{"id":98,"date":"2012-01-12T15:27:14","date_gmt":"2012-01-12T15:27:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalecreaco.it\/2012\/01\/12\/chi-ha-debiti-con-il-fisco-rischia-di-pagare-il-50-delliscrizione-a-ruolo\/"},"modified":"2012-01-12T15:27:14","modified_gmt":"2012-01-12T15:27:14","slug":"chi-ha-debiti-con-il-fisco-rischia-di-pagare-il-50-delliscrizione-a-ruolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creacodigrazia.it\/site\/chi-ha-debiti-con-il-fisco-rischia-di-pagare-il-50-delliscrizione-a-ruolo\/","title":{"rendered":"CHI HA DEBITI CON IL FISCO RISCHIA DI PAGARE IL 50% DELL&#8217;ISCRIZIONE A RUOLO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Le compensazioni dei crediti IVA con il modello F24 sono sotto il controllo del fisco gi\u00e0 dal 2010. Le regole previste dalla manovra d&#8217;estate 2009 sono scattate dall&#8217;1 gennaio 2010, fermo restando che la stretta riguarda solo i crediti IVA annuali o infrannuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I contribuenti devono verificare con attenzione il credito annuale IVA effettivamente spettante, per evitare, in caso di compensazioni di importo superiore al credito, di essere soggetti a sanzioni, con l&#8217;ulteriore precisazione che sui crediti inesistenti, di qualsiasi tributo, Ires, Irap o Irpef, Iva compresa, sono applicabili penali la cui entit\u00e0 varia dal 100 al 200 %, fermo restando che, in caso di ravvedimento, si prende sempre come base la misura del 30% con le riduzioni eventualmente spettanti. (Continua&#8230;)<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">la stretta sui crediti IVA di importo superiore a 10mila euro \u00e8 in vigore dal 1 gennaio 2010. L&#8217;utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti iva, con debiti di altri tributi, premi e contributi, di importo superiore a 10mila euro, pu\u00f2 avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione Iva o dell&#8217;istanza da cui gli stessi risultano, e pu\u00f2 essere fatto esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, chi intende utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui ha l&#8217;obbligo di chiedere l&#8217;apposizione del visto di conformit\u00e0 sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Si deve anche precisare che la stretta sulla compensazione dei crediti Iva annuali o infrannuali, riguarda solo i casi in cui il contribuente compensa nel modello F24 il credito Iva con i versamenti di altri tributi, contributi e premi. Le norme sono invece irrilevanti nel caso in cui il contribuente esegua la vecchia compensazione &#8220;Iva da Iva&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla stretta dei crediti Iva, introdotta con effetto dal 2010, si aggiunge a partire dal 2011, il divieto alla compensazione dei crediti, fino a concorrenza dell&#8217;importo dei debiti scaduti iscritti a ruolo, di ammontare superiore ai 1.500 euro. A partire dal 1 gennaio 2011, nfatti, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, \u00e8 vietata fino a concorenza dell&#8217;importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali \u00e8 scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di compensazione, si applica la sanzione del 50% dell&#8217;importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali \u00e8 scaduto il termine di pagamento fino\u00a0a concorrenza dell&#8217;ammontare indebitamente compensato.<br \/>(Tratto da il Sole24ore).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le compensazioni dei crediti IVA con il modello F24 sono sotto il controllo del fisco gi\u00e0 dal 2010. 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