{"id":66,"date":"2011-02-14T18:12:36","date_gmt":"2011-02-14T18:12:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2011\/02\/14\/notifiche-nulle\/"},"modified":"2011-02-14T18:12:36","modified_gmt":"2011-02-14T18:12:36","slug":"notifiche-nulle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/notifiche-nulle\/","title":{"rendered":"Studio Legale &#038; Tributario &#8211; Creaco: Notifiche inesistenti se il soggetto non \u00e8 abilitato"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Sino ad oggi, la Corte di Cassazione \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi unicamente su questioni relative alle conseguenze derivanti dalla mancata compilazione della relata di notifica delle cartelle di pagamento. Mentre non \u00e8 stato assolutamente sollevato dinnanzi alla stessa il diverso problema della inesistenza della notifica perch\u00e9 effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 bene precisare preliminarmente, infatti, che si tratta di due questioni giuridiche totalmente differenti, in quanto la compilazione della relata di notifica \u00e8 finalizzata all\u2019identificazione del soggetto ricevente, la cui non identificabilit\u00e0 \u00e8 semplicemente causa di nullit\u00e0 (che peraltro nel nostro ordinamento sono tassativamente previste dall\u2019art. 160 c.p.c.), e quindi in quanto tale sanabile ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 156 c.p.c, secondo comma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La questione giuridica riguardante il soggetto abilitato dalla legge, nei casi di notifiche eseguite a mezzo posta, a consegnare all\u2019Agente Postale l\u2019atto da notificare \u00e8 cosa ben diversa!!!<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 160 c.p.c. gi\u00e0 citato, infatti, prescrive la nullit\u00e0 della notificazione tassativamente nei casi di inosservanza delle \u201cdisposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi \u00e8 incertezza assoluta sulla persona a cui \u00e8 fatta o sulla data, salva l\u2019applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c.\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E si evince facilmente come la norma appena riportata non annoveri tra le cause di nullit\u00e0 della notifica l\u2019esecuzione della stessa da parte di soggetto a ci\u00f2 non abilitato.<strong> <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tali premesse sono senza dubbio essenziali per l\u2019esatto inquadramento della problematica, soprattutto alla luce del dettato normativo di cui all\u2019art. 156, primo comma, il quale, infatti, stabilisce che: \u201c<em>non pu\u00f2 essere pronunciata la nullit\u00e0 per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullit\u00e0 non \u00e8 comminata dalla legge<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 utile l\u2019interpretazione di tale norma, non solo dal punto di vista della tassativit\u00e0 delle cause di nullit\u00e0, ma anche al fine di comprendere la volont\u00e0 del legislatore di riferire tale disciplina delle nullit\u00e0, come anche della sanatoria prevista dal secondo comma dello stesso articolo, ai soli atti del processo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Al contrario, la presente problematica si riferisce esclusivamente alle notifiche per posta degli atti sostanziali<\/strong> (per esempio, cartelle esattoriali, atti della procedura esecutiva ecc.) e <strong>non riguarda assolutamente gli atti del processo tributario,<\/strong> (<strong>Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 20 giugno 2007, n. 14294) <\/strong>per i quali, invece, la notificazione, oltre ad ammettere spesso l\u2019utilizzo di forme semplificate (<strong>le cc.dd. notifiche dirette)<\/strong>, costituisce condizione di giuridica efficacia e, se viziata da nullit\u00e0, comporta l\u2019operativit\u00e0 della sanatoria ex art. 156 c.p.c., con effetto retroattivo, per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 d\u2019uopo l\u2019affermazione appena fatta poich\u00e9 <strong>la notifica della cartella di pagamento non ha unicamente la finalit\u00e0 di far conoscere l\u2019atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella di pagamento un atto unilaterale recettizio la sua notifica ha la funzione di perfezionarne l\u2019esistenza giuridica.