codice<br \/>di procedura civile deve essere proposta dalla parte  entro  sessanta<br \/>giorni dalla data in cui si e' perfezionata  nei  suoi  confronti  la<br \/>notificazione dell'impugnazione principale e  depositata,  unitamente<br \/>alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni. <br \/>    6. In caso di mancata riunione di piu'  impugnazioni  ritualmente<br \/>proposte contro  la  stessa  sentenza,  la  decisione  di  una  delle<br \/>impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre. <br \/> <br \/>                               Art. 97 <br \/> <br \/> <br \/>               Intervento nel giudizio di impugnazione <br \/> <br \/>    1. Puo'  intervenire  nel  giudizio  di  impugnazione,  con  atto<br \/>notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse. <br \/> <br \/>                               Art. 98 <br \/> <br \/> <br \/>                          Misure cautelari <br \/> <br \/>    1.  Salvo  quanto  disposto   dall'articolo   111,   il   giudice<br \/>dell'impugnazione puo',  su  istanza  di  parte,  valutati  i  motivi<br \/>proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un  danno  grave  e<br \/>irreparabile,  disporre  la   sospensione   dell'esecutivita'   della<br \/>sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari,  con<br \/>ordinanza pronunciata in camera di consiglio. <br \/>    2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10,<br \/>56 e 57. <br \/> <br \/>                               Art. 99 <br \/> <br \/> <br \/>                  Deferimento all'adunanza plenaria <br \/> <br \/>    1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto<br \/>di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a<br \/>contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle<br \/>parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso  all'esame  dell'adunanza<br \/>plenaria. <br \/>    2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio  di  Stato,<br \/>su richiesta delle parti  o  d'ufficio,  puo'  deferire  all'adunanza<br \/>plenaria qualunque ricorso, per risolvere  questioni  di  massima  di<br \/>particolare    importanza    ovvero    per     dirimere     contrasti<br \/>giurisprudenziali. <br \/>    3. Se la sezione cui e'  assegnato  il  ricorso  ritiene  di  non<br \/>condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria,<br \/>rimette a quest'ultima, con  ordinanza  motivata,  la  decisione  del<br \/>ricorso. <br \/>    4. L'adunanza plenaria decide l'intera  controversia,  salvo  che<br \/>ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire  per  il<br \/>resto il giudizio alla sezione remittente. <br \/>    5. Se ritiene che la  questione  e'  di  particolare  importanza,<br \/>l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio  di  diritto<br \/>nell'interesse  della  legge  anche  quando   dichiara   il   ricorso<br \/>irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione  del<br \/>giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza  plenaria  non  ha<br \/>effetto sulla sentenza impugnata. <br \/> <br \/>                              Titolo II <br \/> <br \/> <br \/>                               Appello <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 100 <br \/> <br \/> <br \/>Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali <br \/> <br \/>    1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali  e'<br \/>ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando  la  competenza<br \/>del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione  siciliana<br \/>per  gli  appelli  proposti  contro   le   sentenze   del   Tribunale<br \/>amministrativo regionale per la Sicilia. <br \/> <br \/>                              Art. 101 <br \/> <br \/> <br \/>                  Contenuto del ricorso in appello <br \/> <br \/>    1.  Il  ricorso  in  appello  deve  contenere  l'indicazione  del<br \/>ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle  quali  e'<br \/>proposta l'impugnazione,  della  sentenza  che  si  impugna,  nonche'<br \/>l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi<br \/>della  sentenza  gravata,  le  conclusioni,  la  sottoscrizione   del<br \/>ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore  con<br \/>indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata  anche<br \/>unitamente a quella per il giudizio di primo grado. <br \/>    2. Si intendono rinunciate le domande e le  eccezioni  dichiarate<br \/>assorbite o non esaminate nella sentenza  di  primo  grado,  che  non<br \/>siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o,  per  le<br \/>parti diverse dall'appellante,  con  memoria  depositata  a  pena  di<br \/>decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio. <br \/> <br \/>                              Art. 102 <br \/> <br \/> <br \/>                 Legittimazione a proporre l'appello <br \/> <br \/>    1. Possono proporre appello  le  parti  fra  le  quali  e'  stata<br \/>pronunciata la sentenza di primo grado. <br \/>    2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se  titolare  di<br \/>una posizione giuridica autonoma. <br \/> <br \/>                              Art. 103 <br \/> <br \/> <br \/>                   Riserva facoltativa di appello <br \/> <br \/>    1. Contro le sentenze non  definitive  e'  proponibile  l'appello<br \/>ovvero la riserva di appello, con atto notificato  entro  il  termine<br \/>per l'appello e depositato nei successivi  trenta  giorni  presso  la<br \/>segreteria del tribunale amministrativo regionale. <br \/> <br \/>                              Art. 104 <br \/> <br \/> <br \/>                     Nuove domande ed eccezioni <br \/> <br \/>    1. Nel giudizio di appello  non  possono  essere  proposte  nuove<br \/>domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3,  ne'  nuove<br \/>eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia  essere  chiesti<br \/>gli interessi e gli accessori maturati dopo  la  sentenza  impugnata,<br \/>nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. <br \/>    2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova  e  non  possono  essere<br \/>prodotti  nuovi  documenti,  salvo  che  il   collegio   li   ritenga<br \/>indispensabili ai fini della decisione della  causa,  ovvero  che  la<br \/>parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di<br \/>primo grado per causa ad essa non imputabile. <br \/>    3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga<br \/>a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio<br \/>di primo grado da  cui  emergano  vizi  degli  atti  o  provvedimenti<br \/>amministrativi impugnati. <br \/> <br \/>                              Art. 105 <br \/> <br \/> <br \/>                     Rimessione al primo giudice <br \/> <br \/>    1. Il Consiglio di Stato rimette la causa  al  giudice  di  primo<br \/>grado soltanto se e' mancato il contraddittorio, oppure e' stato leso<br \/>il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la  nullita'<br \/>della  sentenza,  o  riforma  la  sentenza  che   ha   declinato   la<br \/>giurisdizione o ha  pronunciato  sulla  competenza  o  ha  dichiarato<br \/>l'estinzione o la perenzione del giudizio. <br \/>    2. Nei giudizi di appello contro i  provvedimenti  dei  tribunali<br \/>amministrativi regionali che hanno declinato la  giurisdizione  o  la<br \/>competenza si segue il procedimento in camera di  consiglio,  di  cui<br \/>all'articolo 87, comma 3. <br \/>    3. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la  sentenza<br \/>o l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di  primo  grado,  si<br \/>applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione. <br \/> <br \/>                             Titolo III <br \/> <br \/> <br \/>                             Revocazione <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 106 <br \/> <br \/> <br \/>                         Casi di revocazione <br \/> <br \/>    1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze  dei  tribunali<br \/>amministrativi regionali e del Consiglio di  Stato  sono  impugnabili<br \/>per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli  articoli  395  e<br \/>396 del codice di procedura civile. <br \/>    2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo  stesso<br \/>giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. <br \/>    3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi  regionali  la<br \/>revocazione e' ammessa se i motivi non  possono  essere  dedotti  con<br \/>l'appello. <br \/> <br \/>                              Art. 107 <br \/> <br \/> <br \/>   Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione <br \/> <br \/>    1. Contro la sentenza emessa nel  giudizio  di  revocazione  sono<br \/>ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta<br \/>la sentenza impugnata per revocazione. <br \/>    2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non puo' essere<br \/>impugnata per revocazione. <br \/> <br \/>                              Titolo IV <br \/> <br \/> <br \/>                        Opposizione di terzo <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 108 <br \/> <br \/> <br \/>                    Casi di opposizione di terzo <br \/> <br \/>    1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e  incompatibile,<br \/>puo'   fare   opposizione   contro   una   sentenza   del   tribunale<br \/>amministrativo regionale o del Consiglio  di  Stato  pronunciata  tra<br \/>altri soggetti, ancorche' passata in giudicato, quando  pregiudica  i<br \/>suoi diritti o interessi legittimi. <br \/>    2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare<br \/>opposizione alla sentenza,  quando  questa  sia  effetto  di  dolo  o<br \/>collusione a loro danno. <br \/> <br \/>                              Art. 109 <br \/> <br \/> <br \/>                             Competenza <br \/> <br \/>    1. L'opposizione di terzo e' proposta davanti al giudice  che  ha<br \/>pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2. <br \/>    2. Se e' proposto appello contro la sentenza di primo  grado,  il<br \/>terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo<br \/>nel giudizio di appello. Se l'opposizione  di  terzo  e'  gia'  stata<br \/>proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara  improcedibile<br \/>e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un  termine  per<br \/>l'intervento  nel  giudizio  di  appello,  ai   sensi   del   periodo<br \/>precedente. <br \/> <br \/>                              Titolo V <br \/> <br \/> <br \/>                       Ricorso per cassazione <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 110 <br \/> <br \/> <br \/>                          Motivi di ricorso <br \/> <br \/>    1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro  le  sentenze  del<br \/>Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. <br \/> <br \/>                               Art. 111 <br \/> <br \/> <br \/>                     Sospensione della sentenza <br \/> <br \/>    1. Il Consiglio  di  Stato  su  istanza  di  parte,  in  caso  di<br \/>eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere  gli  effetti  della<br \/>sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. <br \/> <br \/>                            LIBRO QUARTO <br \/> <br \/> <br \/>                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI <br \/> <br \/> <br \/>                              Titolo I <br \/> <br \/> <br \/>                      Giudizio di ottemperanza <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 112 <br \/> <br \/> <br \/>         Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza <br \/> <br \/>    1. I  provvedimenti  del  giudice  amministrativo  devono  essere<br \/>eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. <br \/>    2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta  per  conseguire<br \/>l'attuazione: <br \/>    a)  delle  sentenze  del  giudice   amministrativo   passate   in<br \/>giudicato; <br \/>    b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi<br \/>del giudice amministrativo; <br \/>    c)  delle  sentenze  passate   in   giudicato   e   degli   altri<br \/>provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario,  al  fine  di<br \/>ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di<br \/>conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; <br \/>    d)  delle  sentenze  passate   in   giudicato   e   degli   altri<br \/>provvedimenti ad esse equiparati per i  quali  non  sia  previsto  il<br \/>rimedio  dell'ottemperanza,  al  fine   di   ottenere   l'adempimento<br \/>dell'obbligo  della  pubblica  amministrazione  di  conformarsi  alla<br \/>decisione; <br \/>    e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di<br \/>ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di<br \/>conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. <br \/>    3. Puo' essere proposta anche azione di condanna al pagamento  di<br \/>somme  a  titolo  di  rivalutazione  e  interessi  maturati  dopo  il<br \/>passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento<br \/>dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione  o  elusione<br \/>del giudicato. <br \/>    4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta  la<br \/>connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30,  comma  5,  nel<br \/>termine ivi stabilito. In tal caso il  giudizio  di  ottemperanza  si<br \/>svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario. <br \/>    5. Il ricorso di cui al presente articolo  puo'  essere  proposto<br \/>anche al fine di ottenere chiarimenti in  ordine  alle  modalita'  di<br \/>ottemperanza. <br \/> <br \/>                              Art. 113 <br \/> <br \/> <br \/>                      Giudice dell'ottemperanza <br \/> <br \/>    1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma<br \/>2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il  provvedimento  della<br \/>cui  ottemperanza  si  tratta;  la  competenza   e'   del   tribunale<br \/>amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in<br \/>appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto  dispositivo  e<br \/>conformativo dei provvedimenti di primo grado. <br \/>    2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c),  d)  ed<br \/>e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella<br \/>cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso  la  sentenza  di<br \/>cui e' chiesta l'ottemperanza. <br \/> <br \/>                              Art. 114 <br \/> <br \/> <br \/>                            Procedimento <br \/> <br \/>    1. L'azione si propone, anche senza previa diffida,  con  ricorso<br \/>notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del<br \/>giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si<br \/>tratta; l'azione si prescrive  con  il  decorso  di  dieci  anni  dal<br \/>passaggio in giudicato della sentenza. <br \/>    2. Al ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza  di  cui<br \/>si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio  in<br \/>giudicato. <br \/>    3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. <br \/>    4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: <br \/>    a) ordina l'ottemperanza,  prescrivendo  le  relative  modalita',<br \/>anche mediante la  determinazione  del  contenuto  del  provvedimento<br \/>amministrativo    o    l'emanazione    dello    stesso    in    luogo<br \/>dell'amministrazione; <br \/>    b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del<br \/>giudicato; <br \/>    c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in  giudicato<br \/>o  di  altri  provvedimenti,  determina   le   modalita'   esecutive,<br \/>considerando inefficaci gli atti emessi in violazione  o  elusione  e<br \/>provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; <br \/>    d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; <br \/>    e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non  sussistono<br \/>altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di  parte,  la  somma  di<br \/>denaro dovuta dal  resistente  per  ogni  violazione  o  inosservanza<br \/>successiva, ovvero per ogni ritardo  nell'esecuzione  del  giudicato;<br \/>tale statuizione costituisce titolo esecutivo. <br \/>    5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede<br \/>con ordinanza. <br \/>    6. