Il preavviso di fermo amministrativo è previsto dalla nota dell’Agenzia delle Entrate n. 57413/03, che impone ai concessionari di inviare al contribuente avviso di adempiere al pagamento delle somme indicate nel termine di venti giorni, trascorsi inutilmente i quali si può procedere alla iscrizione del fermo stesso, previsto dall’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Sull’impugnabilità del preavviso di fermo è sorta una questione spinosa, che la Cassazione ha risolto in senso favorevole al contribuente con l’ordinanza n. 10672 dell’11 maggio 2009.

Ma andiamo per ordine:

Il d.l. 4 luglio 2006 n. 223 include il “fermo dei beni mobili registrati”, disciplinato dall’art. 86 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, fra gli atti autonomamente impugnabili avanti la Commissione tributaria (art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), senza però che il legislatore sia intervenuto sulla procedura e sulle comunicazioni che il concessionario è tenuto a rispettare.
L’onere del Concessionario di “preavvisare” la misura, concedendo un termine (ultimo) per il pagamento, decorso il quale il “preavviso” assume valenza di provvedimento finale”, lo esonera da ogni altra comunicazione in tema e, in specie, dalla comunicazione della materiale esecuzione (iscrizione effettiva al P.R.A.).
Ciò si evince a chiare lettere dalla Ris. 9 gennaio 2006 n. 2/E, mediante la quale la Agenzia delle Entrate impone ai concessionari della riscossione di procedere in via diretta al fermo, a condizione che l’iscrizione di fermosia preceduta da un preavviso, contenente ulteriore invito a pagare le somme dovuteentro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo“.

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il preavviso di fermo amministrativo è un atto impugnabile, precisando tra l’altro: “che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico“.

Il giudice competente sarà la Commissione tributaria se si tratta di crediti aventi natura fiscale; il Giudice di Pace negli altri casi.

Il fermo amministrativo, secondo le direttive di Equitalia, è così regolamentato:

– debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l’invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo puo’ riguardare un solo veicolo;
– debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non e’ necessario, ma occorre l’invio del preavviso di fermo, che puo’ riguardare un solo veicolo;
– debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non e’ necessario ma occorre il preavviso di fermo. Il fermo puo’ riguardare piu’ veicoli (massimo dieci);
– debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente l’ipoteca sulla casa, ma in assenza di immobili puo’ essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligati, preceduto dall’invio del preavviso.

Inoltre la Corte Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 11087 del 7 maggio 2010, superando le argomentazioni degli enti di riscossione, ha riconosciuto che il destinatario del preavviso di fermo ha un interesse specifico e diretto al controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare. Nella massima si legge che Il preavviso di fermo per violazione del codice della strada è impugnabile dinanzi al giudice tributario. Esso riguarda una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria ed è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa , rispetto alla quale sorge ex art.100 cpc l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva , a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art.19 del dlgs 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della PA. La sentenza in oggetto ribadisce la corretta impostazione che tiene distinte le obbligazioni di natura tributaria da quelle di natura extratributaria come possono essere quelle dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Specifica che a nulla rileva che il preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo e precisa che Il destinatario del provvedimento di preavviso di fermo non deve aspettare l’effettività del provvedimento per agire in difesa dei suoi diritti; il destinatario del preavviso di fermo , sancisce la Cassazione, ha un interesse specifico e diretto al controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento

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