Il diritto penale è il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti. È un ramo dell’ordinamento giuridico, e precisamente del diritto pubblico interno.
Lo Stato proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela i valori fondanti di un popolo. Ed è il tipo di sanzione, “la pena”, che distingue il reato, ovvero l’illecito penale, dall’illecito civile e dall’illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè “la pena”, a distinguere la norma penale, da quella civile e amministrativa. Impropriamente si parla talvolta di “reato penale”, in quanto con la definizione reato si intende già l’illecito penale stesso: cioè una violazione di legge che viene sanzionata con la pena. In altre parole, non esistono “reati non penali”.
La sanzione tipica conseguente alla violazione di un precetto penale è la pena.
In questa tematica, particolarmente delicata, lo studio si riserva di accettare incarichi o meno.
La tutela è in ogni caso garantita per quelle persone OFFESE; ma per questioni di etica i casi più gravi e incresciosi, dove sono implicati reati contro la persona, ci riseviamo il diritto di valutare la posizione del richiedente prima di un’eventuale accettazione.