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative  all'esatta<br \/>ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. <br \/>    7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il<br \/>giudice  fornisce   chiarimenti   in   ordine   alle   modalita'   di<br \/>ottemperanza, anche su richiesta del commissario. <br \/>    8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si  applicano  anche<br \/>alle impugnazioni avverso i  provvedimenti  giurisdizionali  adottati<br \/>dal giudice dell'ottemperanza. <br \/>    9. I termini per la proposizione delle impugnazioni  sono  quelli<br \/>previsti nel Libro III. <br \/> <br \/>                              Art. 115 <br \/> <br \/> <br \/>Titolo  esecutivo  e   rilascio   di   estratto   del   provvedimento<br \/>                giurisdizionale con formula esecutiva <br \/> <br \/>    1. Le  pronunce  del  giudice  amministrativo  che  costituiscono<br \/>titolo esecutivo sono  spedite,  su  richiesta  di  parte,  in  forma<br \/>esecutiva. <br \/>    2.  I  provvedimenti  emessi  dal  giudice   amministrativo   che<br \/>dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche<br \/>per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di<br \/>procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca. <br \/>    3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo<br \/>non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva. <br \/> <br \/>                              Titolo II <br \/> <br \/> <br \/>       Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 116 <br \/> <br \/> <br \/>       Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi <br \/> <br \/>    1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di<br \/>accesso ai documenti amministrativi  il  ricorso  e'  proposto  entro<br \/>trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla<br \/>formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e<br \/>agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49. <br \/>    2. In pendenza di un giudizio cui  la  richiesta  di  accesso  e'<br \/>connessa, il ricorso di cui al  comma  1  puo'  essere  proposto  con<br \/>istanza  depositata  presso  la  segreteria  della  sezione  cui   e'<br \/>assegnato    il    ricorso    principale,    previa     notificazione<br \/>all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza  e'<br \/>decisa con ordinanza separatamente dal  giudizio  principale,  ovvero<br \/>con la sentenza che definisce il giudizio. <br \/>    3. L'amministrazione puo' essere rappresentata  e  difesa  da  un<br \/>proprio dipendente a cio' autorizzato. <br \/>    4.  Il  giudice  decide  con  sentenza  in  forma   semplificata;<br \/>sussistendone  i  presupposti,  ordina  l'esibizione  dei   documenti<br \/>richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni,<br \/>dettando, ove occorra, le relative modalita'. <br \/>    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche<br \/>ai giudizi di impugnazione. <br \/> <br \/>                             Titolo III <br \/> <br \/> <br \/>       Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 117 <br \/> <br \/> <br \/>                     Ricorsi avverso il silenzio <br \/> <br \/>    1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa<br \/>diffida, con atto  notificato  all'amministrazione  e  ad  almeno  un<br \/>controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2. <br \/>    2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata  e  in<br \/>caso  di  totale  o   parziale   accoglimento   il   giudice   ordina<br \/>all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore,  di<br \/>norma, a trenta giorni. <br \/>    3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con  la<br \/>sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente  su  istanza<br \/>della parte interessata. <br \/>    4. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative  all'esatta<br \/>adozione del provvedimento richiesto, ivi  comprese  quelle  inerenti<br \/>agli atti del commissario. <br \/>    5.  Se  nel  corso  del  giudizio  sopravviene  il  provvedimento<br \/>espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo<br \/>puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il<br \/>rito  previsto  per  il  nuovo  provvedimento,  e  l'intero  giudizio<br \/>prosegue con tale rito. <br \/>    6. Se l'azione di risarcimento del danno ai  sensi  dell'articolo<br \/>30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui  al  presente<br \/>articolo, il giudice puo' definire  con  il  rito  camerale  l'azione<br \/>avverso il silenzio e trattare  con  il  rito  ordinario  la  domanda<br \/>risarcitoria. <br \/> <br \/>                              Titolo IV <br \/> <br \/> <br \/>                     Procedimento di ingiunzione <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 118 <br \/> <br \/> <br \/>                         Decreto ingiuntivo <br \/> <br \/>    1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione  esclusiva  del<br \/>giudice amministrativo,  aventi  ad  oggetto  diritti  soggettivi  di<br \/>natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del  Libro  IV<br \/>del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione  e'  competente  il<br \/>presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si  propone<br \/>con ricorso. <br \/> <br \/>                              Titolo V <br \/> <br \/> <br \/>          Riti abbreviati relativi a speciali controversie <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 119 <br \/> <br \/> <br \/>            Rito abbreviato comune a determinate materie <br \/> <br \/>    1. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  nei<br \/>giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: <br \/>    a) i provvedimenti concernenti le  procedure  di  affidamento  di<br \/>pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo  quanto  previsto  dagli<br \/>articoli 120 e seguenti; <br \/>    b)  i  provvedimenti  adottati  dalle  Autorita'   amministrative<br \/>indipendenti, con  esclusione  di  quelli  relativi  al  rapporto  di<br \/>servizio con i propri dipendenti; <br \/>    c) i provvedimenti relativi alle procedure di  privatizzazione  o<br \/>di dismissione di imprese o beni pubblici,  nonche'  quelli  relativi<br \/>alla costituzione, modificazione o soppressione di societa',  aziende<br \/>e istituzioni da parte degli enti locali; <br \/>    d) i  provvedimenti  di  nomina,  adottati  previa  delibera  del<br \/>Consiglio dei ministri; <br \/>    e) i provvedimenti  di  scioglimento  di  enti  locali  e  quelli<br \/>connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi; <br \/>    f) i provvedimenti relativi alle procedure di  occupazione  e  di<br \/>espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche<br \/>o di pubblica utilita' e  i  provvedimenti  di  espropriazione  delle<br \/>invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale; <br \/>    g) i provvedimenti del Comitato  olimpico  nazionale  italiano  o<br \/>delle Federazioni sportive; <br \/>    h) le ordinanze adottate in  tutte  le  situazioni  di  emergenza<br \/>dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio<br \/>1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali; <br \/>    i)  il  rapporto  di  lavoro  del  personale   dei   servizi   di<br \/>informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge<br \/>3 agosto 2007, n. 124; <br \/>    l)  le  controversie  comunque  attinenti  alle  procedure  e  ai<br \/>provvedimenti della pubblica amministrazione in materia  di  impianti<br \/>di generazione di  energia  elettrica  di  cui  al  decreto  legge  7<br \/>febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9<br \/>aprile 2003, n. 55, comprese  quelle  concernenti  la  produzione  di<br \/>energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di<br \/>importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza   termica<br \/>superiore a 400 MW  nonche'  quelle  relative  ad  infrastrutture  di<br \/>trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete  di  trasmissione<br \/>nazionale o rete nazionale di gasdotti; <br \/>    m) i provvedimenti della commissione centrale per la  definizione<br \/>e  applicazione  delle  speciali  misure   di   protezione,   recanti<br \/>applicazione, modifica e revoca delle speciali misure  di  protezione<br \/>nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia. <br \/>    2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei<br \/>giudizi di primo grado,  quelli  per  la  notificazione  del  ricorso<br \/>introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti,  nonche'<br \/>quelli di cui  all'articolo  62,  comma  1,  e  quelli  espressamente<br \/>disciplinati nel presente articolo. <br \/>    3.  Salva   l'applicazione   dell'articolo   60,   il   tribunale<br \/>amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla   domanda<br \/>cautelare,  accertata  la  completezza  del  contraddittorio   ovvero<br \/>disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario<br \/>esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un<br \/>pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la  data  di<br \/>discussione del merito alla prima udienza  successiva  alla  scadenza<br \/>del termine di trenta giorni dalla data di  deposito  dell'ordinanza,<br \/>disponendo  altresi'  il   deposito   dei   documenti   necessari   e<br \/>l'acquisizione delle eventuali altre prove  occorrenti.  In  caso  di<br \/>rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale  amministrativo<br \/>regionale, ove il Consiglio di Stato  riformi  l'ordinanza  di  primo<br \/>grado,  la  pronuncia  di   appello   e'   trasmessa   al   tribunale<br \/>amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In<br \/>tale ipotesi, il termine di  trenta  giorni  decorre  dalla  data  di<br \/>ricevimento dell'ordinanza da parte della  segreteria  del  tribunale<br \/>amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. <br \/>    4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita'<br \/>ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il  Consiglio  di<br \/>Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento<br \/>cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in<br \/>quanto non derogate dal presente articolo. <br \/>    5. Quando  almeno  una  delle  parti,  nell'udienza  discussione,<br \/>dichiara  di  avere  interesse  alla  pubblicazione  anticipata   del<br \/>dispositivo rispetto alla  sentenza,  il  dispositivo  e'  pubblicato<br \/>mediante  deposito  in  segreteria,  non  oltre  sette  giorni  dalla<br \/>decisione della causa. La dichiarazione della parte e' attestata  nel<br \/>verbale d'udienza. <br \/>    6. La parte puo' chiedere al Consiglio di  Stato  la  sospensione<br \/>dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo  appello  entro  trenta<br \/>giorni dalla  relativa  pubblicazione,  con  riserva  dei  motivi  da<br \/>proporre entro  trenta  giorni  dalla  notificazione  della  sentenza<br \/>ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La  mancata  richiesta<br \/>di sospensione dell'esecutivita'  del  dispositivo  non  preclude  la<br \/>possibilita'  di  chiedere  la  sospensione  dell'esecutivita'  della<br \/>sentenza dopo la pubblicazione dei motivi. <br \/>    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  nei<br \/>giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. <br \/> <br \/>                              Art. 120 <br \/> <br \/> <br \/>Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma  1,<br \/>                             lettera a) <br \/> <br \/>    1. Gli atti delle  procedure  di  affidamento,  ivi  comprese  le<br \/>procedure di affidamento di incarichi e concorsi di  progettazione  e<br \/>di attivita' tecnico-amministrative  ad  esse  connesse,  relativi  a<br \/>pubblici  lavori,   servizi   o   forniture,   nonche'   i   connessi<br \/>provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici<br \/>di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente  mediante<br \/>ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. <br \/>    2. Nel caso in cui sia  mancata  la  pubblicita'  del  bando,  il<br \/>ricorso non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta  giorni<br \/>decorrenti  dal  giorno  successivo  alla   data   di   pubblicazione<br \/>dell'avviso di aggiudicazione definitiva di  cui  all'articolo  65  e<br \/>all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  a<br \/>condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con  cui<br \/>la stazione appaltante ha  deciso  di  affidare  il  contratto  senza<br \/>previa pubblicazione del bando.  