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si capisce pertanto come la sanatoria per il raggiungimento dello scopo prevista dall\u2019art. 156 c.p.c. non possa in questo caso trovare applicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 26 del D.P.R. 602\/1973 stabilisce al primo comma che \u201cLa cartella \u00e8 notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica pu\u00f2 essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella \u00e8 notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell&#8217;avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove \u00e8 l&#8217;abitazione, l&#8217;ufficio o l&#8217;azienda\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019interpretazione letterale dell\u2019art. 26 porta a ritenere che il Legislatore abbia voluto stabilire <strong>una garanzia maggiore per le notificazioni di atti sostanziali<\/strong> (e non processuali, lo si sottolinea ancora) che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente, prevedendo che solo i soggetti tassativamente indicati possano validamente effettuarle. <strong>All\u2019interno dello stesso primo comma<\/strong>, l\u2019art. 26 cit. disciplina poi le <strong>modalit\u00e0 con cui <em>gli stessi soggetti<\/em><\/strong><strong> <\/strong>possono notificare gli atti, tra le quali annovera anche l\u2019invio dell\u2019atto per posta. \u00c8 senz\u2019altro privo di fondamento giuridico inserire all\u2019interno dello stesso comma del medesimo articolo due statuizioni per poi intendere che le stesse siano interpretate ed applicate in senso non uniforme e collegato!!!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per focalizzare bene i termini giuridici del problema \u00e8 importante precisare che, in tema di notificazioni delle cartelle di pagamento per posta, occorre distinguere <strong>due distinte fasi procedimentali:<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>\n<p><strong>la prima<\/strong>, quella di consegna materiale della cartella dal concessionario all\u2019agente postale (tramite la busta verde e non la busta bianca);<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>la seconda,<\/strong> quella di notifica da parte dell\u2019agente postale al contribuente; in sostanza, l\u2019agente postale agisce sempre come \u201c<strong>nuncius<\/strong>\u201d, cio\u00e8 ausiliario dell\u2019agente notificatore.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">I due momenti temporali sono nettamente distinti e disciplinati <strong>dall\u2019art. 26, primo comma, cit. che, \u00e8 bene subito chiarire, \u00e8 stato modificato nel corso degli anni ed ha avuto la seguente formulazione giuridica: <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"a\">\n<li>\n<p><strong>dal 1\u00b0 gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999:<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLa notificazione della cartella al contribuente \u00e8 eseguita dai messi notificatori dell\u2019esattoria o dagli Ufficiali esattoriali ovvero dagli Ufficiali giudiziari e nei comuni, che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l\u2019esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell\u2019esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione pu\u00f2 essere eseguita anche mediante invio, <strong>da parte dell\u2019esattore,<\/strong> di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell\u2019avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo\u201d;<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"a\">\n<li>\n<p><strong>dall\u201901 luglio 1999 sino all\u201908\/06\/2001, a seguito delle modifiche introdotte dall\u2019art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999: <\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLa cartella \u00e8 notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. <strong>La notifica pu\u00f2 essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella \u00e8 notificata in plico chiuso<\/strong> e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell\u2019avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma\u201d;<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"a\">\n<li>\n<p><strong>dal 09\/06\/2001 sino ad oggi, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall\u2019art.