{"id":83,"date":"2011-10-07T10:51:30","date_gmt":"2011-10-07T10:51:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2011\/10\/07\/nuovi-termini-per-impugnare-la-sanzione-amministrativa\/"},"modified":"2011-10-07T10:51:30","modified_gmt":"2011-10-07T10:51:30","slug":"nuovi-termini-per-impugnare-la-sanzione-amministrativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/nuovi-termini-per-impugnare-la-sanzione-amministrativa\/","title":{"rendered":"Nuovi termini per impugnare la sanzione amministrativa."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>Per<\/strong> <strong>le<\/strong> <strong>infrazioni<\/strong> <strong>al<\/strong> <strong>codice<\/strong> <strong>della<\/strong> <strong>strada,<\/strong> <strong>a<\/strong> <strong>partire<\/strong> <strong>dal<\/strong> <strong>6<\/strong> <strong>ottobre<\/strong> <strong>ci<\/strong> <strong>saranno<\/strong> <strong>solo<\/strong> <strong>30<\/strong> <strong>giorni<\/strong> <strong>dalla<\/strong> <strong>notifica<\/strong> <strong>del<\/strong> <strong>verbale<\/strong> <strong>per<\/strong> <strong>presentare<\/strong> <strong>ricorso<\/strong> <strong>al<\/strong> <strong>giudice<\/strong> <strong>di<\/strong> <strong>pace<\/strong><\/span><\/p>\n<p> Dal 7 ottobre 2011 i termini per opporsi al verbale di accertamento in  caso di violazione al codice della strada (e non solo) saranno dimezzati  e passeranno dagli attuali 60 giorni a 30. I termini per il ricorso  decorrono dalla data di contestazione della violazione oppure dalla  notificazione del verbale di accertamento. \u00c8 quanto stabilito dal  decreto legislativo 150\/2011, che realizza la semplificazione dei riti  civili prefigurata dalla delega contenuta nel provvedimento di riforma  del processo civile di cui alla L. 69\/2009, e quanto ulteriormente  chiarito dal Ministero dell\u2019interno in una circolare del 30 settembre (continua&#8230;).<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p> Il D.Lgs. 150\/2011 ha effettuato la riduzione e la semplificazione dei  procedimenti civili di cognizione che rientrano nell\u2019ambito della  giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale,  riconducendoli sostanzialmente ai tre modelli previsti dal codice di  procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina  le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di  cognizione e nel rito ordinario di cognizione.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Al modello processuale del rito del lavoro sono state ricondotte anche le controversie in materia di <strong>opposizione<\/strong> <strong>al<\/strong> <strong>verbale<\/strong> <strong>di<\/strong> <strong>accertamento<\/strong> <strong>di<\/strong> <strong>violazione<\/strong> <strong>del<\/strong> <strong>codice<\/strong> <strong>della<\/strong> <strong>strada<\/strong> di cui all\u2019art. 204<em>bis<\/em> del D.Lgs. 285\/1992. Per tali controversie si \u00e8 optato per una disciplina compiuta del procedimento, evitando un mero rinvio <em>per<\/em> <em>relationem<\/em> <em> <\/em>alla disciplina dell\u2019opposizione a ordinanza-ingiunzione, come gi\u00e0 disposto dal citato art. 204<em>bis<\/em> c.d.s.,  che rinviava alle modalit\u00e0 di proposizione del ricorso stabilite  dall\u2019art. 22 della L. 689\/1981 e al procedimento fissato dal successivo  art. 23. Bench\u00e9, infatti, il procedimento di opposizione al verbale di  accertamento di infrazione del codice della strada presenti indubbie  affinit\u00e0 (quanto a presupposti e struttura) rispetto allo schema  descritto dall\u2019art. 6 dello stesso D.Lgs. 150\/2011 per l\u2019opposizione a  ordinanza-ingiunzione, tuttavia, al fine di evitare incertezze  interpretative legate alla verifica di compatibilit\u00e0 dei due riti, si \u00e8  optato per una regolamentazione autonoma.<br \/> Principale novit\u00e0, sulla  quale si \u00e8 soffermato anche il Viminale nella circolare del 30  settembre, attiene al dimezzamento dei termini per fare opposizione  avverso il provvedimento di accertamento di violazione del codice della  strada. Secondo la previsione dell\u2019art. 7 del D.Lgs. 150\/2011, infatti,  per tutte le infrazioni stradali accertate a partire dal 6 ottobre, il  trasgressore ha a disposizione il ridotto <strong>termine<\/strong> <strong>di<\/strong> <strong>30<\/strong> <strong>giorni<\/strong> per proporre ricorso al giudice di pace, restando invece invariato il  termine di 60 giorni per adire alternativamente la prefettura.<br \/> Nulla  cambia per quel che riguarda il momento a partire dal quale inizieranno  a decorrere i 30 giorni: come previsto sinora, il conteggio scatter\u00e0  dalla data di contestazione della violazione (se contestata di persona  all\u2019automobilista dall\u2019agente) o dalla data della notificazione del  verbale di accertamento. <br \/>Le novit\u00e0 in materia prevedono anche  maggiori paletti per l\u2019attivit\u00e0 dei magistrati onorari: se, infatti,  fino ad oggi il giudice di pace, anche rigettando un\u2019opposizione poteva  comunque mitigare la sanzione, ad esempio decidendo per la non  applicazione di parte delle sanzioni accessorie, da oggi in poi ci\u00f2 non  potr\u00e0 pi\u00f9 accadere, disponendosi espressamente che, quando rigetta  l\u2019opposizione, il giudice non pu\u00f2 escludere l\u2019applicazione delle  sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida  (art. 7, co. 12, D.Lgs. 150\/2011).<br \/> In definitiva, come precisato dal  Ministero con la circolare diramata, con l\u2019entrata in vigore delle  nuove disposizioni, per tutte le violazioni accertate a partire dal 6  ottobre 2011 le modalit\u00e0 di proposizione del ricorso al giudice di pace,  <em>ex<\/em> <em> <\/em>art. 204<em>bis<\/em> c.d.s., dovranno essere  modificate alla luce della novella normativa, indicando il termine di 30  giorni (in luogo dei precedenti 60 giorni) entro cui presentarlo. Per  le violazioni accertate prima di tale data e non ancora notificate il  termine di presentazione del ricorso rimane immutato, ossia 60 giorni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per le infrazioni al codice della strada, a partire dal 6 ottobre ci saranno solo 30 giorni dalla notifica del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[72],"tags":[],"class_list":["post-83","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-studiocreaco"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}