Se  sono  omessi  gli  avvisi  o  le<br \/>informazioni di cui  al  presente  comma  oppure  se  essi  non  sono<br \/>conformi  alle  prescrizioni  ivi  contenute,  il  ricorso  non  puo'<br \/>comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo  alla<br \/>data di stipulazione del contratto. <br \/>    3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai  successivi,<br \/>si applica l'articolo 119. <br \/>    4.  Quando  e'  impugnata  l'aggiudicazione  definitiva,  se   la<br \/>stazione appaltante  fruisce  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello<br \/>Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso  detta  Avvocatura,<br \/>anche alla stazione appaltante nella sua  sede  reale,  in  data  non<br \/>anteriore  alla  notifica  presso  l'Avvocatura,  e  al   solo   fine<br \/>dell'operativita' della sospensione obbligatoria del termine  per  la<br \/>stipulazione del contratto. <br \/>    5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente  articolo  il<br \/>ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso  atti  diversi  da  quelli<br \/>gia' impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta  giorni,<br \/>decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79<br \/>del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e  gli<br \/>avvisi con cui  si  indice  una  gara,  autonomamente  lesivi,  dalla<br \/>pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso  decreto;<br \/>ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. <br \/>    6. Quando il giudizio non e'  immediatamente  definito  ai  sensi<br \/>dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal  collegio<br \/>ai sensi  dell'articolo  119,  comma  3,  e'  immediatamente  fissata<br \/>d'ufficio con assoluta priorita'. <br \/>    7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura  di  gara  devono<br \/>essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. <br \/>    8. Il giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda  cautelare,<br \/>anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a  difesa,<br \/>o se solleva o vengono proposti incidenti processuali. <br \/>    9.  Il  dispositivo  del  provvedimento  con  cui  il   tribunale<br \/>amministrativo regionale definisce il giudizio  e'  pubblicato  entro<br \/>sette giorni dalla data della sua deliberazione. <br \/>    10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice  devono<br \/>essere sintetici e la  sentenza  e'  redatta,  ordinariamente,  nelle<br \/>forme di cui all'articolo 74. <br \/>    11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel<br \/>giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato,  proposto  avverso<br \/>la sentenza  o  avverso  l'ordinanza  cautelare,  e  nei  giudizi  di<br \/>revocazione o opposizione di terzo. La parte  puo'  proporre  appello<br \/>avverso il dispositivo, al fine di  ottenerne  la  sospensione  prima<br \/>della pubblicazione della sentenza. <br \/> <br \/>                              Art. 121 <br \/> <br \/> <br \/>       Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni <br \/> <br \/>    1. Il giudice che annulla  l'aggiudicazione  definitiva  dichiara<br \/>l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione<br \/>delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita'  della<br \/>condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la<br \/>declaratoria di inefficacia e' limitata alle  prestazioni  ancora  da<br \/>eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via<br \/>retroattiva: <br \/>    a)  se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  senza  previa<br \/>pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella<br \/>Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale<br \/>della Repubblica italiana, quando tale  pubblicazione  e'  prescritta<br \/>dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; <br \/>    b) se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  con  procedura<br \/>negoziata senza bando o con affidamento in economia  fuori  dai  casi<br \/>consentiti e questo abbia determinato l'omissione  della  pubblicita'<br \/>del bando o  avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella  Gazzetta<br \/>Ufficiale  dell'Unione  europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della<br \/>Repubblica italiana, quando  tale  pubblicazione  e'  prescritta  dal<br \/>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; <br \/>    c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine<br \/>dilatorio  stabilito  dall'articolo  11,  comma   10,   del   decreto<br \/>legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  qualora  tale  violazione  abbia<br \/>privato il ricorrente della possibilita' di  avvalersi  di  mezzi  di<br \/>ricorso prima della stipulazione del  contratto  e  sempre  che  tale<br \/>violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri   dell'aggiudicazione<br \/>definitiva, abbia  influito  sulle  possibilita'  del  ricorrente  di<br \/>ottenere l'affidamento; <br \/>    d) se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza  rispettare  la<br \/>sospensione obbligatoria del termine per  la  stipulazione  derivante<br \/>dalla    proposizione    del    ricorso    giurisdizionale    avverso<br \/>l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter,<br \/>del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  qualora  tale<br \/>violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri   dell'aggiudicazione<br \/>definitiva, abbia  influito  sulle  possibilita'  del  ricorrente  di<br \/>ottenere l'affidamento. <br \/>    2.  Il  contratto  resta  efficace,  anche  in   presenza   delle<br \/>violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il  rispetto<br \/>di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga  che<br \/>i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano,<br \/>fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o  di  altro<br \/>tipo, tali da rendere evidente che i  residui  obblighi  contrattuali<br \/>possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli  interessi<br \/>economici  possono  essere  presi  in  considerazione  come  esigenze<br \/>imperative solo in circostanze eccezionali in cui  l'inefficacia  del<br \/>contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche  riguardo<br \/>all'eventuale mancata proposizione  della  domanda  di  subentro  nel<br \/>contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione  non  comporta<br \/>l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative<br \/>gli  interessi  economici  legati  direttamente  al  contratto,   che<br \/>comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione<br \/>del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova  procedura<br \/>di  aggiudicazione,  dal  cambio  dell'operatore  economico  e  dagli<br \/>obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. <br \/>    3. A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che  provvedono  in<br \/>applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio<br \/>dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. <br \/>    4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni,  il  contratto  sia<br \/>considerato efficace o l'inefficacia sia  temporalmente  limitata  si<br \/>applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123. <br \/>    5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere  a)<br \/>e b), non trova applicazione  quando  la  stazione  appaltante  abbia<br \/>posto in essere la seguente procedura: <br \/>    a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di<br \/>affidamento dichiarato di ritenere  che  la  procedura  senza  previa<br \/>pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella<br \/>Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   ovvero   nella   Gazzetta<br \/>Ufficiale  della  Repubblica  italiana  sia  consentita  dal  decreto<br \/>legislativo 12 aprile 2006, n. 163; <br \/>    b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza<br \/>comunitaria e per  quelli  sotto  soglia,  nella  Gazzetta  Ufficiale<br \/>dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica<br \/>italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai  sensi<br \/>dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,<br \/>in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto; <br \/>    c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di  un<br \/>termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo  alla<br \/>data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b). <br \/> <br \/>                              Art. 122 <br \/> <br \/> <br \/>             Inefficacia del contratto negli altri casi <br \/> <br \/>    1.  Fuori  dei  casi  indicati  dall'articolo  121,  comma  1,  e<br \/>dall'articolo 123, comma 3, il giudice che  annulla  l'aggiudicazione<br \/>definitiva  stabilisce  se  dichiarare   inefficace   il   contratto,<br \/>fissandone  la  decorrenza,  tenendo  conto,  in  particolare,  degli<br \/>interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il  ricorrente<br \/>di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati,  dello<br \/>stato di esecuzione del contratto e della possibilita' di  subentrare<br \/>nel contratto, nei casi  in  cui  il  vizio  dell'aggiudicazione  non<br \/>comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la  domanda  di  subentrare<br \/>sia stata proposta. <br \/> <br \/>                              Art. 123 <br \/> <br \/> <br \/>                        Sanzioni alternative <br \/> <br \/>    1. Nei  casi  di  cui  all'articolo  121,  comma  4,  il  giudice<br \/>amministrativo  individua  le  seguenti   sanzioni   alternative   da<br \/>applicare alternativamente o cumulativamente: <br \/>    a)  la  sanzione  pecuniaria   nei   confronti   della   stazione<br \/>appaltante, di importo dallo 0,5% al 5%  del  valore  del  contratto,<br \/>inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata  del<br \/>bilancio dello Stato - con  imputazione  al  capitolo  2301,  capo  8<br \/>\"Multe, ammende e sanzioni amministrative  inflitte  dalle  autorita'<br \/>giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura<br \/>tributaria\" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato  della<br \/>sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per  il  versamento,<br \/>si applica una maggiorazione pari ad un  decimo  della  sanzione  per<br \/>ogni semestre di ritardo. La sentenza  che  applica  le  sanzioni  e'<br \/>comunicata, a cura della segreteria,  al  Ministero  dell'economia  e<br \/>delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione; <br \/>    b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da  un<br \/>minimo del dieci per cento ad un  massimo  del  cinquanta  per  cento<br \/>della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo. <br \/>    2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni  assicurando  il<br \/>rispetto del principio del contraddittorio e ne determina  la  misura<br \/>in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore  del<br \/>contratto, alla gravita' della condotta della stazione  appaltante  e<br \/>all'opera svolta  dalla  stazione  appaltante  per  l'eliminazione  o<br \/>attenuazione delle  conseguenze  della  violazione.  A  tal  fine  si<br \/>applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna  al<br \/>risarcimento dei danni non  costituisce  sanzione  alternativa  e  si<br \/>cumula con le sanzioni alternative. <br \/>    3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora<br \/>il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio<br \/>stabilito  per  la  stipulazione  del  contratto,  ovvero  e'   stato<br \/>stipulato  senza  rispettare  la   sospensione   della   stipulazione<br \/>derivante dalla  proposizione  del  ricorso  giurisdizionale  avverso<br \/>l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non  abbia  privato<br \/>il ricorrente della possibilita' di avvalersi  di  mezzi  di  ricorso<br \/>prima della stipulazione del contratto e  non  abbia  influito  sulle<br \/>possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento. <br \/> <br \/>                              Art. 124 <br \/> <br \/> <br \/>             Tutela in forma specifica e per equivalente <br \/> <br \/>    1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione  e<br \/>il  contratto  e'  comunque  condizionato   alla   dichiarazione   di<br \/>inefficacia del contratto ai sensi degli articoli  121,  comma  1,  e<br \/>122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del  contratto  dispone<br \/>il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato. <br \/>    2. La condotta processuale della parte  che,  senza  giustificato<br \/>motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1,  o  non  si  e'<br \/>resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal  giudice<br \/>ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. <br \/> <br \/>                              Art. 125 <br \/> <br \/> <br \/>Ulteriori disposizioni processuali per  le  controversie  relative  a<br \/>                     infrastrutture strategiche <br \/> <br \/>    1. Nei giudizi che  riguardano  le  procedure  di  progettazione,<br \/>approvazione,  e   realizzazione   delle   infrastrutture   e   degli<br \/>insediamenti  produttivi  e  relative  attivita'  di  espropriazione,<br \/>occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV<br \/>del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   oltre   alle<br \/>disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122,  si<br \/>applicano le seguenti previsioni. <br \/>    2. In sede di pronuncia del  provvedimento  cautelare,  si  tiene<br \/>conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per  tutti<br \/>gli  interessi  che  possono  essere  lesi,  nonche'  del  preminente<br \/>interesse nazionale alla sollecita realizzazione  dell'opera,  e,  ai<br \/>fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si  valuta  anche  la<br \/>irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il  cui  interesse<br \/>va comunque comparato con  quello  del  soggetto  aggiudicatore  alla<br \/>celere prosecuzione delle procedure. <br \/>    3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al  di<br \/>fuori dei casi in essi contemplati la  sospensione  o  l'annullamento<br \/>dell'affidamento non  comporta  la  caducazione  del  contratto  gia'<br \/>stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene<br \/>solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. <br \/>    4.  