<\/strong> <strong>1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2001):<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLa cartella \u00e8 notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. <strong>La notifica pu\u00f2 essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella \u00e8 notificata in plico chiuso<\/strong> e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell\u2019avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma <strong>o dal portiere dello stabile dove \u00e8 l\u2019abitazione, l\u2019ufficio o l\u2019azienda\u201d.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come pu\u00f2 facilmente notarsi dallo sviluppo normativo di cui sopra, <strong>per la notifica a mezzo posta, <\/strong>il legislatore: in un primo momento storico<strong>,<\/strong> ha tassativamente previsto che fosse fatta direttamente <strong>\u201cda parte dell\u2019esattore\u201d<\/strong>; <strong>successivamente, ha cancellato tale inciso e, di conseguenza, ha previsto che fosse fatta soltanto dai soggetti tassativamente indicati nell\u2019art. 26, comma 1, prima parte, cit. (Ufficiali della riscossione;<\/strong> <strong>altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge;<\/strong> ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario <strong>dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il significato proprio delle parole e l\u2019intenzione del legislatore sono chiari <strong>nell\u2019escludere, a far data dall\u201901 luglio 1999, l\u2019esattore (oggi concessionario) dalla notificazione mediante invio diretto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo queste preliminari ed imprescindibili precisazioni si comprende facilmente la differenza tra la problematica della mancata compilazione della relata di notifica che si trova sulla cartella di pagamento che comporta la nullit\u00e0 della notifica stessa e quella attinente alle conseguenze che possono derivare dalla esecuzione della notifica da parte di soggetto a ci\u00f2 non abilitato dalla legge. \u00c8 comprensibile infatti che il Legislatore abbia voluto prevedere una garanzia maggiore per la notifica degli atti tributari sostanziali in quanto questi incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del destinatario e, pertanto, \u00e8 pi\u00f9 che coerente che le notifiche degli stessi debbano essere poste in essere mediante procedure ben definite e da soggetti abilitati, cos\u00ec da poter garantire l\u2019effettiva conoscenza dell\u2019atto da parte del soggetto destinatario. A maggior ragione, poi, se la notifica della cartella di pagamento ha altres\u00ec la finalit\u00e0 di rendere l\u2019atto perfetto in senso giuridico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Consolidata dottrina e ricorrente giurisprudenza nell\u2019affermare che \u201cl\u2019inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest\u2019ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cio\u00e8, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura\u201d non connotano di impossibilit\u00e0 giuridica l\u2019istituto della inesistenza della notificazione, ma anzi ne affermano la ricorrenza, quand\u2019anche eccezionale, tutte le volte in cui la notificazione si discosti dal modello legale previsto dalla legge. Circostanza, questa, che ad avviso di chi scrive, si verifica tutte le volte in cui non sia identificabile il soggetto che abbia eseguito la notificazione, con la conseguenza che non sia possibile verificare se egli rientri tra i soggetti abilitati, poich\u00e9 in caso contrario ci si troverebbe in presenza di una situazione estranea al modello legale, che non pu\u00f2 che determinare l\u2019inesistenza della notificazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E quindi si ribadisce la circostanza che la Corte di Cassazione sullo specifico argomento della notifica effettuata da soggetto non abilitato non si \u00e8 mai fino ad ora assolutamente pronunciata. Tanto pi\u00f9 se si pensa che tale questione di diritto \u00e8 stata solo recentemente sollevata per la prima volta dinnanzi ai giudici di prima istanza. E pertanto, si pu\u00f2 facilmente concludere che le eccezioni di Equitalia, come le tesi dottrinali contrarie a quanto in questa sede sostenuto e che portano a sostegno la giurisprudenza della Suprema Corte, sono senza dubbio alcuno giuridicamente infondate ed immotivate, perch\u00e9 come si \u00e8 pi\u00f9 volte precisato, tali interpretazioni sono frutto della confusione delle due assolutamente differenti problematiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, vi \u00e8 stato chi ha portato a sostegno delle proprie argomentazioni contrarie all\u2019inesistenza delle notifiche effettuate direttamente dal concessionario, <strong>l\u2019ordinanza della<\/strong> <strong>Corte di Cassazione del 6 luglio 2010, n. 15948<\/strong>. In tale ordinanza, tuttavia la Suprema Corte si pronuncia sulle conseguenze giuridiche della mancata redazione della relata di notifica, che come si \u00e8 detto nella parte iniziale del presente articolo, comporta la nullit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 160 c.p.c.