LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULLA MANCATA CITAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Il 02 febbraio 2012 è stata depositata la sentenza n. 1532 della Suprema Corte la quale sancisce un principio fondamentale nel contenzioso tributario. Di fatti, in materia tributaria, l’omessa notifica di un atto impositivo presupposto (nel caso di specie l’atto di accertamento), costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo, nella fattispecie trattasi della cartella di pagamento.
In tal caso, per quanto concerne l’azione giudiziale del contribuente, questi può citare indifferentemente in giudizio l’Ente Pubblico creditore o la Società Concessionaria alla riscossione in quanto non sussiste litisconsorzio necessario.
E’ rimessa piuttosto all’Agente della riscossione, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore interessato, nel caso in cui gli sia stato notificato un ricorso fondato solo su vizi imputabili al suddetto ente.
Tale punto in particolare trova base normativa nel d.lgs 112/1999, a norma del quale si impone che il concessionario della riscossione, se non vuole rispondere esso stesso della lite, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato, ove il contribuente non lo abbia fatto.