Le  disposizioni  del  comma  3  si  applicano   anche   alle<br \/>controversie relative alle procedure  di  cui  all'articolo  140  del<br \/>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. <br \/> <br \/>                              Titolo VI <br \/> <br \/> <br \/>               Contenzioso sulle operazioni elettorali <br \/> <br \/> <br \/>                               Capo I <br \/> <br \/> <br \/>            Disposizioni comuni al contenzioso elettorale <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 126 <br \/> <br \/> <br \/>        Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale <br \/> <br \/>    1. Il giudice  amministrativo  ha  giurisdizione  in  materia  di<br \/>operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi  elettivi  dei<br \/>comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei  membri  del<br \/>Parlamento europeo spettanti all'Italia. <br \/> <br \/>                              Art. 127 <br \/> <br \/> <br \/>                    Esenzione dagli oneri fiscali <br \/> <br \/>    1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni  altro<br \/>onere fiscale. <br \/> <br \/>\t        <br \/>\t      <\/span><\/span><\/pre>\n<pre style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: book antiqua,palatino;\"> <br \/>                              Art. 128 <br \/> <br \/> <br \/>Inammissibilita'  del  ricorso  straordinario  al  Presidente   della<br \/>                             Repubblica <br \/> <br \/>    1. Nella materia di cui al presente  Titolo  non  e'  ammesso  il<br \/>ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. <br \/> <br \/>                               Capo II <br \/> <br \/> <br \/>Tutela anticipata avverso gli atti  di  esclusione  dai  procedimenti<br \/>elettorali  preparatori  per  le  elezioni  comunali,  provinciali  e<br \/>                              regionali <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 129 <br \/> <br \/> <br \/>Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio<br \/>          per le elezioni comunali, provinciali e regionali <br \/> <br \/>    1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio  per  le<br \/>elezioni comunali, provinciali e regionali  concernenti  l'esclusione<br \/>di  liste  o  candidati  possono  essere  immediatamente   impugnati,<br \/>esclusivamente da parte dei delegati delle  liste  e  dei  gruppi  di<br \/>candidati esclusi,  innanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale<br \/>competente, nel termine di  tre  giorni  dalla  pubblicazione,  anche<br \/>mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se  prevista,  degli<br \/>atti impugnati. <br \/>    2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento<br \/>relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di  cui<br \/>al comma 1 e' impugnabile soltanto alla conclusione del  procedimento<br \/>elettorale, unitamente all'atto di  proclamazione  degli  eletti,  ai<br \/>sensi del Capo III del presente Titolo. <br \/>    3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi  previsto,  deve<br \/>essere, a pena di decadenza: <br \/>    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal  suo  difensore,<br \/>esclusivamente   mediante   consegna   diretta,   posta   elettronica<br \/>certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato,  alla<br \/>Prefettura e, ove possibile,  agli  eventuali  controinteressati;  in<br \/>ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato  rende  pubblico<br \/>il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi<br \/>spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale<br \/>pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i<br \/>controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta  il  giorno<br \/>stesso della predetta affissione; <br \/>    b) depositato presso  la  segreteria  del  tribunale  adito,  che<br \/>provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. <br \/>    4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di<br \/>costituzione, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  il<br \/>numero  di  fax  da  valere  per  ogni  eventuale   comunicazione   e<br \/>notificazione. <br \/>    5. L'udienza di discussione si  celebra,  senza  possibilita'  di<br \/>rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine  di  tre<br \/>giorni dal deposito del ricorso,  senza  avvisi.  Alla  notifica  del<br \/>ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il  ricorso<br \/>principale. <br \/>    6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con  sentenza  in<br \/>forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.  La  relativa<br \/>motivazione  puo'  consistere  anche  in  un  mero   richiamo   delle<br \/>argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice  ha<br \/>inteso accogliere e fare proprie. <br \/>    7. La sentenza non appellata e' comunicata  senza  indugio  dalla<br \/>segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. <br \/>    8. Il ricorso  di  appello,  nel  termine  di  due  giorni  dalla<br \/>pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza: <br \/>    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal  suo  difensore,<br \/>esclusivamente   mediante   consegna   diretta,   posta   elettronica<br \/>certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato,  alla<br \/>Prefettura e, ove possibile,  agli  eventuali  controinteressati;  in<br \/>ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato  rende  pubblico<br \/>il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi<br \/>spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale<br \/>pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i<br \/>controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta  il  giorno<br \/>stesso  della  predetta  affissione;  per  le  parti  costituite  nel<br \/>giudizio  di  primo  grado  la  trasmissione   si   effettua   presso<br \/>l'indirizzo di posta elettronica  certificata  o  il  numero  di  fax<br \/>indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4; <br \/>    b)  depositato  in  copia  presso  il  tribunale   amministrativo<br \/>regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede<br \/>ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico; <br \/>    c) depositato presso la segreteria del Consiglio  di  Stato,  che<br \/>provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. <br \/>    9. Nel giudizio di  appello  si  applicano  le  disposizioni  del<br \/>presente articolo. <br \/>    10.  Nei  giudizi  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano   le<br \/>disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2. <br \/> <br \/>                              Capo III <br \/> <br \/> <br \/>Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni<br \/>                        e Parlamento europeo <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 130 <br \/> <br \/> <br \/>Procedimento in primo grado in relazione alle  operazioni  elettorali<br \/>          di comuni, province, regioni e Parlamento europeo <br \/> <br \/>    1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo,  contro<br \/>tutti gli atti del procedimento elettorale successivi  all'emanazione<br \/>dei comizi elettorali e' ammesso ricorso  soltanto  alla  conclusione<br \/>del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di<br \/>proclamazione degli eletti: <br \/>    a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni,  da  parte<br \/>di qualsiasi candidato o elettore dell'ente  della  cui  elezione  si<br \/>tratta,   al   tribunale   amministrativo   regionale    nella    cui<br \/>circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale,  da  depositare<br \/>nella segreteria del tribunale  adito  entro  il  termine  di  trenta<br \/>giorni dalla proclamazione degli eletti; <br \/>    b)  quanto  alle  elezioni  dei  membri  del  Parlamento  europeo<br \/>spettanti all'Italia, da parte di  qualsiasi  candidato  o  elettore,<br \/>davanti al Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di<br \/>Roma, da depositare nella relativa segreteria  entro  il  termine  di<br \/>trenta  giorni   dalla   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale<br \/>dell'elenco dei candidati proclamati eletti. <br \/>    2. Il presidente, con decreto: <br \/>    a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza; <br \/>    b) designa il relatore; <br \/>    c) ordina le notifiche, autorizzando, ove  necessario,  qualunque<br \/>mezzo idoneo; <br \/>    d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra<br \/>prova necessaria; <br \/>    e)  ordina  che  a  cura  della   segreteria   il   decreto   sia<br \/>immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente. <br \/>    3. Il ricorso e' notificato, unitamente al decreto di  fissazione<br \/>dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni  dalla<br \/>data della comunicazione del decreto di cui al comma 2: <br \/>    a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni  di<br \/>comuni, province, regioni; <br \/>    b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni<br \/>dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; <br \/>    c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad  almeno<br \/>un controinteressato. <br \/>    4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui  al  comma<br \/>3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del<br \/>ricorso e del decreto,  con  la  prova  dell'avvenuta  notificazione,<br \/>insieme con gli atti e documenti del giudizio. <br \/>    5. L'amministrazione resistente e i controinteressati  depositano<br \/>nella segreteria  le  proprie  controdeduzioni  nei  quindici  giorni<br \/>successivi a quello in cui la notificazione si  e'  perfezionata  nei<br \/>loro confronti. <br \/>    6. All'esito dell'udienza,  il  collegio,  sentite  le  parti  se<br \/>presenti, pronuncia la sentenza. <br \/>    7. La sentenza e' pubblicata  entro  il  giorno  successivo  alla<br \/>decisione  della  causa.  Se  la  complessita'  delle  questioni  non<br \/>consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui<br \/>al periodo precedente e' pubblicato il dispositivo mediante  deposito<br \/>in segreteria. In tal caso la sentenza e' pubblicata  entro  i  dieci<br \/>giorni successivi. <br \/>    8. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della<br \/>segreteria del tribunale amministrativo regionale, al  Sindaco,  alla<br \/>giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio<br \/>elettorale  nazionale,  a  seconda   dell'ente   cui   si   riferisce<br \/>l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della  cui  elezione<br \/>si tratta provvede, entro  ventiquattro  ore  dal  ricevimento,  alla<br \/>pubblicazione per quindici  giorni  del  dispositivo  della  sentenza<br \/>nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato  a  mezzo  del<br \/>segretario che ne  e'  diretto  responsabile.  In  caso  di  elezioni<br \/>relative a comuni, province o  regioni,  la  sentenza  e'  comunicata<br \/>anche al  Prefetto.  Ai  medesimi  incombenti  si  provvede  dopo  il<br \/>passaggio  in  giudicato  della  sentenza   annotando   sulla   copia<br \/>pubblicata la sua definitivita'. <br \/>    9. Il tribunale  amministrativo  regionale,  quando  accoglie  il<br \/>ricorso, corregge  il  risultato  delle  elezioni  e  sostituisce  ai<br \/>candidati illegittimamente proclamati coloro  che  hanno  diritto  di<br \/>esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti<br \/>il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le  cui  operazioni  sono<br \/>state annullate non hanno effetto. <br \/>    10. Tutti i termini processuali diversi da  quelli  indicati  nel<br \/>presente articolo e nell'articolo  131  sono  dimezzati  rispetto  ai<br \/>termini del processo ordinario. <br \/>    11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui  elezione<br \/>si tratta, comunica agli  interessati  la  correzione  del  risultato<br \/>elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del<br \/>risultato  elettorale  agli  interessati  e   alla   segreteria   del<br \/>Parlamento europeo. <br \/> <br \/>                              Art. 131 <br \/> <br \/> <br \/>Procedimento in appello in relazione alle  operazioni  elettorali  di<br \/>                     comuni, province e regioni <br \/> <br \/>    1. L'appello avverso le  sentenze  di  cui  all'articolo  130  e'<br \/>proposto entro il  termine  di  venti  giorni  dalla  notifica  della<br \/>sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria  la  notifica;<br \/>per gli altri candidati  o  elettori  nel  termine  di  venti  giorni<br \/>decorrenti dall'ultimo  giorno  della  pubblicazione  della  sentenza<br \/>medesima nell'albo pretorio del comune. <br \/>    2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.<br \/>Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello<br \/>innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi  termini  sono  dimezzati<br \/>rispetto a quelli del giudizio ordinario. <br \/>    3. La sentenza, quando, in riforma  di  quella  di  primo  grado,<br \/>accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo  130,<br \/>comma 9. <br \/>    4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della<br \/>segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti  di  cui  all'articolo<br \/>130, comma 8,  i  quali  provvedono  agli  ulteriori  incombenti  ivi<br \/>previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130. <br \/> <br \/>                              Art. 132 <br \/> <br \/> <br \/>Procedimento in appello in relazione alle operazioni  elettorali  del<br \/>                         Parlamento europeo <br \/> <br \/>    1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre  appello<br \/>mediante  dichiarazione  da  presentare  presso  la  segreteria   del<br \/>tribunale amministrativo regionale che ha  pronunciato  la  sentenza,<br \/>entro il termine di  cinque  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione<br \/>della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. <br \/>    2. L'atto di appello contenente i motivi deve  essere  depositato<br \/>entro  il  termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla   ricezione<br \/>dell'avviso di pubblicazione della sentenza. <br \/>    3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano  le<br \/>norme dell'articolo 131. <br \/> <br \/>                            LIBRO QUINTO <br \/> <br \/> <br \/>                            NORME FINALI <br \/> <br \/> <br \/>                              Art. 133 <br \/> <br \/> <br \/>                 Materie di giurisdizione esclusiva <br \/> <br \/>    1.  Sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice<br \/>amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: <br \/>    a) le controversie in materia di: <br \/>    1) risarcimento  del  danno  ingiusto  cagionato  in  conseguenza<br \/>dell'inosservanza dolosa o colposa del  termine  di  conclusione  del<br \/>procedimento amministrativo; <br \/>    2)  formazione,   conclusione   ed   esecuzione   degli   accordi<br \/>integrativi o sostitutivi di  provvedimento  amministrativo  e  degli<br \/>accordi fra pubbliche amministrazioni; <br \/>    3) dichiarazione di inizio attivita'; <br \/>    4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso<br \/>di revoca del provvedimento amministrativo; <br \/>    5)  nullita'  del  provvedimento   amministrativo   adottato   in<br \/>violazione o elusione del giudicato; <br \/>    6) diritto di accesso ai documenti amministrativi; <br \/>    b)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti  e  provvedimenti<br \/>relativi a rapporti di concessione di  beni  pubblici,  ad  eccezione<br \/>delle  controversie   concernenti   indennita',   canoni   ed   altri<br \/>corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque  pubbliche<br \/>e al Tribunale superiore delle acque pubbliche; <br \/>    c) le controversie in materia  di  pubblici  servizi  relative  a<br \/>concessioni  di  pubblici   servizi,   escluse   quelle   concernenti<br \/>indennita',  canoni  ed  altri  corrispettivi,  ovvero   relative   a<br \/>provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o  dal  gestore<br \/>di un pubblico servizio in  un  procedimento  amministrativo,  ovvero<br \/>ancora relative all'affidamento di  un  pubblico  servizio,  ed  alla<br \/>vigilanza e controllo nei confronti del  gestore,  nonche'  afferenti<br \/>alla  vigilanza  sul  credito,  sulle  assicurazioni  e  sul  mercato<br \/>mobiliare,   al   servizio   farmaceutico,   ai    trasporti,    alle<br \/>telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita'; <br \/>    d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere<br \/>e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con<br \/>le pubbliche amministrazioni e con  i  gestori  di  pubblici  servizi<br \/>statali; <br \/>    e) le controversie: <br \/>    1) relative  a  procedure  di  affidamento  di  pubblici  lavori,<br \/>servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella  scelta<br \/>del  contraente  o  del  socio,  all'applicazione   della   normativa<br \/>comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza  pubblica<br \/>previsti dalla normativa statale  o  regionale,  ivi  incluse  quelle<br \/>risarcitorie e con  estensione  della  giurisdizione  esclusiva  alla<br \/>dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di  annullamento<br \/>dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; <br \/>    2) relative al divieto di rinnovo tacito dei  contratti  pubblici<br \/>di lavori, servizi, forniture, relative alla  clausola  di  revisione<br \/>del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei  contratti  ad<br \/>esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di  cui  all'articolo<br \/>115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nonche'  quelle<br \/>relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi  ai<br \/>sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto; <br \/>    f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e  i  provvedimenti<br \/>delle pubbliche amministrazioni in materia  urbanistica  e  edilizia,<br \/>concernente tutti  gli  aspetti  dell'uso  del  territorio,  e  ferme<br \/>restando  le  giurisdizioni  del  Tribunale  superiore  delle   acque<br \/>pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi  civici,  nonche'<br \/>del  giudice   ordinario   per   le   controversie   riguardanti   la<br \/>determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in  conseguenza<br \/>dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; <br \/>    g) le controversie aventi ad oggetto gli atti,  i  provvedimenti,<br \/>gli accordi e i  comportamenti,  riconducibili,  anche  mediatamente,<br \/>all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche  amministrazioni<br \/>in materia di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la<br \/>giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  quelle  riguardanti   la<br \/>determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in  conseguenza<br \/>dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; <br \/>    h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di  espropriazione<br \/>per causa di pubblica utilita' delle invenzioni industriali; <br \/>    i) le controversie relative ai rapporti di lavoro  del  personale<br \/>in regime di diritto pubblico; <br \/>    l) le controversie  aventi  ad  oggetto  tutti  i  provvedimenti,<br \/>compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti  ai  rapporti<br \/>di  impiego  privatizzati,  adottati  dalla  Banca  d'Italia,   dalla<br \/>Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa,  dall'Autorita'<br \/>garante della  concorrenza  e  del  mercato,  dall'Autorita'  per  le<br \/>garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia  elettrica<br \/>e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della  legge  14<br \/>novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la vigilanza sui  contratti<br \/>pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione  vigilanza<br \/>fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la  trasparenza<br \/>e l'integrita' della pubblica amministrazione, dall'Istituto  per  la<br \/>vigilanza  sulle  assicurazioni  private,  comprese  le  controversie<br \/>relative ai ricorsi avverso gli atti che  applicano  le  sanzioni  ai<br \/>sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.<br \/>209; <br \/>    m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  in  materia<br \/>di   comunicazioni    elettroniche,    compresi    quelli    relativi<br \/>all'imposizione di servitu'; <br \/>    n) le controversie relative alle sanzioni  amministrative  ed  ai<br \/>provvedimenti adottati dall'organismo di  regolazione  competente  in<br \/>materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo  37  del<br \/>decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; <br \/>    o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,  attinenti  alle<br \/>procedure  e  ai   provvedimenti   della   pubblica   amministrazione<br \/>concernenti la produzione di energia, ivi  comprese  quelle  inerenti<br \/>l'energia  da  fonte  nucleare,  i  rigassificatori,  i  gasdotti  di<br \/>importazione,  le  centrali  termoelettriche  e  quelle  relative  ad<br \/>infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete<br \/>di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; <br \/>    p)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  le   ordinanze   e   i<br \/>provvedimenti  commissariali  adottati  in  tutte  le  situazioni  di<br \/>emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  della  legge<br \/>24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque  attinenti  alla<br \/>complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti,  seppure  posta<br \/>in  essere   con   comportamenti   della   pubblica   amministrazione<br \/>riconducibili,  anche  mediatamente,  all'esercizio  di  un  pubblico<br \/>potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati; <br \/>    q) le  controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti  anche<br \/>contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di  ordine  e<br \/>sicurezza pubblica, di incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di<br \/>edilita' e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato; <br \/>    r) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti  relativi<br \/>alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie  insalubri  o<br \/>pericolose; <br \/>    s)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti  e  provvedimenti<br \/>adottati  in  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  danno<br \/>all'ambiente, nonche' avverso il silenzio inadempimento del  Ministro<br \/>dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  per  il<br \/>risarcimento del danno subito a causa del  ritardo  nell'attivazione,<br \/>da parte del medesimo  Ministro,  delle  misure  di  precauzione,  di<br \/>prevenzione o di contenimento del danno  ambientale,  nonche'  quelle<br \/>inerenti le ordinanze ministeriali  di  ripristino  ambientale  e  di<br \/>risarcimento del danno ambientale; <br \/>    t)  le  controversie  relative  all'applicazione   del   prelievo<br \/>supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; <br \/>    u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  in  materia<br \/>di passaporti; <br \/>    v) le controversie tra lo Stato e i  suoi  creditori  riguardanti<br \/>l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di  Stato<br \/>o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico; <br \/>    z) le controversie aventi ad oggetto atti del  Comitato  olimpico<br \/>nazionale italiano o delle Federazioni sportive  non  riservate  agli<br \/>organi di  giustizia  dell'ordinamento  sportivo  ed  escluse  quelle<br \/>inerenti i rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti. <br \/> <br \/>                              Art. 134 <br \/> <br \/> <br \/>              Materie di giurisdizione estesa al merito <br \/> <br \/>    1.  Il  giudice   amministrativo   esercita   giurisdizione   con<br \/>cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: <br \/>    a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali  esecutive  o  del<br \/>giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; <br \/>    b) gli atti e le operazioni  in  materia  elettorale,  attribuiti<br \/>alla giurisdizione amministrativa; <br \/>    c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e'  devoluta  alla<br \/>giurisdizione del giudice amministrativo, comprese  quelle  applicate<br \/>dalle Autorita' amministrative indipendenti; <br \/>    d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; <br \/>    e) il diniego di rilascio di nulla osta  cinematografico  di  cui<br \/>all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161. <br \/>    Art. 135 <br \/>    Competenza funzionale inderogabile del  Tribunale  amministrativo<br \/>regionale del Lazio, sede di Roma <br \/>    1. Sono  devolute  alla  competenza  inderogabile  del  Tribunale<br \/>amministrativo regionale del Lazio, sede  di  Roma,  salvo  ulteriori<br \/>previsioni di legge: <br \/>    a)  le  controversie  relative  ai  provvedimenti  riguardanti  i<br \/>magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo  comma,<br \/>della legge 24 marzo 1958, n. 195; <br \/>    b)  le   controversie   aventi   ad   oggetto   i   provvedimenti<br \/>dell'Autorita' garante per la concorrenza  ed  il  mercato  e  quelli<br \/>dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; <br \/>    c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera  l),<br \/>fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma  2,  nonche'<br \/>le controversie di cui all'articolo 104, comma  2,  del  testo  unico<br \/>delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto<br \/>legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385; <br \/>    d) le controversie contro i  provvedimenti  ministeriali  di  cui<br \/>all'articolo 133, comma 1, lettera m); <br \/>    e) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p); <br \/>    f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera  o),<br \/>limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica<br \/>da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione,  le<br \/>centrali termoelettriche  di  potenza  termica  superiore  a  400  MW<br \/>nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto  ricomprese  o<br \/>da  ricomprendere  nella  rete  di  trasmissione  nazionale  o   rete<br \/>nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14,  comma<br \/>2; <br \/>    g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z); <br \/>    h) le controversie relative  al  corretto  esercizio  dei  poteri<br \/>speciali  dello  Stato  azionista   di   cui   all'articolo   2   del<br \/>decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,<br \/>dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni; <br \/>    i)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  i   provvedimenti   di<br \/>espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico<br \/>o di sicurezza dello Stato; <br \/>    l) le controversie avverso i provvedimenti di  allontanamento  di<br \/>cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi<br \/>di ordine pubblico di cui  all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto<br \/>legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; <br \/>    m) le controversie avverso i provvedimenti previsti  dal  decreto<br \/>legislativo 22 giugno 2007, n. 109; <br \/>    n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle<br \/>elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; <br \/>    o) le controversie relative al rapporto di lavoro  del  personale<br \/>del DIS, dell'AISI e dell'AISE; <br \/>    p) le controversie derivanti dall'applicazione del  decreto-legge<br \/>4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  31<br \/>marzo 2010, n. 50, relativo  all'Istituzione  dell'Agenzia  nazionale<br \/>per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e<br \/>confiscati alla criminalita' organizzata; <br \/>    q) le controversie relative ai provvedimenti  adottati  ai  sensi<br \/>degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento<br \/>degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.<br \/>267. <br \/>    2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui  al<br \/>comma  1  le  controversie  sui  rapporti  di  lavoro  dei   pubblici<br \/>dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1. <br \/>    Art. 136 <br \/>    Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici <br \/>    1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il<br \/>proprio indirizzo di  posta  elettronica  certificata  e  il  proprio<br \/>recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al<br \/>processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute<br \/>le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi  nel  rispetto  della<br \/>normativa, anche  regolamentare,  vigente.  