Le compensazioni dei crediti IVA con il modello F24 sono sotto il controllo del fisco già dal 2010. Le regole previste dalla manovra d’estate 2009 sono scattate dall’1 gennaio 2010, fermo restando che la stretta riguarda solo i crediti IVA annuali o infrannuali.
I contribuenti devono verificare con attenzione il credito annuale IVA effettivamente spettante, per evitare, in caso di compensazioni di importo superiore al credito, di essere soggetti a sanzioni, con l’ulteriore precisazione che sui crediti inesistenti, di qualsiasi tributo, Ires, Irap o Irpef, Iva compresa, sono applicabili penali la cui entità varia dal 100 al 200 %, fermo restando che, in caso di ravvedimento, si prende sempre come base la misura del 30% con le riduzioni eventualmente spettanti. (Continua…)
la stretta sui crediti IVA di importo superiore a 10mila euro è in vigore dal 1 gennaio 2010. L’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti iva, con debiti di altri tributi, premi e contributi, di importo superiore a 10mila euro, può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione Iva o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può essere fatto esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, chi intende utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui ha l’obbligo di chiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Si deve anche precisare che la stretta sulla compensazione dei crediti Iva annuali o infrannuali, riguarda solo i casi in cui il contribuente compensa nel modello F24 il credito Iva con i versamenti di altri tributi, contributi e premi. Le norme sono invece irrilevanti nel caso in cui il contribuente esegua la vecchia compensazione “Iva da Iva”.
Alla stretta dei crediti Iva, introdotta con effetto dal 2010, si aggiunge a partire dal 2011, il divieto alla compensazione dei crediti, fino a concorrenza dell’importo dei debiti scaduti iscritti a ruolo, di ammontare superiore ai 1.500 euro. A partire dal 1 gennaio 2011, nfatti, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di compensazione, si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
(Tratto da il Sole24ore).

