Ad oggi, ci sono ancora due mesi per mettersi in regola; le case fantasma stanno pian piano emergendo, ma ne restano ancora 800.000 da registrare.

Il termine è fissato dal D.Lgs. 78/2010 ma è stato spostato al 31 marzo del 2011 dal DL 225/2010.
Nel mirino del fisco rientrano quei fabbricati che, seppur presenti sul territorio, non vene è traccia nella mappe catastali, emersi nelle operazioni effettuate con rilevamenti aerei ed eseguiti in quattro anni di lavoro dall’Agenzia del Territorio.

Le foto ottenute sono state sovrapposte alle mappe esistenti facendo così emergere le differenze: ampliamenti e nuove costruzioni su ben 2 milioni di particelle catastali che si traducono in 2,8 milioni  di unità immobiliari da regolarizzare.

Per chi ancora non fosse stato avvisato da comunicazioni del Territorio o del Comune, la verifica è possibile consultando gli elenchi delle particelle, Comune per Comune, che si trovano nel sito dell’Agenzia del territorio.

COME COMPORTARSI PER EVITARE SANZIONI
Per prima cosa, i proprietari che possiedono un immobile in una delle particelle in oggetto, devono denunciarlo all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, incaricando un tecnico professionista, iscritto agli albi di ingegneri, archietti, geometri, agrotecnici, periti edili ed agrari, dottori agronomi, che aggiornerà la mappa catastale e assegnerà una rendita proposta a ciascuna delle unità immobiliari dichiarate.

Successivamente, i proprietari, in possesso della rendita catastale, dovranno provvedere a sanare la posizione fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’ICI, per il periodo pregresso, cioè a partire dalla data di effettivo utilizzo del fabbricato, risalendo fino al quinto anno precedente ed utilizzando le procedure del c.d. “ravvedimento operoso”, riducendo così l’importo delle sanzioni.

Se gli interessati non provvederanno alla denuncia, l’accertamento dei fabbricati sarà eseguito per surrogazione dell’Agenzia del Territorio, con spese a carico dei proprietari, oltre alla sanzione per la mancata denuncia.

La terza ma non meno importante regolarizzazione da seguire è quella urbanistico-edilizia.
Essa dovrà essere effettuata presso i comuni di appartenenza degli edifici, i quali riceveranno per via telematica copia della denuncia o dell’accertamento catastale, ai fini dei controlli di conformità urbanistica.

Da una prima statistica pubblicata dall’Agenzia del Territorio, è risultato che nella maggior parte dei casi, i fabbricati fantasma sono rurali, la cui regolarizzazione potrà essere facilmente ottenuta, mediante la presentazione di una Dia in sanatoria, pagando la sanzione dal minimo di 516€ al massimo di 10.329€ (di norma applicata al minimo); il tutto a condizione che l’edificio sia conforme alla destinazione prevista dal piano regolatore.

Analogo trattamento, ma con l’aggiunta degli del versamento degli oneri di urbanizzazione, per i fabbricati di tipo civile o industriale, edificati su aree conformi alla destinazione urbanistica del piano regolatore.

Se invece questa conformità non sussiste, i proprietari potrebbero essere denunciati alla magistratura con l’obbligo di demolizione degli edifici, oltre al pagamento delle sanzioni penali e, addirittura, alla detenzione per due anni.

Per questo motivo, una parte dei fabbricati fantasma non sarà mai denunciata e in alcuni casi, essi, potranno essere demoliti spontaneamente dai proprietari; specie nel caso di immobili di scarso rilievo, per evitare sanzioni e denunce.

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