E'  onere  dei  difensori<br \/>comunicare alla segreteria e alle parti  costituite  ogni  variazione<br \/>dei suddetti dati. <br \/>    2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica  di<br \/>tutti gli atti di parte depositati e, ove  possibile,  dei  documenti<br \/>prodotti e di ogni altro atto  di  causa.  Il  difensore  attesta  la<br \/>conformita' tra il contenuto del documento in formato  elettronico  e<br \/>quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove  non  sia<br \/>effettuato unitamente a quello cartaceo,  e'  eseguito  su  richiesta<br \/>della segreteria e nel termine  da  questa  assegnato,  esclusa  ogni<br \/>decadenza.  In  casi  eccezionali  il  presidente   puo'   dispensare<br \/>dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma. <br \/> <br \/>                              Art. 137 <br \/> <br \/> <br \/>                          Norma finanziaria <br \/> <br \/>    1. Le amministrazioni competenti  provvedono  all'attuazione  del<br \/>codice nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie<br \/>disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o<br \/>maggiori oneri per la finanza pubblica. <br \/> <br \/>\t        <br \/>\t      <\/span><\/span><\/pre>\n<pre style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: book antiqua,palatino;\"> <br \/>                             ALLEGATO 2 <br \/> <br \/> <br \/>                         Norme di attuazione <br \/> <br \/> <br \/>                              Titolo I <br \/> <br \/> <br \/>                   Registri - Orario di segreteria <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 1 <br \/> <br \/> <br \/>                    Registro generale dei ricorsi <br \/> <br \/>    1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto  il  registro  di<br \/>presentazione  dei  ricorsi,  diviso  per  colonne,  nel  quale  sono<br \/>annotate tutte le informazioni occorrenti per  accertare  esattamente<br \/>la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della  domanda<br \/>riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della  domanda  di  intervento,<br \/>degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate,<br \/>l'esecuzione del pagamento del  contributo  unificato,  l'indicazione<br \/>dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati. <br \/>    2. I ricorsi  sono  iscritti  giornalmente  secondo  l'ordine  di<br \/>presentazione. <br \/>    3. Il registro  e'  vistato  e  firmato  in  ciascun  foglio  dal<br \/>segretario generale, con l'indicazione in fine del numero  dei  fogli<br \/>di cui il registro si compone. <br \/>    4. Il registro e' chiuso  ogni  giorno  con  l'apposizione  della<br \/>firma del segretario generale. <br \/> <br \/>                               Art. 2 <br \/> <br \/> <br \/>Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di<br \/>                            comunicazione <br \/> <br \/>    1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono<br \/>i seguenti registri: <br \/>    a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato  e<br \/>firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con  l'indicazione<br \/>in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone; <br \/>    b) il registro delle istanze di prelievo; <br \/>    c) il registro per i processi verbali di udienza; <br \/>    d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; <br \/>    e) il registro delle ordinanze cautelari; <br \/>    f)  il  registro  delle  sentenze  e  degli  altri  provvedimenti<br \/>collegiali; <br \/>    g)  il  registro  dei  ricorsi  trattati  con  il  beneficio  del<br \/>patrocinio a spese dello Stato. <br \/>    2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e  b)<br \/>del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri  e  ne  rilascia<br \/>ricevuta, se richiesta. <br \/>    3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e)  del  comma  1  sono<br \/>annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti. <br \/>    4.  La  segreteria  cura  la  formazione  dei  ruoli  secondo  le<br \/>disposizioni del presidente. <br \/>    5.  La  segreteria  cura   la   formazione   dell'originale   dei<br \/>provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni  necessarie<br \/>e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli  che  li<br \/>compongono. <br \/>    6. La segreteria effettua le comunicazioni alle  parti  ai  sensi<br \/>dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di<br \/>cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di<br \/>procedura civile. <br \/> <br \/>                               Art. 3 <br \/> <br \/> <br \/>                Registrazioni in forma automatizzata <br \/> <br \/>    1. Le registrazioni di cui agli articoli 1  e  2  possono  essere<br \/>eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto  dal  decreto<br \/>del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999,  n.  52,  e<br \/>dalla ulteriore normativa applicabile. <br \/>    2.  Il  segretario,  ove  richiesto,   rilascia   all'interessato<br \/>dichiarazione delle registrazioni effettuate. <br \/> <br \/>                               Art. 4 <br \/> <br \/> <br \/>                               Orario <br \/> <br \/>    1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite  dal<br \/>presidente del  tribunale  amministrativo  regionale,  della  sezione<br \/>staccata, del  Consiglio  di  Stato  e  del  Consiglio  di  giustizia<br \/>amministrativa per la Regione siciliana. <br \/>    2. Nei casi in cui il  codice  prevede  il  deposito  di  atti  o<br \/>documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda  in<br \/>camera di consiglio, il deposito deve avvenire  entro  le  ore  12.00<br \/>dell'ultimo giorno consentito. <br \/>    3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore  le<br \/>segreterie  danno  atto  dell'ora  di  deposito  degli  atti  e   dei<br \/>provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura  degli<br \/>uffici. <br \/>    4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di  depositare  gli<br \/>atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. <br \/> <br \/>                              Titolo II <br \/> <br \/> <br \/>                   Fascicoli di parte e d'ufficio <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 5 <br \/> <br \/> <br \/>Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio.  Surrogazione<br \/>      di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti <br \/> <br \/>    1.  Ciascuna  parte,  all'atto  della  propria  costituzione   in<br \/>giudizio, consegna il proprio  fascicolo,  contenente  gli  originali<br \/>degli atti ed  i  documenti  di  cui  intende  avvalersi  nonche'  il<br \/>relativo indice. <br \/>    2.  Gli  atti  devono  essere  depositati  in  numero  di   copie<br \/>corrispondente  ai  componenti  del  collegio  e  alle  altre   parti<br \/>costituite. Se il fascicolo di parte  e  i  depositi  successivi  non<br \/>contengono le copie degli atti di cui  al  presente  comma  gli  atti<br \/>depositati sono trattenuti in segreteria e il  giudice  non  ne  puo'<br \/>tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del<br \/>numero di copie richieste. <br \/>    3.  Allorche'  riceve  il  deposito  dell'atto  introduttivo  del<br \/>giudizio, il segretario  forma  il  fascicolo  d'ufficio,  nel  quale<br \/>inserisce l'indice  dei  documenti  depositati,  le  copie  dell'atto<br \/>introduttivo e dei documenti e,  successivamente,  degli  altri  atti<br \/>delle parti, nonche', anche per estratto, del verbale d'udienza e  di<br \/>ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari. <br \/>    4. Il segretario, dopo  aver  controllato  la  regolarita'  anche<br \/>fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data<br \/>e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in<br \/>esso un atto o un documento. <br \/>    5. In caso di smarrimento,  furto  o  distruzione  del  fascicolo<br \/>d'ufficio o di singoli atti  il  presidente  del  tribunale  o  della<br \/>sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza,  il  collegio,  ne<br \/>da'   comunicazione   al   segretario   e   alle   parti   al   fine,<br \/>rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che  tiene<br \/>luogo dell'originale. Qualora non  si  rinvenga  copia  autentica  il<br \/>presidente, con decreto, fissa una camera di  consiglio,  di  cui  e'<br \/>dato avviso alle  parti,  per  la  ricostruzione  degli  atti  o  del<br \/>fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto<br \/>mancante e stabilisce se,  e  in  quale  tenore,  esso  debba  essere<br \/>ricostituito; se non e' possibile accertare il contenuto dell'atto il<br \/>collegio ne  ordina  la  rinnovazione,  se  necessario  e  possibile,<br \/>prescrivendone il modo. <br \/> <br \/>                               Art. 6 <br \/> <br \/> <br \/>Ritiro  e  trasmissione  dei  fascicoli  di  parte  e  del  fascicolo<br \/>                              d'ufficio <br \/> <br \/>    1.  I  documenti  e  gli  atti  prodotti  davanti  al   tribunale<br \/>amministrativo regionale non  possono  essere  ritirati  dalle  parti<br \/>prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato. <br \/>    2. In caso di appello,  il  segretario  del  giudice  di  appello<br \/>richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio  al  segretario  del<br \/>giudice di primo grado. <br \/>    3.  Se  e'  appellata  una  sentenza   non   definitiva,   ovvero<br \/>un'ordinanza cautelare, non  si  applica  il  comma  2.  Tuttavia  il<br \/>giudice di appello, puo',  se  lo  ritiene  necessario,  chiedere  la<br \/>trasmissione del fascicolo  d'ufficio,  ovvero  ordinare  alla  parte<br \/>interessata di produrre copia di determinati atti. <br \/>    4. Il presidente della sezione puo' autorizzare  la  sostituzione<br \/>degli eventuali documenti e  atti  esibiti  in  originale  con  copia<br \/>conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza<br \/>motivata della parte interessata. <br \/> <br \/>                               Art. 7 <br \/> <br \/> <br \/>                          Rilascio di copie <br \/> <br \/>    1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di  ogni  altro<br \/>provvedimento del giudice a richiesta  degli  interessati  e  a  loro<br \/>spese. <br \/> <br \/>                             Titolo III <br \/> <br \/> <br \/>             Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 8 <br \/> <br \/> <br \/>                  Ordine di fissazione dei ricorsi <br \/> <br \/>    1. La fissazione del giorno dell'udienza per la  trattazione  dei<br \/>ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di<br \/>fissazione  d'udienza  nell'apposito  registro,  salvi  i   casi   di<br \/>fissazione prioritaria previsti dal codice. <br \/>    2. Il  presidente  puo'  derogare  al  criterio  cronologico  per<br \/>ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di  prelievo,  o<br \/>per esigenze di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di<br \/>materia, nonche' in ogni caso in cui  il  Consiglio  di  Stato  abbia<br \/>annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di<br \/>primo grado. <br \/> <br \/>                               Art. 9 <br \/> <br \/> <br \/>                      Calendario delle udienze <br \/> <br \/>    1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei  magistrati<br \/>chiamati  a  parteciparvi,  e'  fissato  con  cadenza   annuale   dai<br \/>presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato,  dal<br \/>presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione<br \/>siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi  regionali  e<br \/>delle sezioni staccate e interne. <br \/> <br \/>                               Art. 10 <br \/> <br \/> <br \/>                           Toghe e divise <br \/> <br \/>    1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria  e  il<br \/>personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga  o  la<br \/>divisa  stabilita  dal  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia<br \/>amministrativa. <br \/>    2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga. <br \/> <br \/>                               Art. 11 <br \/> <br \/> <br \/>                       Direzione dell'udienza <br \/> <br \/>    1. L'udienza e' diretta dal presidente del collegio. <br \/>    2. Il segretario redige il verbale dell'udienza. <br \/> <br \/>                               Art.12 <br \/> <br \/> <br \/>                        Polizia dell'udienza <br \/> <br \/>    1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo'  fare<br \/>segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. <br \/>    2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario  per  il<br \/>regolare svolgimento dell'udienza, puo' chiedere  l'intervento  della<br \/>forza pubblica. <br \/>    3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni  dei  ricorsi  in<br \/>pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione,<br \/>di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. <br \/> <br \/>                              Titolo IV <br \/> <br \/> <br \/>                 Processo amministrativo telematico <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 13 <br \/> <br \/> <br \/>                         Processo telematico <br \/> <br \/>    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti<br \/>il Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa  e  il<br \/>DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane,  strumentali<br \/>e  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente,   le   regole<br \/>tecnico-operative per la sperimentazione, la  graduale  applicazione,<br \/>l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto<br \/>delle esigenze di  flessibilita'  e  di  continuo  adeguamento  delle<br \/>regole informatiche alle peculiarita'  del  processo  amministrativo,<br \/>della  sua  organizzazione  e   alla   tipologia   di   provvedimenti<br \/>giurisdizionali. <br \/> <br \/>                              Titolo V <br \/> <br \/> <br \/>                         Spese di giustizia <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 14 <br \/> <br \/> <br \/>   Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato <br \/> <br \/>    1. Presso il  Consiglio  di  Stato,  il  Consiglio  di  giustizia<br \/>amministrativa  per   la   Regione   siciliana   e   ogni   tribunale<br \/>amministrativo regionale e relative sezioni staccate e' istituita una<br \/>commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a<br \/>spese  dello  Stato,  composta  da  due  magistrati   amministrativi,<br \/>designati dal  presidente,  il  piu'  anziano  dei  quali  assume  le<br \/>funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato<br \/>dal presidente dell'Ordine degli avvocati del  capoluogo  in  cui  ha<br \/>sede l'organo. Per ciascun  componente  sono  designati  uno  o  piu'<br \/>membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario  un  funzionario<br \/>di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti<br \/>non spetta nessun compenso ne' rimborso spese. <br \/> <br \/>                               Art. 15 <br \/> <br \/> <br \/>          Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie <br \/> <br \/>    1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste  dal  codice  e'<br \/>versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di<br \/>previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  le  spese<br \/>di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30  dicembre  2004,  n.