LA FIGURA DEL MEDIATORE
Un rapporto di mediazione si ha nell’ipotesi in cui A incarica B di: o procurargli la possibilità di concludere un affare, o in ogni caso di raggiungere un certo accordo con un altro soggetto C.
Nel caso in cui il mediatore accetti l’incarico, o comunque riesca a concluderlo con un esito positivo.

I mediatori appartengono a quella categoria di persone, le quali agevolano la conclusione degli affari o in ogni caso permettono a due o più persone di raggiungere un accordo su determinate questioni o controversie.
Essi sono poi di particolare ausilio all’attività degli imprenditori. Il mediatore deve essere indipendente, cioè non deve essere legato a nessuna della parti da rapporti di collaborazione, dipendenza e rappresentanza.

Per esercitare l’attività di mediatore sia in modo professionale sia in modo discontinuo ed occasionale, occore essere iscritti in appositi ruoli tenuti dalle camere di commercio; in mancanza di detta iscrizione, il mediatore non ha diritto alla provvigione, ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali.

LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI MEDIAZIONE
Il regolamento della mediazione, oltre che sulla indipendenza delle parti, è incentrato sul concetto di imparzialità. Appunto perchè deve tenere un comportamento imparziale tra i due contraenti, il mediatore deve comunicare ad ogniuna delle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza del rapporto da regolare che possono influire sulla sua conclusione, sia che si tratti di circostanze che avrebbero impedito il raggiungimento di un accordo, sia che avrebbero indotto le parti a raggiungerlo ma in termini diversi.

Il mediatore è soggetto ad una pena pecuniaria – e nei casi più gravi anche alla sospensione dalla professione fino a 6 mesi – se presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato di insolvenza. Inoltre, il mediatore, è sempre responsabile dell’autenticità delle sottoscrizioni.

Il mediatore non è in ogni caso responsabile dell’eventuale mancata o erronea esecuzione dell’accordo raggiunto, salvo che una delle parti non lo incarichi di rappresentarla in detta esecuzione.

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