L’assenza della dichiarazione Ici non può azzerare l’indennità di esproprio per carenza del valore di riferimento

Al sicuro, secondo la Corte costituzionale, deve essere messo anzitutto il valore fondamentale della proprietà: nel procedimento espropriativo, se manca il valore in base a cui quantificare l’indennizzo, perché è stata omessa la dichiarazione Ici, esso va stabilito garantendo comunque un ragionevole rapporto con il valore venale del suolo espropriato.
Il giudice delle leggi ha così dichiarato, con la sentenza n, 328, depositata il 22 dicembre 2011, l’illegittimità costituzionale del comma 1, dell’art. 16 del D.Lgs. n. 504/1992 come trasfuso nel comma 7 dell’art. 37 del d.P.R. n. 327/2001 (continua…)

La norma censurata, ad avviso della Consulta, violerebbe gli artt. 42, comma 3, e 117 comma 1, della Costituzione, nella misura in cui, non prevedendo alcun meccanismo di calcolo dell’indennità di esproprio, nel caso di omessa dichiarazione Ici, non tutela a sufficienza il diritto di proprietà, la cui importanza è, com’è noto, ribadita anche a livello europeo dall’art. 1, primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).
Secondo i giudici costituzionali dovrebbe essere previsto un meccanismo che consenta di porre un freno alla totale elisione dell’indennità in suddetti casi, garantendo, come si è detto, un ragionevole rapporto tra essa e il valore venale del bene del suolo espropriato; è assolutamente da escludere, infatti, una sorta di confisca, a titolo sanzionatorio, per aver omesso la dichiarazione del suolo da espropriare.
Nella disposizione oggetto di censura viene previsto che, in ipotesi di mancanza di dichiarazione recente, l’indennità debba essere ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato; di conseguenza, mentre la presenza di una dichiarazione, sia pure per un valore irrisorio, rappresenta comunque un parametro su cui calcolare l’indennizzo, l’ assenza di qualsivoglia dichiarazione ai fini del tributo locale avrebbe potuto comportare l’azzeramento dell’indennità.
Per questo si è reso necessario l’intervento della Corte, che ha precisato che in nessun caso possa ritenersi che non vada corrisposta alcuna indennità al proprietario del suolo espropriato.

 

Tratto da “diritto.it” di Lucia Nacciarone

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