<br \/>311, e successive modificazioni. <br \/> <br \/>                               Art. 16 <br \/> <br \/> <br \/>Misure  straordinarie  per  la   riduzione   dell'arretrato   e   per<br \/>                l'incentivazione della produttivita' <br \/> <br \/>    1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,<br \/>d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta<br \/>del  presidente  del  Consiglio   di   presidenza   della   giustizia<br \/>amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate,<br \/>nei  limiti  dei  fondi  disponibili   nel   relativo   bilancio   ed<br \/>effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la  riduzione<br \/>dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'. <br \/> <br \/>\t        <br \/>\t      <\/span><\/span><\/pre>\n<pre style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: book antiqua,palatino;\"> <br \/>                             ALLEGATO 3 <br \/> <br \/> <br \/>                          Norme transitorie <br \/> <br \/> <br \/>                              Titolo I <br \/> <br \/> <br \/>Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data  di<br \/>      entrata in vigore del codice del processo amministrativo <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 1 <br \/> <br \/> <br \/>                Nuova istanza di fissazione d'udienza <br \/> <br \/>    1. Nel termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in<br \/>vigore  del  codice,  le  parti  presentano  una  nuova  istanza   di<br \/>fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato  la<br \/>procura di cui all'articolo  24  del  codice  e  dal  suo  difensore,<br \/>relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i  quali<br \/>non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto,  il<br \/>ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente. <br \/>    2.  Se  tuttavia,  nel  termine  di  centottanta   giorni   dalla<br \/>comunicazione  del  decreto,  il   ricorrente   deposita   un   atto,<br \/>sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore  e  notificato<br \/>alle altre parti, in cui dichiara  di  avere  ancora  interesse  alla<br \/>trattazione della causa, il presidente revoca il  decreto  disponendo<br \/>la reiscrizione della causa sul ruolo di merito. <br \/>    3. Se,  nella  pendenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  e'<br \/>comunicato  alle  parti  l'avviso  di  fissazione   dell'udienza   di<br \/>discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma  2,<br \/>del codice. <br \/> <br \/>                              Titolo II <br \/> <br \/> <br \/>                 Ulteriori disposizioni transitorie <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 2 <br \/> <br \/> <br \/>              Ultrattivita' della disciplina previgente <br \/> <br \/>    1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore<br \/>del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti. <br \/> <br \/>                               Art. 3 <br \/> <br \/> <br \/>         Disposizione particolare per il giudizio di appello <br \/> <br \/>    1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2,  del  codice<br \/>non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata  in  vigore<br \/>del codice medesimo. <br \/> <br \/>\t        <br \/>\t      <\/span><\/span><\/pre>\n<pre style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: book antiqua,palatino;\"> <br \/>                             ALLEGATO 4 <br \/> <br \/> <br \/>                Norme di coordinamento e abrogazioni <br \/> <br \/> <br \/>                               Art. 1 <br \/> <br \/> <br \/>Norme di coordinamento e  abrogazione  in  materia  di  elezioni  dei<br \/>         membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia <br \/> <br \/>    1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate  le  seguenti<br \/>modificazioni: <br \/>    a) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"Art. 42. <br \/>    La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione  degli<br \/>eletti, per motivi inerenti  alle  operazioni  elettorali  successive<br \/>all'emanazione  del  decreto   di   convocazione   dei   comizi,   e'<br \/>disciplinata dalle  disposizioni  dettate  dal  codice  del  processo<br \/>amministrativo.\"; <br \/>    b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma. <br \/> <br \/>                               Art. 2 <br \/> <br \/> <br \/>Norme  di  coordinamento  e  abrogazioni  in  materia   di   elezioni<br \/>                           amministrative <br \/> <br \/>    1. Al testo unico delle leggi per la composizione e  la  elezione<br \/>degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del<br \/>Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le<br \/>seguenti modificazioni: <br \/>    a) l'articolo 83 e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"Art. 83. <br \/>    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri<br \/>comunali, successive all'emanazione del decreto di  convocazione  dei<br \/>comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del<br \/>processo amministrativo.\"; <br \/>    b) sono abrogati gli articoli:  83\/2;  83\/3;  83\/4;  83\/5;  83\/6,<br \/>83\/7; 83\/8; 83\/9; 83\/10; 83\/11; 83\/12; <br \/>    c) all'articolo 84, primo comma, le parole: \", la Sezione per  il<br \/>contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato\" sono soppresse. <br \/>    2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le  seguenti<br \/>modificazioni: <br \/>    a) all'articolo 21, primo comma, le parole: \"sia  in  materia  di<br \/>eleggibilita'  sia  in  materia  di   operazioni   elettorali\"   sono<br \/>sostituite dalle seguenti: \"in materia di eleggibilita'\"; <br \/>    b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"Art. 23. <br \/>    Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. <br \/>    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri<br \/>comunali, successive all'emanazione del decreto di  convocazione  dei<br \/>comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del<br \/>processo amministrativo.\"; <br \/>    c)  all'articolo  24,  nella  rubrica,  le   parole:   \"Consiglio<br \/>regionale, della Corte di appello e  del  Consiglio  di  Stato\"  sono<br \/>sostituite dalle seguenti: \"Consiglio  regionale  e  della  Corte  di<br \/>appello\" e, al primo comma, le parole: \"Consiglio regionale, la Corte<br \/>d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato\" sono  sostituite  dalle<br \/>seguenti: \"Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino\"; <br \/>    d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: <br \/>    1) al primo  comma  le  parole:  \"al  Consiglio  di  Stato\"  sono<br \/>sostituite dalle seguenti: \"alla Corte di appello  di  Torino\"  e  le<br \/>parole: \",  giudicando  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva\"  sono<br \/>soppresse; <br \/>    2) al secondo comma le  parole:  \"al  Consiglio  di  Stato\"  sono<br \/>sostituite dalle seguenti: \"alla Corte di appello di Torino\"; <br \/>    e)  all'articolo  31,  primo  comma,  le  parole:  \"il  Consiglio<br \/>regionale, la Corte d'appello di Torino ed  il  Consiglio  di  Stato\"<br \/>sono sostituite dalle seguenti: \"il Consiglio regionale  e  la  Corte<br \/>d'appello di Torino\"; <br \/>    f) all'articolo 33, terzo comma,  le  parole:  \"al  Consiglio  di<br \/>Stato ed\" sono soppresse. <br \/>    3. Alla legge 23  dicembre  1966,  n.  1147,  sono  apportate  le<br \/>seguenti modificazioni: <br \/>    a) all'articolo 3, primo comma, le parole: \",  sia  davanti  agli<br \/>organi  di  giurisdizione  ordinaria,  sia  davanti  agli  organi  di<br \/>giurisdizione  amministrativa,\"  sono  sostituite   dalle   seguenti:<br \/>\"davanti agli organi di giurisdizione ordinaria\"; <br \/>    b) all'articolo 7: <br \/>    1) al comma 2 le parole: \"sia  per  quanto  riguarda  la  materia<br \/>relativa alle operazioni per l'elezione, sia\" sono soppresse; <br \/>    2) dopo il secondo comma e'  inserito  il  seguente:  \"La  tutela<br \/>contro le operazioni  per  l'elezione  dei  consiglieri  provinciali,<br \/>successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi,  e'<br \/>disciplinata dalle  disposizioni  dettate  dal  codice  del  processo<br \/>amministrativo.\". <br \/>    c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8. <br \/>    4. Alla legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  sono  apportate  le<br \/>seguenti modificazioni: <br \/>    a) all'articolo 19 il primo comma  e'  sostituito  dal  seguente:<br \/>\"Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza  si  osservano<br \/>le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5  della  legge  23  dicembre<br \/>1966, n. 1147.\"; <br \/>    b) all'articolo 19, dopo il terzo comma e' aggiunto il  seguente:<br \/>\"La tutela in materia di operazioni per  l'elezione  dei  consiglieri<br \/>regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione  dei<br \/>comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del<br \/>processo amministrativo.\". <br \/>    5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del  decreto<br \/>del Presidente della Repubblica  16  maggio  1960,  n.  570,  nonche'<br \/>all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122,<br \/>e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio  1968,<br \/>n. 108, le parole: \"il quindicesimo  giorno\"  sono  sostituite  dalle<br \/>seguenti: \"l'ottavo giorno\". <br \/> <br \/>                               Art. 3 <br \/> <br \/> <br \/>                  Ulteriori norme di coordinamento <br \/> <br \/>    1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24  marzo  1958,  n.<br \/>195, e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo.\". <br \/>    2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti<br \/>modificazioni: <br \/>    a) l'articolo 2, comma 8, e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"8. La tutela in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo.\"; <br \/>    b) l'articolo 15, comma 2, le parole:  \"commi  2,  3  e  5\"  sono<br \/>sostituite dalle seguenti: \"commi 2 e 3\"; <br \/>    c) l'articolo 25, comma 5, e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai   documenti<br \/>amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    processo<br \/>amministrativo.\". <br \/>    3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,<br \/>e' sostituito dal seguente: \"1. La tutela giurisdizionale davanti  al<br \/>giudice  amministrativo  e'  disciplinata  dal  codice  del  processo<br \/>amministrativo.\". <br \/>    4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio<br \/>1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,<br \/>n. 82, e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione<br \/>centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali<br \/>misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio  a  norma<br \/>dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal  codice  del  processo<br \/>amministrativo.\". <br \/>    5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  dopo  il<br \/>comma 6 e' aggiunto il seguente: <br \/>    \"6-bis.   La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice<br \/>amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni<br \/>di  emergenza  dichiarate  ai  sensi  del  comma  1   e   avverso   i<br \/>consequenziali provvedimenti commissariali e' disciplinata dal codice<br \/>del processo amministrativo.\". <br \/>    6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n.  481,<br \/>e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo<br \/>e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.\". <br \/>    7. L'articolo 13, comma 11, del testo  unico  delle  disposizioni<br \/>concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione<br \/>dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.<br \/>286, e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1  la  tutela<br \/>giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal<br \/>codice del processo amministrativo.\". <br \/>    8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e'<br \/>sostituito dal seguente: \"26. La tutela  giurisdizionale  davanti  al<br \/>giudice  amministrativo  e'  disciplinata  dal  codice  del  processo<br \/>amministrativo.\". <br \/>    9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.<br \/>325, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"Art. 53 (L). Disposizioni processuali. <br \/>    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L). <br \/>    2. Resta ferma la giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  le<br \/>controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione  delle<br \/>indennita'  in  conseguenza   dell'adozione   di   atti   di   natura<br \/>espropriativa o ablativa.(L)\". <br \/>    10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.<br \/>327, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"Art. 53 (L). Disposizioni processuali. <br \/>    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo (L). <br \/>    2. Resta ferma la giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  le<br \/>controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione  delle<br \/>indennita'  in  conseguenza   dell'adozione   di   atti   di   natura<br \/>espropriativa o ablativa (L).\". <br \/>    11.  