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attinenti alla <strong><em>diversa probl.ematica<\/em><\/strong> delle notifiche effettuate da soggetto non abilitato dalla legge ad eseguirle, o in ogni caso da soggetto non identificabile, vi sono numerose pronunce dei giudici di merito, le quali, giusta l\u2019interpretazione della norma di cui al primo comma dell\u2019art. 26, D.P.R. 602\/1973, concludono dichiarando l\u2019inesistenza della notifica a mezzo posta della cartella di pagamento quando non sia effettuata dai soggetti tassativamente indicati dal primo comma dell\u2019art. 26 cit..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Valga tra tutte, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce del 29\/12\/2010, n. 533, della quale se ne riporta quasi integralmente la motivazione, data la sua compiutezza e linearit\u00e0 espositiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Le contro deduzioni di Equitalia fanno ricorso al secondo periodo del primo comma dell&#8217;art. 26 del citato D.P.R., laddove si legge <\/em><em>:&#8221;La notifica pu\u00f2 esse eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Tale interpretazione non convince il Collegio in quanto la locuzione su citata viene letta in modo <\/em><em>estrapolato dal contesto in cui \u00e8 inserita. <\/em><em><strong>La stessa non \u00e8 altro che la prosecuzione del primo periodo<\/strong><\/em><em><strong> dell&#8217;art. 26 del citato Dpr. tenendo come riferimento il punto principale dell&#8217;articolato laddove specifica che <\/strong><\/em><em><strong>&#8220;la <\/strong><\/em><em><strong>cartella \u00e8 notificata dagli ufficiali della riscossione o da <\/strong><\/em><em><strong>altri soggetti <\/strong><\/em><em><strong>abilitati&#8221; e <\/strong><\/em><em><strong>la possibilit\u00e0 di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall&#8217;Agente della riscossione.<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Il tema della notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino \u00e8 stato rigorosamente <\/em><em>disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602\/73 e 60 D.P.R. 600\/73, laddove vengono dettate<\/em><em> tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell&#8217;atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all&#8217;esito del procedimento notificatorio.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Con l&#8217;art. 14 della L. 890\/82 il legislatore ha riservato la possibilit\u00e0 di eseguire <\/em><em>&#8220;la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della <\/em><em>posta <\/em><em>direttamente dagli uffici <\/em><sub><em>.<\/em><\/sub><em>finanziari&#8221;. <\/em><em>Detta previsione \u00e8 chiaramente riservata agli uffici che esercitano potest\u00e0 impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Va peraltro osservato che mentre con l&#8217;originario testo dell&#8217;art. 26 D.P.R. 602\/73, l\u00b0 comma, la <\/em><em>notificazione era stabilito che potesse essere eseguita<\/em><em> <\/em><em>&#8220;anche mediante invio, da parte dell&#8217;esattore, <\/em><em>di lettera raccomandata con avviso di ricevimento &#8220;, <\/em><em>oltrech\u00e8 dai messi notificatori dell&#8217;esattoria; dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei Comuni non sede di pretura dai messi comunali e dai messi di conciliazione, la disposizione \u00e8 sensibilmente variata con l&#8217;avvento della riforma della riscossione mediante ruolo (D.Lgs. 26.02.1999, n. 46; D.Lgs. 13.04.1999, n. 112).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>L&#8217;art. 26 predetto, come sostituito dall&#8217;art. 12, D.Lgs. 46\/1999, ora dispone che <\/em><em>&#8220;La cartella \u00e8 <\/em><em>notificata dagli ufficiali della riscossione <\/em><em>o <\/em><em>da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme <\/em><em>previste dalla legge ovvero, previa<\/em><sub><em>.