{"id":77,"date":"2011-09-29T10:59:07","date_gmt":"2011-09-29T10:59:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2011\/09\/29\/la-mediazione-e-il-processo-tributario\/"},"modified":"2011-09-29T10:59:07","modified_gmt":"2011-09-29T10:59:07","slug":"la-mediazione-e-il-processo-tributario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/la-mediazione-e-il-processo-tributario\/","title":{"rendered":"La Mediazione e il processo tributario"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Sebbene sia ancora pendente la spada di Damocle sulla mediazione  obbligatoria nelle controversie civili e commerciali, il Legislatore  prosegue con l\u2019opera di trasferimento \u2013 per fini deflativi \u2013 della  soluzione delle controversie in favore degli strumenti alternativi alla  giurisdizione introducendo l\u2019obbligatorio esperimento di una procedura  conciliativa anche con riferimento alle controversie in materia  tributaria. [continua&#8230;]<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p> Il comma 9 dell\u2019art. 32 del <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98\">d. l. 6 luglio 2011, n. 98<\/a>,  recante \u201cDisposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria\u201d,  introduce l\u2019art. 17-bis al d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 54, prevedendo  che \u00abper le controversie di valore non superiore a ventimila euro  relative ad atti emessi dall&#8217;Agenzia delle entrate, chi intende proporre  ricorso \u00e8 tenuto preliminarmente a presentare reclamo\u00bb.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La procedura di reclamo prevista si presenta quale condizione di <strong>ammissibilit\u00e0<\/strong> <strong>del<\/strong> <strong>ricorso<\/strong> dinanzi la magistratura tributaria, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (art. 17-bis, c. 2) e riguarda tutti gli <strong>atti<\/strong> <strong>emessi<\/strong> dalle Agenzie delle Entrate, di qualsiasi natura e genere, con la sola  eccezione del recupero degli aiuti di stato di cui all\u2019art. 47-bis del  D. Lgs. n. 546\/1992, di valore non superiore a <strong>ventimila<\/strong> <strong>euro<\/strong>, determinato sulla base dell\u2019importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogatecon l\u2019atto impugnato, ai sensi dell\u2019art. 12, c. 5 D. Lgs. 546\/1992.<br \/> La procedura ha inizio con la presentazione di un <strong>reclamo<\/strong> presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha  emanato l&#8217;atto, con la conseguenza che tali Uffici dovranno dotarsi di  appositi uffici e personale diversi ed autonomi \u2013 art. 17-bis, c. 5 &#8211; da  quelli che hanno istruito e prodotto l\u2019atto reclamato,<br \/> Il c. 6  dispone che trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni  ordinariamente previste per il contenzioso tributario in materia di  assistenza tecnica (art. 12 D. Lgs. n. 546\/1992), contenuto del ricorso  (art. 18), atti impugnabili ed oggetto (art. 19), nonch\u00e9 sui termini per  la proposizione dello stesso (artt. 20 e 21).<br \/> Il reclamo presentato, unitamente alle ragioni opposte dal ricorrente, <strong>pu\u00f2<\/strong> altres\u00ec contenere una motivata proposta di mediazione, comprensiva  della rideterminazione dell&#8217;ammontare della pretesa tributaria.<br \/> L\u2019Amministrazione ricevente pu\u00f2 soltanto accogliere ovvero rigettare il  reclamo volto all\u2019annullamento totale o parziale dell\u2019atto, ovvero  l\u2019eventuale proposta di mediazione. Nel caso di rigetto del reclamo  ovvero della proposta , l\u2019Amministrazione \u00e8 tenuta a formulare una  propria proposta di mediazione \u00abavuto riguardo all&#8217;eventuale incertezza  delle questioni controverse, al grado di sostenibilit\u00e0 della pretesa e  al principio di economicit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa\u00bb (art. 17, c. 8).<br \/> In questo caso troveranno  applicazione le medesime previsioni stabilite dall\u2019art. 48 in tema di  \u201cconciliazione giudiziale\u201d, in particolare con riferimento al valore di  titolo per la riscossione del verbale e connesse modalit\u00e0 di pagamento,  nonch\u00e9 le rimodulazioni delle sanzioni applicate in misura del 40% della  somma applicabile.<br \/> Di conseguenza, i margini per la <em>mediazione<\/em> appaiono estremamente ristretti in quanto predefiniti dalla normativa  vigente, cui si fa riferimento estendendone l\u2019applicabilit\u00e0 all\u2019ambito  oggettivo gi\u00e0 indicato, vanificando ogni tentativo di confronto e  risoluzione in via conciliativa della questione.