{"id":75,"date":"2011-09-26T13:52:22","date_gmt":"2011-09-26T13:52:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2011\/09\/26\/controversie-di-pubblico-impiego\/"},"modified":"2011-09-26T13:52:22","modified_gmt":"2011-09-26T13:52:22","slug":"controversie-di-pubblico-impiego","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/controversie-di-pubblico-impiego\/","title":{"rendered":"Controversie di pubblico impiego."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #3366ff;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>Competente il giudice ordinario se l\u2019atto incide sullo status di lavoratore.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p>Con la sentenza n. 6711 dello scorso 20 settembre il Tar Lazio, sez. I  ter, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del  giudice amministrativo il ricorso avverso la determinazione regionale  avente ad oggetto l\u2019annullamento di ufficio dell\u2019atto di inquadramento  del ricorrente nella qualifica dirigenziale.<br \/> In materia di pubblico  impiego, si ricorda, le controversie di lavoro soggiacciono al riparto  di cognizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario  espressamente disciplinato dall\u2019art. 63 D.Lgs. 165\/2001.<br \/> Ai sensi  della citata disposizione, alla cognizione del giudice ordinario sono  devolute tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle  dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie  concernenti il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali. Ne  sono invece escluse, in quanto radicate in capo al giudice  amministrativo, quelle concernenti la materia delle procedure  concorsuali per l\u2019assunzione dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni.<\/p>\n<p>In particolare, chiarisce il Collegio, devono ritenersi attratte <strong>alla cognizione del giudice ordinario, secondo il criterio del cosiddetto <em>petitum<\/em> <em>sostanziale<\/em>,  tutte quelle controversie che, pur avendo ad oggetto provvedimenti  amministrativi presupposti, tendano a conseguire utilit\u00e0 relative allo  status del lavoratore<\/strong> e, segnatamente, al conferimento ed alla  revoca di incarichi dirigenziali (cfr. Cass. SS.UU. sentt. 1807\/2003,  6348\/2003, 6635\/2005).<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p>Secondo autorevole dottrina gli atti presupposti sonoquegli atti che, nell\u2019ambito di un procedimento amministrativo, si  pongono come antecedente logico e funzionale (oltrech\u00e9, in linea di  massima, temporale) rispetto ad un provvedimento finale produttivo di  effetti giuridici. Nella fattispecie in esame la procedura di  inquadramento in una qualifica superiore non denota, invero, elementi  tali da poterla ricondurre nell\u2019ambito di una procedimento  selettivo-concorsuale. Viene quindi indicato il giudice ordinario quale  Autorit\u00e0 giudiziaria alla quale spetta la cognizione della controversia.<br \/> In argomento si ritiene utile inoltre richiamare Cass. SS.UU. sent.  9168\/2006, secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice  amministrativo in materia di concorsi interni quando questi ultimi  comportino un passaggio da un\u2019area ad un\u2019altra, mentre rientrano  nell\u2019alveo della giurisdizione del giudice ordinario le controversie  attinenti ai concorsi interni che comportano il passaggio da una  qualifica ad un\u2019altra ma nell\u2019ambito della medesima area, ossia senza  novazione oggettiva del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Competente il giudice ordinario se l\u2019atto incide sullo status di lavoratore. 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