<\/em><\/sub><em> eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica pu\u00f2 essere eseguita anche mediante. invio di raccomandata con avviso di ricevimento&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Disposizione quest&#8217;ultima che, a differenza della formulazione precedente, non contempla la espressione <\/strong><\/em><em><strong>&#8220;da parte dell&#8217;esattore&#8221;<\/strong><\/em><em> <\/em><em>che \u00e8 invece sostanzialmente rimasta nell&#8217;art. 14 L. 20 <\/em><em>novembre 1982 n. 890 prima richiamato, che attribuendo agli uffici finanziari il potere di notificare<\/em><em> <\/em><em>&#8220;a mezzo posta direttamente&#8221; <\/em><em>gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, ha inteso fornire una giustificazione <\/em><em>&#8220;catione subiecti &#8220;, <\/em><em>alla differente disciplina, sostituendo un pubblico funzionario all&#8217;organo della notificazione, limitatamente all&#8217;atto di cui trattasi, <\/em><em><strong>in considerazione di tale sua qualit\u00e0, non rivestita invece dal concessionario della riscossione che \u00e8 una societ\u00e0 commerciale di diritto privato.<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Ne \u00e8 riprova che l&#8217;art. 26, D.P.R. 602\/73, nella vigente formulazione, esordisce affidando a soggetti specifici la funzione della notificazione delle cartelle, in primo luogo agli ufficiali della riscossione <\/em><em>per i quali l&#8217;art. 42, D.Lgs. 112\/98 stabilisce criteri e modalit\u00e0 per la acquisizione della idoneit\u00e0 allo<\/em><em> svolgimento delle funzioni e rimette al prefetto l&#8217;autorizzazione al loro esercizio, con il potere di <\/em><em>revoca; controllo che suppone una abilitazione di partenza e una verifica in corso di attivit\u00e0 per la<\/em><em> <\/em><em>natura del ruolo svolto, che il sistema ha apertamente escluso che possa essere direttamente, quanto<\/em><em> all&#8217;adempimento di cui si tratta, esercitato dal concessionario, tant&#8217;\u00e8 che l&#8217;art. 43 afferma che <\/em><em>&#8220;1 <\/em><em>&#8216;ufficiale della riscossione non pu\u00f2<\/em><sub><em>,<\/em><\/sub><em> farsi rappresentare n\u00e9 sostituire&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Ne deriva che la previsione contenuta nell&#8217;art. 26 della notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento debba essere letta esclusivamente come modalit\u00e0 esecutive, alla stregua di quanto stabilisce la L. 890\/1982, pur sempre affidata all&#8217;organo della notificazione, all&#8217;interno della struttura operativa (l&#8217;art. 45, D.Lgs. 112\/1999 prevede che il concessionario per la notifica delle&#8217;, cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l&#8217;intimazione ad adempiere possa nominare uno o pi\u00f9 messi notificatori che non possono farsi rappresentare o sostituire) ovvero all&#8217;esterno di essa (ex art. 26, <\/em><em>D.P.R. <\/em><em>602\/73, messi comunali o agenti della polizia municipale), sicch\u00e9 una volta che la notificazione risulti sottratta al concessionario, la attivit\u00e0 che a riguardo sia da lui compiuta \u00e8 inesistente e il vizio relativo non \u00e8 sanabile ai sensi dell&#8217;art. 156 c.p.c. che, quand&#8217;anche fosse ritenuto applicabile ad atti diversi da quelli processuali (la cartella in questione tale non \u00e8), non pu\u00f2 essere invocato al di fuori delle ipotesi di nullit\u00e0\u201d. \u2026 \u201c<\/em><em>A fronte di tali rilievi non \u00e8 condivisibile quanto assume la Corte di legittimit\u00e0 (<\/em><em><strong>Ord. 15948\/2010, ordinanza gi\u00e0 brevemente commentata<\/strong><\/em><em>) che non risulta essersi fatta carico della soluzione normativa del D.P.R. 602\/73, ancor pi\u00f9 quando considera il disposto dell&#8217;art. 127, D.P.R. n. 43\/1988 che per le notifiche degli atti e dei provvedimenti previsti dal D.P.R. 602\/73 opera un rinvio all&#8217;art. 60, D.P.R. 600\/73, che espressamente richiama le norme del Codice di procedura civile (artt. 137 e ss.) che disciplinano la notificazione come atto proprio ed esclusivo dell&#8217;ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tal senso anche