{"id":74,"date":"2011-09-26T13:44:00","date_gmt":"2011-09-26T13:44:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2011\/09\/26\/bollo-auto-prescrizione-in-3-anni\/"},"modified":"2011-09-26T13:44:00","modified_gmt":"2011-09-26T13:44:00","slug":"bollo-auto-prescrizione-in-3-anni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/bollo-auto-prescrizione-in-3-anni\/","title":{"rendered":"Bollo auto: Prescrizione in 3 anni"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\">Termine  di prescrizione bollo auto \u2013 l\u2019accertamento del mancato pagamento bollo  auto \u00e8 possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in  cui doveva essere effettuato il pagamento.<\/h2>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<div>In tema di bollo auto, \u201cl\u2019azione dell\u2019Amministrazione finanziaria  per il recupero delle tasse dovute dal 1\u00b0 gennaio 1983 per effetto  dell\u2019iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle  relative penalit\u00e0 si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a  quello in cui doveva essere effettuato il pagamento\u201d (art.5 del D.l.  953\/82, cos\u00ec come modificato dall\u2019art.3 del D.l. 2\/86 convertito nella  legge 60\/86).<br \/>Successivamente lo stesso articolo recita: \u201cNello  stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso  delle tasse indebitamente corrisposte\u201d.<br \/>In estrema sintesi quindi il  diritto di recupero della tassa di possesso \u00e8 di tre anni sia per  l\u2019attivit\u00e0 di accertamento che per quella di riscossione.<br \/>La scadenza  del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri  pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa  materia. In particolare, anche se l\u2019elenco \u00e8 da considerarsi non  esaustivo:<br \/>\u2022 Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.;<br \/>\u2022 Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto<br \/>\u2022 Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio (CONTINUA)<br \/>   <!--more-->  <\/p>\n<p>Come si ricorder\u00e0, la &#8220;tassa di circolazione&#8221;, una volta  divenuta &#8220;tassa di possesso&#8221;, \u00e8 diventata regionale dal 1993, per le  sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, \u00e8  rimasta un tributo di tipo erariale. <br \/>Vanno in tale ottica  attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di  proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale \u00e8  possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso.<br \/>A  tal proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento  della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il  termine con proprie leggi, cosi come confermato anche dalla I Sezione  civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658\/1997<span dir=\"ltr\"> begin_of_the_skype_highlighting\u00a0<span title=\"Chiama questo numero in Italia con Skype: +3936581997\" dir=\"ltr\"> <span title=\"Opzioni Skype \"><span style=\"background-position: -2139px 1px;\"> <\/span> <\/span> 3658\/1997 <\/span> end_of_the_skype_highlighting<\/span>).<br \/>In  tale ottica assume particolare rilevanza la Sentenza n. 311 del 2  ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale la  quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e  deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione  relativi alla riscossione del bollo. Il dispositivo emanato infatti,  bocciando le leggi di proroga, dichiara che \u00e8 costituzionalmente  illegittimo l&#8217;art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio  2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine  scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse  automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all&#8217;anno 1999.<br \/>La  Corte infatti ha stabilito che &#8220;il legislatore statale, pur attribuendo  alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente  ad un limitato potere di variazione dell&#8217;importo originariamente  stabilito, nonch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 amministrativa relativa alla riscossione ed  al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora  sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina  del tributo&#8221; che no n pu\u00f2 definirsi come tributo proprio della regione  dal momento che la tassa \u00e8 stata &#8220;attribuita&#8221; alle regioni, ma non  &#8220;istituita&#8221; dalle stesse.<\/div><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Atti interruttivi della prescrizione del bollo auto<\/h3>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<div>Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato  rispettato, per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o  cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali  precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.)  e altres\u00ec le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a  livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).<br \/>L&#8217;ultima  legge che ha previsto proroghe e&#8217; il decreto fiscale collegato alla  finanziaria 2004 (art.37 legge 326\/03) che ha disposto che tutte le  prescrizioni (in materia di bollo) con scadenza tra il 25\/11\/03 e il  31\/12\/05 fossero prorogate a tale ultima data. <br \/>Occorre considerare  che in tema di bollo auto,oltre all\u2019avviso di accertamento, anche la  cartella di pagamento deve essere notificata entr o il decorso del terzo  anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.<br \/>Proprio  in riferimento a quest\u2019ultimo punto, occorre far presente che la  notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella  esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l\u2019interruzione dei  termini di prescrizione \u2013 i quali comunque ricominciano dal giorno  successivo \u2013 non ne determina la trasformazione nel pi\u00f9 lungo termine  decennale, come previsto dall\u2019art.2953 cc.( si veda in tal senso la  sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25\/05\/2007).<br \/>Secondo  la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non  fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale  ricomincer\u00e0 nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica,  dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine  triennale).<\/div><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Modalit\u00e0 di inoltro istanza di annullamento in autotutela<\/h3>\n<div style=\"text-align: justify;\">Se il  contribuente ritiene quindi l\u2019avviso bonario, l\u2019avviso di accertamento o  la cartella esattoriale infondata, poich\u00e9 il diritto di richiesta da  parte della Regione di competenza non \u00e8 stato esercitato nei termini,  pu\u00f2 presentare direttamente alla propria Regione, tramite raccomandat<em><span style=\"font-size: xx-small;\"> <\/span><\/em>a A.R., istanza di annullamento dell\u2019atto stesso.<br \/>In  caso di ricezione di un avviso di accertamento, ove l\u2019Amministrazione  regionale contesta l\u2019omesso, l&#8217;insufficiente o il ritardato pagamento  della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito  al pagamento che se accolto evita un futuro invio di un avviso di  accertamento, si pu\u00f2 presentare istanza di autotutela entro 30 giorni  dalla notifica.<br \/>In caso invece di ricezione di cartella esattoriale  la presentazione dell\u2019istanza in via di \u201cautotutela\u201d non interrompe il  termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla  Commissione Tributaria.<br \/>In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario avvier\u00e0 la riscossione coattiva.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Termine di prescrizione bollo auto \u2013 l\u2019accertamento del mancato pagamento bollo auto \u00e8 possibile entro la fine del terzo anno [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[72],"tags":[],"class_list":["post-74","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-studiocreaco"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}