{"id":69,"date":"2011-02-17T13:21:34","date_gmt":"2011-02-17T13:21:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2011\/02\/17\/ipoteca-esattoriale\/"},"modified":"2011-02-17T13:21:34","modified_gmt":"2011-02-17T13:21:34","slug":"ipoteca-esattoriale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/ipoteca-esattoriale\/","title":{"rendered":"Studio Legale &#038; Tributario &#8211; Creaco:  L&#8217;ipoteca Esattoriale"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong>Cos&#8217;e&#8217; l&#8217;ipoteca esattoriale.<br \/><\/strong>Il motivo di questo brevissimo articolo proviene da un esame della quotidianit\u00e0 personale e professionale. Sempre pi\u00f9 spesso conoscenti e clienti mi richiedono informazioni su di una ipoteca esattoriale e, sovente, ci\u00f2 accade non solo dopo che ne ricevono notizia per raccomandata ma, soprattutto, perch\u00e9 scoprono di averne subito l&#8217;iscrizione su immobili di loro propriet\u00e0. \u00c9 un argomento da cui sgorgano decine e decine di domande ad alcune delle quali, possibilmente, si cercher\u00e0 di dare risposta con questo brevissimo post.<\/p>\n<p>Premesso che l&#8217;Agente di riscossione \u00e8 il soggetto che iscrive siffatte ipoteche, oggi materializzato nel c.d. &#8220;<em>Gruppo Equitalia<\/em>&#8220;, \u00e8 noto chi e cosa sia. Tutti noi conosciamo, anche per sentito dire -e almeno in superficie- il significato di atti quali cartella di pagamento, fermo amministrativo, avviso bonario, intimazione di pagamento etc.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Quello che, invece, sfugge al controllo del cittadino sono i &#8220;motivi&#8221; o, per meglio dire, i presupposti di cos\u00ec ampi poteri che ha un ente che si presenta sotto forma di Societ\u00e0 per Azioni, una societ\u00e0 di diritto privato, etichettata come tutte le altre imprese (sas, srl, spa&#8230;) che per\u00f2 riesce ad arrivare vicinissimo al contribuente resosi, magari anche per un caso, moroso rispetto l&#8217;erario. La risposta \u00e8 semplice. \u00c9 la legge a conferire poteri cos\u00ec ampi.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15px; align: justify;\"><strong>LA BASE DELL&#8217;IPOTECA: il ruolo e\/o la cartella di pagamento<\/strong>.<br \/>Se non c&#8217;\u00e8 anche una cartella di pagamento (sostanzialmente riproduzione dettagliata del ruolo esattoriale, atto interno dell&#8217;agente i cui effetti sono assimilabili a quelli di un decreto ingiuntivo) non pu\u00f2 esserci ipoteca esattoriale. Stesso principio vale per tutti quei casi in cui la cartella sia affetta da vizi relativi, ad esempio, di notifica, di intervenuta prescrizione o decadenza del diritto, etc.<br \/>Tutto questo perch\u00e9? Esiste un principio in campo di riscossione e, pi\u00f9 in generale, in diritto tributario secondo cui la pretesa tributaria si forma legittimamente solo nel rispetto di una sequenza legislativamente e tassativamente prevista dalla legge. Significa che il procedimento ha l&#8217;anatomia di una catena, per cui, se uno degli anelli manca o \u00e8 debole si spezza. Ecco una sintesi di un <em>iter<\/em> che precede una ipoteca esattoriale. Ogni punto \u00e8 presupposto logico e giuridico del successivo.<\/p>\n<p>1. Formazione e notifica di avviso di accertamento e liquidazione (termine per opporsi) &#8211; definitivit\u00e0 dell&#8217;accertamento.\u00a0<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>\n<p style=\"LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 15px; align: justify\" align=\"justify\">Formazione del ruolo esattoriale &#8211; formazione e notifica cartella di pagamento (termine per opporsi).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 15px; align: justify\" align=\"justify\">Decorsi 60gg dalla notifica della cartella diventa titolo esecutivo.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 15px; align: justify\" align=\"justify\">Iscrizione dell&#8217;ipoteca.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong>L&#8217;ORIGINE DELLE ATTRIBUZIONI DELL&#8217;AGENTE DI RISCOSSIONE: LA LEGGE.<br \/><\/strong>All&#8217;interno della folta normativa che disciplina il diritto tributario vi \u00e8 l&#8217;art. 49 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il quale testualmente stabilisce che: &#8220;<em>Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo [&#8230;] il concessionario pu\u00f2 altres\u00ec promuovere azioni cautelari e conservative, nonch\u00e8 ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Il testo indica chiaramente che all&#8217;Agente di riscossione sono legislativamente attribuite delle funzioni proprie di organismi pubblici. Basti pensare che in fatto di crediti fra privati per avere un titolo esecutivo, quindi di pari efficacia della cartella scaduta, \u00e8 necessario, dapprima e come condizione di procedibilit\u00e0, inviare atto di diffida e costituzione in mora, indi poi presentare ricorso al giudice per ottenere (previa documentazione esaustiva del credito medesimo) il decreto ingiuntivo che, solitamente, non essendo provvisoriamente esecutivo non permette l&#8217;immediata aggressione dei beni del debitore. Lo si deve poi notificare al debitore, attendere quindi i 40 giorni previsti per legge affinch\u00e9 il debitore possa esercitare la facolt\u00e0 di opporsi.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Trascorso tutto questo tempo, sempre se non interviene n\u00e9 opposizione n\u00e9 il pagamento, si deve formare il c.d. atto di precetto con cui si intima il pagamento, sempre con termine di minimo 10 gg dalla notifica. Solo dopo si pu\u00f2 richiedere il pignoramento al tribunale. Tutta una procedura che richiede tempi non brevi e, chiaramente, l&#8217;assistenza di un legale.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Se il credito \u00e8 di un ente pubblico che da mandato all&#8217;agente di riscossione i tempi saranno diversi.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>FASE 1<\/strong> formazione del ruolo &#8211; notifica cartella (gg. 60) &#8211; trasformazione automatica in titolo esecutivo<\/p>\n<p><strong>FASE 2<\/strong> iscrizione ipoteca ex art. 77 sulla base del ruolo<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>FASE 3 <\/strong>notifica intimazione pagamento (assimilabile al precetto) con termine gg 5 <br \/><strong><br \/>FASE 4 <\/strong>pignoramento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tutto senza l&#8217;intervento del Giudice nella formazione degli atti impositivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ffffff;\">Lo studio legale e tributario creaco \u00e8 estremamente specializzato in diritto tributario con particolari specifiche in favore della tutela legale del contribuente avverso le pretese fiscali e tributarie dell&#8217;agenzia delle entrate e del concessionario della riscossione.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cos&#8217;e&#8217; l&#8217;ipoteca esattoriale.Il motivo di questo brevissimo articolo proviene da un esame della quotidianit\u00e0 personale e professionale. 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