la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara che nella sentenza n. 743\/4\/10 del 3 novembre 2010, stabilisce che \u201c<em>Osserva il Collegio che per inquadrare i termini della questione su cui le parti controvertono \u00e8 d&#8217;uopo leggere &#8211; con il criterio di ermeneutica fornito dall&#8217;art. 12 delle Preleggi &#8211; l&#8217;articolo 26 del D.P.R. 602\/73 che disciplina la notifica degli atti di riscossione, del quale \u00e8 utile trascrivere il primo comma: \u00abLa cartella \u00e8 notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero previa convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica pu\u00f2 essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella \u00e8 notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell&#8217; avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove \u00e8 l&#8217;abitazione, l&#8217;ufficio o l&#8217;azienda\u00bb\u2026 In buona sostanza, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all&#8217;ausilio del servizio postale; consequenzialmente, l&#8217;Agente della riscossione non pare possa ricorrere in alcun modo alla notifica diretta, ma deve, necessariamente, passare attraverso i soggetti menzionati nel primo comma: essi sono gli unici a poter fruire del servizio postale. <\/em><em>A queste conclusioni \u00e8 giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che, con sentenza n. 909\/05\/2009 del 23 ottobre 2009, ha stabilito che \u00abla possibilit\u00e0 di notificare la cartella mediante invio di <\/em><em>raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale, mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente<\/em><em> dall&#8217;Agente della riscossione. Il tema della notifica degli atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino \u00e8 stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26, D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e 60 D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell&#8217;atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all&#8217;esito del procedimento notificatorio\u00bb. In tal senso si sono espressi i Giudice del Tribunale di Udine, i quali, con <\/em><em>sentenza n. 1183\/2008 hanno con<\/em><em>cluso che \u00abnon \u00e8 consentito al concessionario di estendere la norma (l&#8217;art. 26 D.P.R. del 29 settembre 1973) fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l&#8217;invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di tutte le considerazioni fatte nel presente articolo, della giurisprudenza richiamata e riportata, \u00e8 evidente che comincia ad emergere la diversit\u00e0 giuridica tra la questione attinente alla mancata compilazione della relata di notifica che comporta la nullit\u00e0 della stessa e quella attinente, invece, alla inesistenza della notifica perch\u00e9 eseguita da soggetto non abilitato. L\u2019inesistenza \u00e8 un vizio insanabile dell\u2019atto e, pertanto, quando sulla questione specifica trover\u00e0 a pronunciarsi PER LA PRIMA VOLTA la Suprema Corte di Cassazione, qualora dovesse accogliere tale interpretazione, potrebbe derivarne un grosso danno per l\u2019Erario, in quanto l\u2019inesistenza della notifica comporter\u00e0 l\u2019annullamento immediato dell\u2019atto impositivo, con conseguente e pi\u00f9 che legittima perdita della potest\u00e0 impositiva nel caso concreto con quell\u2019atto esercitata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 dimostrato in questo elaborato che sempre pi\u00f9 numerose sono le decisioni dei giudici di merito che accolgono la questione dell\u2019inesistenza della notifica eseguita da soggetto non abilitato, in quanto tale prassi notificatoria \u00e8 riconosciuta essere assolutamente estranea al modello legale che, invece, prevede che le notifiche degli atti tributari sostanziali siano effettuate solo dai soggetti tassativamente indicati nel primo comma dell\u2019art. 26 del D.P.R. 602\/1973 per motivi di garanzia legale di tutte le parti (fisco e contribuente).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fonte: Altalex.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sino ad oggi, la Corte di Cassazione \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi unicamente su questioni relative alle conseguenze derivanti dalla [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-66","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}