Da qualche anno a questa parte, la TARSU (Tassa sui rifiuti solidi urbani) inizia ad essere affiancata e in alcuni casi addirittura sostituita dalla TIA (tariffa igene ambientale).
La tassa sui rifiuti si calcola, attualmente, secondo due modalità. Nei Comuni che applicano ancora la Tarsu il calcolo viene fatto in base alle dimensioni dell’immobile per cui si paga una tariffa prestabilita per metro quadro. Dove esiste la Tia (tassa sull’igiene ambientale) il calcolo viene effettuato in base al numero di componenti il nucleo familiare e alla grandezza dell’unità immobiliare se si tratta di privati cittadini mentre nel caso delle aziende si prendono in considerazione la superficie dei locali e la tipologia di attività produttiva. La Tia si compone di una parte fissa, che copre i costi per lo spazzamento e la pulizia delle strade, gli ammortamenti e gli investimenti del Comune nell’ambito della tutela igienica e ambientale, e una variabile che fa riferimento ai costi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.
In linea generale si può affermare che la legge modifica il concetto di rifiuto, non più considerato come scarto da distruggere, bensì come risorsa, materia, o sostanza da recuperare. Il suo principio ispiratore è, dunque, la riduzione della produzione dei rifiuti. Per la determinazione delle tariffe per tipologia familiare(utenze domestiche) e per gruppo di attività economica (utenze non domestiche) il Comune ha utilizzato i principi del D.P.R. n. 158 del 27/4/1999 che ha approvato il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, della Circolare del Ministero dell’Ambiente (Direttiva del 7/10/1997, prot. gen. n. 42475/99), inerente l’applicazione del suddetto Regolamento, dei provvedimenti correttivi (D.Lgs. n. 389/97, Legge n. 426/98 e Legge n. 488/99), nonché dei risultati degli studi di settore effettuati dai vari comuni al fine di rilevare direttamente la quantità e qualità media dei rifiuti urbani prodotti da ogni singola tipologia di utenza. Ne risulta che, in media, a pagare meno rispetto alla Tarsu saranno i nuclei familiari con due componenti, mentre pagheranno qualcosa in più tutti gli altri, dall’1% in più dei nuclei di tre persone al 20% dei nuclei con sei e più componenti.
Novità anche per le attività economiche. Il risultato generale, comunque, è chevi è una redistribuzione dei carichi tariffari fra le famiglie e tra le diverse tipologie di imprese che lascia inalterato ilgettito complessivo.
PROBLEMATICHE GIURIDICHE
La TIA si compone di una copertura dei costi relativi agli investimenti per la realizzazione di opere, all’attività di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi di gestione e amministrativi, compresi quelli relativi all’accertamento e alla riscossione, e di una variabile quantità di rifiuti urbani e assimilati conferiti, nonché quelli relativi al servizio fornito e alla gestione della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e riciclo dei rifiuti urbani.
Il calcolo della tariffa non si basa più esclusivamente, come avveniva con la TARSU, sulla superficie dei locali ma, per le utenze domestiche, anche sul numero dei componenti e, per le utenze non domestiche, sui coefficienti di produzione dei rifiuti specifici dell’attività svolta.
I vari Comuni affidano l’applicazione e la riscossione della TIA a società terze (per la Sicilia Orientale la ATO e la Engineering). La cartella esattoriale della TARSU è sostituita da una fattura che queste società invieranno ai propri utenti.
Da qui derivano i forti contrasti tra Amministrazione e Utenti.
In primo luogo è messo in forte dubbio il potere dei soggetti concessionari di accertare l'”imposta”.
Il potere di accertamento, infatti è un potere con forti connotati pubblicistici che non possono essere di certo soddisfatti da imprese terze e private. Insomma il Comune o l’Agenzia delle Entrate (ente pubblico) ha il potere di stabilire tariffe, accertare delle somme e di iscriverle a ruolo ai fini della riscossione; L’Engineering o la ATO non hanno questo potere e, nel caso di un accertamento da parte di questi soggetti vi son ben forti motivi per impugnare il provvedimento e averne ragione in giudizio.
Da qui il secondo problema.
Il D.lgs. 78/2010 afferma incontrovertibilmente che la T.I.A. non è un’imposta, bensì una semplice tariffa (non si capirebbe, se no, come mai viene calcolata IVA sulla somma dovuta – L’IVA è un’imposta e non si applica ad altre imposte) e pertanto, la giurisdizione sulle controversie scaturenti è del giudice ordinario e non della Commissione Tributaria.
Di questo, non si capisce perchè, le società concessionarie non vogliono tener conto, inducendo in errore il “contribuente” direzionando la sua possibile opposizione verso la Commissione Tributaria che, però, si dichiarerà inesorbilmente incompetente in materia.
Lo Studio Creaco, ha recentemente accolto con favore sentenze su casi, da noi patrocinati, dove il giudice ornidario, dichiarandosi competente, faceva soccombere le società concessionarie e condannava loro a spese esemplari per l’induzione in errore del contribuente.
Sperando finalmente di poter assistere ad un confronto normale dove i dettati di legge siano effettivamente rispettati e i cittadini non più costretti a controversie che, con un pò più di rispetto e meno voglia di prevalere (anche a torto spudorato) potrebbero benissimo essere evitate.