All'articolo  13,  comma  6-bis,  del  testo   unico   delle<br \/>disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  spese  e  di<br \/>giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30<br \/>maggio 2002, n. 115, le parole: \"per i ricorsi previsti dall'articolo<br \/>23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971,  n.  1034,  nonche'  da<br \/>altre disposizioni che  richiamano  il  citato  articolo  23-bis,  il<br \/>contributo dovuto e' di euro 1.000; per i  ricorsi\"  sono  sostituite<br \/>dalle seguenti: \"per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato<br \/>comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo  I<br \/>del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni<br \/>che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000;<br \/>per i ricorsi\" e alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo:<br \/>\"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale  e  i<br \/>motivi aggiunti che introducono domande nuove.\". <br \/>    12. L'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.  259,<br \/>e' sostituito dal seguente: \" Art. 9. <br \/>    Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita' <br \/>    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo.\". <br \/>    13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19  agosto  2003,<br \/>n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2003,<br \/>n. 280, le parole: \"e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del<br \/>giudice  amministrativo\"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   \"e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo\". <br \/>    14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30  dicembre  2003,  n.<br \/>396, e' sostituito dal seguente: \" Art. 81. Tutela giurisdizionale <br \/>    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)\". <br \/>    15. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica  30<br \/>dicembre 2003, n. 398, e'  sostituito  dal  seguente:  \"  Art.  81(L)<br \/>Tutela giurisdizionale. <br \/>    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).\". <br \/>    16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10  febbraio<br \/>2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"5. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo<br \/>e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.\". <br \/>    17. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto  legislativo  7  marzo<br \/>2005, n. 82, e' cosi' sostituito: <br \/>    \"1-ter.   La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice<br \/>amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo<br \/>amministrativo.\". <br \/>    18. L'articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7  settembre<br \/>2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"7. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo<br \/>e' disciplinata dal codice del  processo  amministrativo.  I  ricorsi<br \/>sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio<br \/>con propri legali.\". <br \/>    19.  Nel  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono<br \/>apportate le seguenti modificazioni: <br \/>    a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: \"dell'articolo  245,<br \/>comma  2-quater,  primo  periodo\"  sono  sostituite  dalle  seguenti:<br \/>\"dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo\"; <br \/>    b) l'articolo 243 bis, comma  6,  e'  cosi'  sostituito:  \"6.  Il<br \/>diniego totale o  parziale  di  autotutela,  espresso  o  tacito,  e'<br \/>impugnabile solo unitamente all'atto cui  si  riferisce,  ovvero,  se<br \/>quest'ultimo e' gia' stato impugnato, con motivi aggiunti.\"; <br \/>    c)  l'articolo  244  e'  sostituito  dal  seguente:  \"Art.   244.<br \/>Giurisdizione. <br \/>    1.  Il  codice   del   processo   amministrativo   individua   le<br \/>controversie  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice<br \/>amministrativo in materia di contratti pubblici.\"; <br \/>    d)  l'articolo  245  e'  sostituito  dal  seguente:  \"Art.   245.<br \/>Strumenti di tutela. <br \/>    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo.\"; <br \/>    e) l'articolo 245-bis e' sostituito dal seguente: \"Art.  245-bis.<br \/>Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. <br \/>    1. L'inefficacia del contratto nei casi di  gravi  violazioni  e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo.\"; <br \/>    f) l'articolo 245-ter e' sostituito dal seguente: \"Art.  245-ter.<br \/>Inefficacia dei contratti negli altri casi. <br \/>    1.  L'inefficacia  del  contratto  nei  casi  diversi  da  quelli<br \/>previsti  dall'articolo  245-bis  e'  disciplinata  dal  codice   del<br \/>processo amministrativo.\"; <br \/>    g)  l'articolo  245-quater  e'  sostituito  dal  seguente:  \"Art.<br \/>245-quater. Sanzioni alternative. <br \/>    1. Le sanzioni alternative applicate dal  giudice  amministrativo<br \/>alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal  codice  del<br \/>processo amministrativo.\"; <br \/>    h) l'articolo 245-quinquies e'  sostituito  dal  seguente:  \"Art.<br \/>245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente. <br \/>    1. La tutela in forma specifica e per equivalente e' disciplinata<br \/>dal codice del processo amministrativo.\"; <br \/>    i) l'articolo 246 e' sostituito dal seguente:  \"Art.  246.  Norme<br \/>processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e<br \/>insediamenti produttivi. <br \/>    1. La tutela giurisdizionale davanti  al  giudice  amministrativo<br \/>nelle  controversie  relative   a   infrastrutture   e   insediamenti<br \/>produttivi e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.\". <br \/>    20. L'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  6  febbraio<br \/>2007, n. 30, e' sostituito dal seguente: \"1. Avverso i  provvedimenti<br \/>di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di<br \/>ordine  pubblico  di  cui  all'articolo  20,  comma  1,   la   tutela<br \/>giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal<br \/>codice del processo amministrativo.\". <br \/>    21. L'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo  22  giugno<br \/>2007, n. 109, e' sostituito dal seguente: <br \/>    \"1. Avverso i provvedimenti  previsti  dal  presente  decreto  la<br \/>tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice   amministrativo   e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo.\". <br \/>    22.  L'articolo  22  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e'<br \/>sostituito dal seguente: <br \/>    \"Art. 22. Tutela giurisdizionale <br \/>    1. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo,<br \/>avente ad oggetto controversie relative al  rapporto  di  lavoro,  e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo.\". <br \/>    23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25  giugno  2008,<br \/>n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.<br \/>133, le parole: \"un'istanza ai sensi del secondo comma  dell'articolo<br \/>51 del regio decreto 17 agosto 1907,  n.  642\"sono  sostituite  dalle<br \/>seguenti: \"l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del<br \/>codice del processo  amministrativo,  ne'  con  riguardo  al  periodo<br \/>anteriore alla sua presentazione.\". <br \/>    24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010,  n.  4,<br \/>convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n.  50,  e'<br \/>sostituito dal seguente: <br \/>    \"1. Avverso i provvedimenti  previsti  dal  presente  decreto  la<br \/>tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice   amministrativo   e'<br \/>disciplinata dal codice del processo amministrativo.\". <br \/>    25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66,  sono  apportate<br \/>le seguenti modificazioni: <br \/>    a)  l'articolo  441  e'  cosi'  sostituito:  \"Art.  441.   Tutela<br \/>giurisdizionale. <br \/>    1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui<br \/>al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto  attiene<br \/>alla liquidazione delle indennita';  la  tutela  davanti  al  giudice<br \/>amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo<br \/>amministrativo.\"; <br \/>    b) l'articolo 1940, comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  \"2.<br \/>Avverso i provvedimenti  in  materia  di  leva  e  contro  quelli  di<br \/>decisione dei  ricorsi  gerarchici  di  cui  al  comma  1  la  tutela<br \/>giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal<br \/>codice del processo amministrativo.\". <br \/> <br \/><\/span><\/span>                               Art. 4 <br \/> <br \/> <br \/>                        Ulteriori abrogazioni <br \/> <br \/>    1. A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto<br \/>legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi: <br \/>    1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638; <br \/>    2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642; <br \/>    3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; <br \/>    4) regio decreto 26 giugno 1924, n.  1054:  articoli  da  1  a  4<br \/>compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma;<br \/>da 34 a 47; da 49 a 56 compresi; <br \/>    5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058; <br \/>    6) regio decreto 8 gennaio 1931, n.  148:  articolo  58,  secondo<br \/>comma; <br \/>    7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642; <br \/>    8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10; <br \/>    9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11; <br \/>    10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a  8  compresi;<br \/>10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi; <br \/>    11) decreto del Presidente della Repubblica 21  aprile  1973,  n.<br \/>214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi; <br \/>    12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6; <br \/>    13) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1,  quarto  comma  ,<br \/>dalle parole: \"le sezioni giurisdizionali\" fino alla fine; 5; 55; <br \/>    14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli  2-bis,  comma  2;  11,<br \/>comma  5;  19,  comma  5;  21-quinquies,  comma  1,  ultimo  periodo;<br \/>21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6; <br \/>    15)  decreto  legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con<br \/>modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo  10,  commi<br \/>2-sexies, 2-septies, 2-octies; <br \/>    16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5; <br \/>    17) decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385: articolo  145,<br \/>commi da 4 a 8; <br \/>    18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26,  secondo<br \/>periodo; <br \/>    19)  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58:  articoli<br \/>187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8; <br \/>    20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33,  34  e<br \/>35; <br \/>    21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3; <br \/>    22) legge 22  febbraio  2000,  n.  28:  articoli  10,  comma  10;<br \/>11-quinquies, comma 4; <br \/>    23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi  1,  2,<br \/>3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; <br \/>    24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2; <br \/>    25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma<br \/>2; <br \/>    26) decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.<br \/>380: articolo 45, comma 2; <br \/>    27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma<br \/>7; <br \/>    28) decreto legislativo 1\u00b0 agosto  2003,  n.  259:  articolo  92,<br \/>comma 9; <br \/>    29)  decreto-legge  19  agosto  2003,  n.  220,  convertito,  con<br \/>modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi<br \/>2, 3 e 4; <br \/>    30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552; <br \/>    31)  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,  convertito,   con<br \/>modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies,<br \/>comma 1; <br \/>    32)  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con<br \/>modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3,  comma<br \/>4-bis; <br \/>    33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206:  articolo  27,<br \/>comma 13, primo periodo; <br \/>    34) decreto legge 30  novembre  2005,  n.  245,  convertito,  con<br \/>modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3,  commi<br \/>2-bis, 2-ter e 2-quater; <br \/>    35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6; <br \/>    36) decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152:  articoli  310,<br \/>comma 2,  limitatamente  alle  parole:\",  in  sede  di  giurisdizione<br \/>esclusiva,\"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:\",  in  sede  di<br \/>giurisdizione esclusiva,\"; <br \/>    37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308; <br \/>    38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8,  comma<br \/>13, primo periodo; <br \/>    39)  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,   con<br \/>modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4; <br \/>    40)  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con<br \/>modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo  54,  comma<br \/>3, lettere c) e d); <br \/>    41) decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con<br \/>modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20,  comma<br \/>8, fermo quanto previsto  dall'articolo  15,  comma  4,  del  decreto<br \/>legislativo 20 marzo 2010, n. 53; <br \/>    42)  legge  18  giugno  2009,  n.  69:  articolo  46,  comma  24,<br \/>limitatamente alle parole: \"amministrativi e\"; <br \/>    43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2. <br \/> <br \/>\t        <br \/>\t      <\/pre>\n<pre>(continuazione) <br \/>\t        <br \/>\t      <\/pre>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div id=\"wrapper_menuattonew\">\n<div>\n<table border=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><a href=\"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/#\" onclick=\"window.print()\"><\/a><\/td>\n<td><a href=\"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/#\" onclick=\"window.close()\"><\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 INDICE GENERALE Allegato 1 &#8211; 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