<br \/> Pertanto appare  evidente come l\u2019uso del termine \u201cmediazione\u201d per la qualificazione di  tale procedura risulti assolutamente inconferente atteso che, in realt\u00e0,  viene introdotta una sede preventiva ed esterna al giudizio in  commissione tributaria per la definizione <em>agevolata<\/em> di una sorgente controversia creando minime aree di <em>fuga<\/em> dalle rigide previsioni normative (relativamente alla determinazione  delle somme da corrispondere, nonch\u00e9 delle relative sanzioni e modalit\u00e0  di corresponsione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia sorgono numerosi dubbi di opportunit\u00e0 e  di funzionalit\u00e0 della procedura in considerazione della circostanza  secondo la quale la procedura non \u00e8 affidata da un organismo, terzo ed  imparziale, che la gestisca con professionalit\u00e0, assegnandola a  personale qualificato e adeguatamente formato per <em>aiutare<\/em> le partia trovare un accordo. Al contrario, l\u2019intero procedimento viene  gestito dalla medesima Amministrazione che ha prodotto l\u2019atto, sia pure  costituendo appositi <em>nuclei<\/em> interni \u2013 caratterizzati da  indipendenza ed autonomia \u2013 esclusivamente deputati alla gestione del  flusso di reclami, di modo che l\u2019Amministrazione delle Entrate si  qualifichi contemporaneamente <em>decisore<\/em> e <em>parte<\/em> del procedimento, cui spetta in ogni caso l\u2019ultima parola nella determinazione di una soluzione <em>mediata<\/em> della questione.<br \/> Manca, infatti, un momento di reale confronto tra le istanze del  contribuente e quelle dell\u2019Amministrazione che comunicano in modo  asettico attraverso uno scambio di atti sostanzialmente giurisdizionali.  Ed invero, nell\u2019ipotesi in cui decorrano 90 giorni senza che sia stato  notificato l&#8217;accoglimento del reclamo ovvero senza che sia stata  conclusa la mediazione, il reclamo produce i medesimi effetti del  ricorso, facendo cos\u00ec decorrere i termini per la costituzione in  giudizio del ricorrente (art. 22) e della parte resistente (art. 23).  Viceversa, nel caso in cui l\u2019Agenzia delle Entrate respinga il reclamo  in data antecedente, i termini in questione decorrono dal ricevimento  del diniego ovvero, nel caso di accoglimento parziale, dalla  notificazione dell&#8217;atto di accoglimento parziale.<br \/> Le stesse  posizioni del confronto sono estremamente limitate, in quanto il  contribuente pu\u00f2 contestare interamente o parzialmente l\u2019atto emesso  dall\u2019Agenzia delle Entrate e solo eventualmente proporre una proposta  conciliativa cui non seguir\u00e0 un confronto di posizioni finalizzato alla  mediazione, quanto piuttosto l\u2019atto autoritativo dell\u2019Agenzia che ben  potr\u00e0 rifiutare (interamente ovvero parzialmente) il reclamo e la  proposta, proponendo una soluzione alternativa che \u2013 se non accolta dal  contribuente \u2013 potr\u00e0 influire sugli esiti del successivo giudizio.<br \/> Ed invero, come gi\u00e0 disposto con riferimento alle controversie in materia civile e commerciale, \u00e8 prevista una specifica <em>sanzione<\/em> processuale per la parte soccombente, che dovr\u00e0 corrispondere una somma  pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese  sostenute per il procedimento conciliativo (art. 17, c. 10).<br \/> Tuttavia, viene anche previsto che \u2013 fuori dai casi di soccombenza  reciproca \u2013 la commissione tributaria disponga la compensazione (totale  ovvero parziale) delle spese tra le parti qualora ricorrano \u00abgiusti  motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la  parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione\u00bb.<br \/> Probabilmente i vantaggi conseguenti l\u2019applicazione di una simile  procedura vanno rintracciati nella potenziale celerit\u00e0 nella  definizione, atteso che l\u2019Amministrazione ed il contribuente, ricorrendo  alla procedura per reclamo, potranno vedere definita la posizione in  tempi estremamente brevi, al massimo 90 giorni dalla presentazione del  reclamo.<br \/> In fine, \u00e8 opportuno precisare che il procedimento  delineato trover\u00e0 applicazione a decorrere dal 1 aprile 2012. Tuttavia i  procedimenti \u00abpendenti alla data del 1\u00b0 maggio 2011 dinanzi alle  commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio  e anche a seguito di rinvio\u00bb rientranti nello scaglione per il quale \u00e8  prevista la procedura di reclamo, a domanda del soggetto che ha proposto  l&#8217;atto introduttivo del giudizio possono essere definite con il  pagamento di una somma determinata ai sensi dell&#8217;articolo 16 della legge  27 dicembre 2002, n. 289.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sebbene sia ancora pendente la spada di Damocle sulla mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali, il Legislatore prosegue con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[72],"tags":[],"class_list":["post-77","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-studiocreaco"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}