La minaccia del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro se non viene accettata una paga inferiore rispetto a quella dovuta costituisce estorsione.
Rischia un’incriminazione per estorsione e la reclusione il datore di lavoro che minaccia il proprio dipendente di non rinnovargli il contratto di lavoro se non firma la busta paga con importi superiori rispetto a quelli erogatigli. Così la Cassazione ha condannato un imprenditore che, giustificandosi con la crisi economica, aveva costretto alcuni dipendenti, sotto minaccia di licenziamento, ad accettare somme inferiori rispetto a quelle spettanti per legge [1].
La minaccia – ha detto la Corte – si configura già solo per aver prospettato al dipendente la possibilità di perdere il lavoro, vista la crisi dell’azienda, se questi non accetti un trattamento economico inferiore rispetto a quello risultante dalle buste paghe e imposto per legge.
Il diritto al “minimo sindacale” è irrinunciabile e, pertanto, anche l’eventuale accettazione da parte del lavoratore, che si sostanzi nella firma di una quietanza di pagamento, rende quest’ultimo sempre libero di agire contro il datore che lo abbia obbligato a tale accettazione.
[1] Cass. sent. n. 28695 del 4.07.2013.

