Qui di seguito si spiega, per somme linee, il funzionamento del processo tributario, in modo da: render chiara al cliente, la sostanziale differenza con un procedimento di ordinaria cognizione e aiutare coloro i quali han bisogno di determinate delucidazioni.
IL PROCESSO TRIBUTARIO
1. Gli atti impugnabili
Gli atti contro i quali è possibile ricorrere sono:
a- l’avviso di accertamento
b- l’avviso di liquidazione
c- il provvedimento che irroga le sanzioni
d- il ruolo e la cartella di pagamento
e- l’avviso di mora
f- gli atti relativi ad alcune operazioni catastali
g- il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non dovuti
h- i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari
i- Il preavviso di fermo e il fermo stesso se scaturiscono da tributi
l- ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile.
Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se è stato notificato un avviso di accertamento e il contribuente presenta la domanda di concordato, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Per agevolare il contribuente, la legge prevede che tutti gli atti impugnabili debbano contenere le seguenti indicazioni:
1- Termine entro il quale il ricorso va proposto
2- Commissione tributaria competente
3- Procedure da seguire.
2. Assistenza tecnica
Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 5 milioni è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato. Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste).
Attenzione:
Qualunque sia il loro valore, l’assistenza tecnica non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio.
Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell’assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.
Per le cause già pendenti davanti alle vecchie Commissioni tributarie l’assistenza tecnica non è obbligatoria ma può essere disposta dalla Commissione.
Anche quando non è obbligatoria l’assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla nuova procedura (con la quale il contenzioso tributario viene di fatto ad essere assimilato al giudizio civile), e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.
Ai non abbienti è assicurata l’assistenza gratuita; alla Commissione per il gratuito patrocinio, istituita presso ogni Commissione tributaria, è affidata la verifica del possesso delle condizioni richieste (che potranno anche essere autocertificate).
3. La condanna alle spese
Con la sentenza che definisce il giudizio la Commissione potrà anche condannare la parte perdente al pagamento delle spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in parte).
4. Sospensione dell’atto impugnato
Se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere alla Commissione provinciale la sospensione della sua esecuzione.
La richiesta motivata può essere inserita nel ricorso o proposta con atto separato (che va notificato alle altre parti e depositato presso la segreteria della Commissione).
5. Trattazione del ricorso e notifica della sentenza
La controversia è trattata di norma in “Camera di consiglio” (senza la presenza delle parti); se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite. L’istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.
Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza. Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre).
La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della Commissione l’originale (o copia autentica) della sentenza notificata.
6. Pagamenti e rimborsi
Le norme processuali prevedono meccanismi di pagamento dei tributi e di rimborso delle somme non dovute più favorevoli al contribuente. Pertanto, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata i tributi devono essere pagati:
per due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
per il residuo ammontare determinato dalla commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Le imposte suppletive devono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
Nel caso di proposizione di un ricorso contro il rifiuto o il silenzio-rifiuto a provvedere ad un rimborso, se la Commissione condanna l’ufficio al pagamento di somme, e solo se la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria della Commissione che l’ha emessa, a richiesta dell’interessato, rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del C.p.c. La sentenza delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale spedita in forma esecutiva è titolo per le azioni esecutive previste dallo stesso C.p.c..

