Le plusvalenze derivanti da un’operazione di lease back devono essere tassate in funzione della durata del contratto di locazione e non per intero nel periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione.
In questo senso si è pronuncuata la Commissione Tributaria Provinciale di Modenza, con la sentenza 5/2011, relativa ad un accertamento del 2005.
Secondo la Commissione Tributaria, l’operazione di lease back non può essere equiparata a una mera cessione a titolo oneroso in quanto tale cessione, che pur esiste, non ha autonomia causale, essendo inscindibilmente collegata alla successiva operazione di locazione; la causa del negozio è infatti è quella di finanziamento, diversa dunque dalle cause dei distinti segmenti negoziali che compongono il lease back.
Non trattandosi di una mera cessione, non si può applicare l’art. 86 del Testu Unico sulle Imposte dei Redditi, che obbligherebbe alla tassazione della plusvalenza per intero nell’esercizio di realizzo.
La sentenza accoglie, invece, i motivi del ricorrente secondo il quale il plusvalore va assoggettato a imposizione in maniera graduale, secondo la ripartizione temporale di cui all’art. 2425 bis, comma 4 del Codice Civile, secondo il quale le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto.
Inoltre, secondo la Commissione Tributaria, la ripartizione, anche fiscale, della plusvalenza prescinde dalle diverse modalità di differimento del provento utilizzate dalla prassi contabile. Al riguardo, l’impostazione più diffusa è quella di rilevare le plusvalenze dall’atto della cessione del bene poi acquisito in leasing, iscrivere il bene in bilancio al maggior valore e riscontare le plusvalenze lungo la durata del contratto.
Una diversa prassi – utilizzata dal ricorrente – è reiscrivere il bene nello stato patrimoniale al netto della plusvalenza. Anche questa seconda prassi contabile conduce, indirettamente, al differimento dell’imputazione a conto economico del plusvalore e alla sua ripartizione graduale per competenza, in conseguenza dei minori ammortamenti imputati in bilancio perchè calcolati su un costo del bene ridotto dell’ammontare della plusvalenza.
La sentenza, quindi, è in controtendenza rispetto alla tesi dell’amministrazione secondo la quale la plusvalenza, in base all’art. 86 del TUIR, concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è realizzata ovvero, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La sentenza, invece, è in linea con il parere della prevalente dottrina secondo cui lo sfasamento temporale fra la rilevanza fiscale del costo (la quota capitale del canone di leasing) e di una componente rettificata dello stesso (la plusvalenza) non consentirebbe di rispettare la necessaria contrapposizione (per correlazione) delle componenti positive e negative di reddito, con conseguente disparità di trattamento rispetto a chi decidesse di rifinanziarsi in altro modo (per esempio, con un mutuo garantito da un cespite).
La sentenza afferma, inoltre, che è possibile contabilizzare l’operazione di leasing secondo il metodo finanziario dello Ias 17, e non secondo il metodo patrimoniale, anche se il soggetto non è tenuto alla adozione degli Ias in quanto le due modalità di contabilizzazione sono alternative.
A nulla rileva che l’Oic 16 considera applicabile il metodo patrimoniale nè che l’art. 2427 c.c., laddove prescrive che nella nota integrativa vengano fornite informazioni che consentano di raffigurare il metodo finanziario, presuppone di fatto, l’uso del metodo patrimoniale.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 8292/2003, aveva del resto affermato che il metodo finanziario non può considerarsi vietato. consulenza tributaria e fiscale, studio legale tributarista a catania.

