{"id":63,"date":"2011-01-26T16:09:31","date_gmt":"2011-01-26T16:09:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2011\/01\/26\/tassazione-lease-back\/"},"modified":"2011-01-26T16:09:31","modified_gmt":"2011-01-26T16:09:31","slug":"tassazione-lease-back","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/tassazione-lease-back\/","title":{"rendered":"Studio Legale &#038; Tributario &#8211; Creaco: La tassazione del Lease Back"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Le plusvalenze derivanti da un&#8217;operazione di lease back devono essere tassate in funzione della durata del contratto di locazione e non per intero nel periodo di imposta in cui \u00e8 avvenuta la cessione.<br \/>In questo senso si \u00e8 pronuncuata la Commissione Tributaria Provinciale di Modenza, con la sentenza 5\/2011, relativa ad un accertamento del 2005.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la Commissione Tributaria, l&#8217;operazione di lease back non pu\u00f2 essere equiparata a una mera cessione a titolo oneroso in quanto tale cessione, che pur esiste, non ha autonomia causale, essendo inscindibilmente collegata alla successiva operazione di locazione; la causa del negozio \u00e8 infatti \u00e8 quella di finanziamento, diversa dunque dalle cause dei distinti segmenti\u00a0 negoziali che compongono il lease back.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non trattandosi di una mera cessione, non si pu\u00f2 applicare l&#8217;art. 86 del Testu Unico sulle Imposte dei Redditi, che obbligherebbe alla tassazione della plusvalenza per intero nell&#8217;esercizio di realizzo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza accoglie, invece, i motivi del ricorrente secondo il quale il plusvalore va assoggettato a imposizione in maniera graduale, secondo la ripartizione temporale di cui all&#8217;art. 2425 bis, comma 4 del Codice Civile, secondo il quale le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, secondo la Commissione Tributaria, la ripartizione, anche fiscale, della plusvalenza prescinde dalle diverse modalit\u00e0 di differimento del provento utilizzate dalla prassi contabile. Al riguardo, l&#8217;impostazione pi\u00f9 diffusa \u00e8 quella di rilevare le plusvalenze dall&#8217;atto della cessione del bene poi acquisito in leasing, iscrivere il bene in bilancio al maggior valore e riscontare le plusvalenze lungo la durata del contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una diversa prassi &#8211; utilizzata dal ricorrente &#8211; \u00e8 reiscrivere il bene nello stato patrimoniale al netto della plusvalenza. Anche questa seconda prassi contabile conduce, indirettamente, al differimento dell&#8217;imputazione a conto economico del plusvalore e alla sua ripartizione graduale per competenza, in conseguenza dei minori ammortamenti imputati in bilancio perch\u00e8 calcolati su un costo del bene ridotto dell&#8217;ammontare della plusvalenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza, quindi, \u00e8 in controtendenza rispetto alla tesi dell&#8217;amministrazione secondo la quale la plusvalenza, in base all&#8217;art. 86 del TUIR, concorre integralmente\u00a0 alla formazione del reddito\u00a0 imponibile nell&#8217;esercizio in cui \u00e8 realizzata ovvero, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge in quote costanti nell&#8217;esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza, invece, \u00e8 in linea con il parere della prevalente dottrina secondo cui lo sfasamento temporale fra la rilevanza fiscale del costo (la quota capitale del canone di leasing) e di una componente rettificata dello stesso (la plusvalenza) non consentirebbe di rispettare la necessaria contrapposizione (per correlazione) delle componenti positive e negative di reddito, con conseguente disparit\u00e0 di trattamento rispetto a chi decidesse di rifinanziarsi in altro modo (per esempio, con un mutuo garantito da un cespite).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza afferma, inoltre, che \u00e8 possibile contabilizzare l&#8217;operazione di leasing secondo il metodo finanziario dello Ias 17, e non secondo il metodo patrimoniale, anche se il soggetto non \u00e8 tenuto alla adozione degli Ias in quanto le due modalit\u00e0 di contabilizzazione sono alternative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A nulla rileva che l&#8217;Oic 16 considera applicabile il metodo patrimoniale n\u00e8 che l&#8217;art. 2427 c.c., laddove prescrive che nella nota integrativa vengano fornite informazioni che consentano di raffigurare il metodo finanziario, presuppone di fatto, l&#8217;uso del metodo patrimoniale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 8292\/2003, aveva del resto affermato che il metodo finanziario non pu\u00f2 considerarsi vietato. <span style=\"color: #ffffff;\">consulenza tributaria e fiscale, studio legale tributarista a catania.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le plusvalenze derivanti da un&#8217;operazione di lease back devono essere tassate in funzione della durata del contratto di locazione e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-63","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}